LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 1986, n. 36

Attuazione dei progetti delle province nel quadro del Piano regionale di sviluppo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/09/1986
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione

Art. 1
 
La Regione promuove l' attuazione dei progetti predisposti dalle Province ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, così come sostituito dall' articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1985, n. 27, che abbiano per oggetto opere ed interventi volti alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale e delle strutture di interesse storico e culturale nonché alla salvaguardia o al riequilibrio dell' assetto economico e territoriale di aree interessate alla realizzazione di grandi investimenti infrastrutturali di interesse regionale.
Art. 2
 
Con deliberazione della Giunta regionale vengono definite annualmente, dopo l' entrata in vigore del Piano regionale di sviluppo e del bilancio pluriennale e annuale, le modalità per la redazione degli elaborati progettuali delle Province.
Le Province presentano gli elaborati medesimi all' Amministrazione regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione suindicata.
L' istruttoria degli elaborati è affidata alla Direzione regionale del bilancio e della programmazione, la quale accerta la conformità dei progetti con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo, verifica la loro compatibilità con il complesso delle azioni e degli interventi promossi dall' Amministrazione regionale e valuta le caratteristiche proprie dei progetti medesimi, con particolare riferimento alla sussistenza di condizioni di rapida eseguibilità.
Art. 3
 
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al bilancio e alla programmazione, sentite le Direzioni regionali competenti, approva i progetti e ne autorizza il finanziamento con mezzi regionali, individuando per ciascuno degli interventi in essi contemplati le procedure amministrative che dovranno presiedere all' impiego delle risorse.
Per gli interventi la cui attuazione è affidata alle Province, le stesse deliberazioni di approvazione dei progetti, adottate ai sensi del precedente comma, dispongono il trasferimento dei corrispondenti mezzi finanziari a favore delle Amministrazioni provinciali interessate, a valere sugli stanziamenti a tal fine autorizzati dalla presente legge.
Nella ripartizione degli stanziamenti di bilancio tra i progetti approvati, a ciascuna Provincia dovrà essere riservato un importo non inferiore al 15% del totale. Non potranno comunque essere assegnati a una stessa Provincia finanziamenti per un importo complessivo superiore al 40% del totale medesimo.
Per i rimanenti interventi, i relativi impegni di spesa, a valere su stanziamenti di altri capitoli di bilancio espressamente indicati dalla deliberazione di approvazione dei progetti, vengono assunti con successive specifiche deliberazioni, adottate in conformità alla normativa vigente. Il finanziamento di tali interventi ha titolo prioritario nella ripartizione degli stanziamenti iscritti nei capitoli medesimi.
Le deliberazioni di approvazione dei progetti delle Province vengono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 4
 
La Provincia esercita funzioni di impulso e coordinamento delle attività svolte dagli Enti ed organismi responsabili per l' attuazione degli interventi compresi nei progetti.
La Giunta regionale definisce per ciascun progetto tempi e modalità di consultazione con l' Amministrazione provinciale interessata, ai fini della verifica dello stato di attuazione.
Per gli interventi la cui attuazione è direttamente loro affidata, le Province presentano all' Amministrazione regionale periodici rapporti illustrativi delle modalità di utilizzazione delle risorse ad esse assegnate.
Art. 5
 
Per gli interventi di cui al secondo comma del precedente articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno finanziario 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 12 - Categoria XI il capitolo 8792 con la denominazione: << Trasferimenti alle Amministrazioni provinciali per l' attuazione degli interventi compresi nei progetti di cui all' articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 così come sostituito dall' articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1985, n. 27 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 30.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Al predetto onere di lire 30.000 milioni, si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 12 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 8792, viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5.000 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 del medesimo stato di previsione.