Art. 1
Norma generale
In attuazione degli articoli 13, 14 e 15 del Regolamento del Consiglio delle Comunità economiche europee 85/797/CEE del 12 marzo 1985, nelle zone di montagna e svantaggiate del Friuli - Venezia Giulia comprese nell' elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee 75/273/CEE del 28 aprile 1975, al fine di ovviare agli svantaggi naturali permanenti nelle predette zone, può essere concessa a richiesta, annualmente, una indennità compensativa secondo le condizioni e le modalità previste dagli articoli seguenti.
Art. 2
Condizioni per la concessione
dell' indennità compensativa
Le funzioni regionali inerenti alla indennità compensativa di cui alla presente legge sono trasferite alle Comunità montane, alle quali i fondi verranno assegnati con decreto del Direttore regionale dell' agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Tale indennità può essere corrisposta agli imprenditori agricoli, singoli od associati, i quali coltivino a qualsiasi titolo una superficie agricola utilizzata (SAU), ubicata nelle zone omogenee dei territori montani della regione, non inferiore a 3 ettari, e si impegnino, eccezion fatta per coloro che percepiscono una indennità di invalidità o vecchiaia, a proseguire in detta attività per almeno cinque anni dalla data della presentazione della domanda.
Sono esonerati dall' osservanza dell' impegno di cui al precedente comma gli imprenditori che, cessando anticipatamente l' attività agricola, garantiscano comunque la continuità di sfruttamento delle superfici interessate, coloro che, nel corso del quinquennio, sono ammessi a percepire una pensione di invalidità o di vecchiaia, nonché coloro che, a causa di forza maggiore e in particolare di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità, non possono assolvere l' impegno assunto.
Al fine della determinazione della superficie agricola utilizzata (SAU) dalla singola azienda, in aggiunta alla superficie eventualmente condotta in proprietà od in affitto, si tiene conto altresì di quella comunque utilizzata dal richiedente a titolo di comproprietà, di proprietà od affittanze collettive e/o consortili, per pascoli e alpeggi condotti in comune e per superfici in cui esercita il diritto attivo di uso civico; il tutto dovrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà resa ai sensi dell'
articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.
L' indennità in questione può essere concessa, altresì, alle cooperative, alle società semplici e alle società di persone operanti nel settore tenuto conto della superficie agricola utilizzata (SAU) condotta in proprio.
Art. 3
Misura dell' indennità compensativa
L' indennità compensativa è erogata tenuto conto dell' indirizzo produttivo dell' azienda agricola.
In caso di allevamenti bovini, equini, ovini, e caprini l' indennità è definita fra gli 80 ed i 101 ECU per ogni unità di bestiame adulto (UBA) allevata dal dichiarante, applicando la seguente tabella di conversione:
a) vacche, tori ed altri bovini di età superiore a due anni, equini di età superiore a 6 mesi = 1,00 UBA;
b) bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni = 0,60 UBA;
c) pecore e capre = 0,15 UBA; e non può superare i 101 ECU per ettaro di superficie foraggiera utilizzata dall' azienda, né essere inferiore agli 80 ECU.
L' indennità è concessa nell' importo massimo (101 ECU) alle aziende ubicate, per quel che riguarda il relativo centro aziendale, in zona altimetrica superiore ai 500 metri s.l.m., mentre per le altre aziende è concessa nell'importo minimo (80 ECU).
Circa il tipo e numero di UBA allevate, saranno acquisite dichiarazioni sostitutive di notorietà da parte dei richiedenti.
L' importo dell' indennità compensativa è fissato in:
1) 101 ECU per ciascuna UBA nel limite delle prime 10;
2) 80 ECU per ciascuna UBA successiva alle prime 10.
Nella determinazione delle UBA possono essere incluse le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione.
Nei casi di aziende con orientamento produttivo diverso da quello di allevamento di bovini, equini, ovini e caprini, la relativa indennità compensativa è commisurata alla SAU al netto di quella destinata all' alimentazione del bestiame, di quella destinata alla produzione di frumento ed alla produzione intensiva di pere, pesche e mele eccedente le 50 are per azienda.
Nei casi di cui al comma precedente l' indennità è determinata secondo i seguenti scaglioni:
1) 101 ECU per ciascun ettaro di SAU nel limite dei primi 10;
2) 60 ECU per ciascun ettaro successivo ai primi 10.
Nei casi di indirizzi produttivi misti, lo scaglione massimo sarà riconosciuto una sola volta per ciascuna azienda.
Nel caso in cui il beneficiario dell' indennità compensativa effettui l' imboschimento di parte o di tutte le superfici che servono di base per il calcolo dell' indennità, tali superfici possono continuare ad essere considerate per il calcolo dell' indennità per una durata massima di 15 anni a decorrere dalla data dell' imboschimento.
L' indennità compensativa potrà essere concessa limitatamente ad un solo componente ciascun nucleo familiare ed inoltre osservando il seguente ordine di priorità:
- a coltivatori diretti, singoli od associati, e cooperative agricole di conduzione terreni o zootecniche;
- ad imprenditori agricoli iscritti all' Albo di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a forme associative o societarie non di capitali costituite in prevalenza da coltivatori diretti;
- agli altri operatori agricoli purché residenti nel Comune nel quale è ubicata la SAU di competenza.
L' elenco dei beneficiari con l' indicazione della misura della corrispondente indennità compensativa viene trasmesso dalle Comunità montane ai Comuni di residenza dei beneficiari per la pubblicazione all' Albo pretorio.
Art. 4
Procedimento per la concessione
dell' indennità compensativa
Le domande attinenti alla concessione dell' indennità compensativa devono essere presentate entro il mese di febbraio di ciascun anno alle Comunità montane competenti per territorio.
Tali enti provvederanno ad acquisire un parere delle Commissioni comunali ed intercomunali di cui all'
articolo 3 bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni in ordine al possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi, delle UBA allevate e/o della SAU coltivata.
Qualora le Commissioni non si pronuncino entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande, le Comunità montane procederanno direttamente al completamento dell' istruttoria.