LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 1986, n. 34

Norme riguardanti la concessione di un' indennità compensativa a favore delle zone di montagna e svantaggiate nonché la concessione di un contributo per la tenuta della contabilità nelle aziende agricole. Speciali norme finanziarie in materia di destinazione di fondi assegnati ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/08/1986
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

CAPO I
 Indennità compensativa a favore
delle zone di montagna svantaggiate
Art. 1
 Norma generale
In attuazione degli articoli 13, 14 e 15 del Regolamento del Consiglio delle Comunità economiche europee 85/797/CEE del 12 marzo 1985, nelle zone di montagna e svantaggiate del Friuli - Venezia Giulia comprese nell' elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee 75/273/CEE del 28 aprile 1975, al fine di ovviare agli svantaggi naturali permanenti nelle predette zone, può essere concessa a richiesta, annualmente, una indennità compensativa secondo le condizioni e le modalità previste dagli articoli seguenti.
Art. 2
 Condizioni per la concessione
dell' indennità compensativa
Le funzioni regionali inerenti alla indennità compensativa di cui alla presente legge sono trasferite alle Comunità montane, alle quali i fondi verranno assegnati con decreto del Direttore regionale dell' agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Tale indennità può essere corrisposta agli imprenditori agricoli, singoli od associati, i quali coltivino a qualsiasi titolo una superficie agricola utilizzata (SAU), ubicata nelle zone omogenee dei territori montani della regione, non inferiore a 3 ettari, e si impegnino, eccezion fatta per coloro che percepiscono una indennità di invalidità o vecchiaia, a proseguire in detta attività per almeno cinque anni dalla data della presentazione della domanda.
Sono esonerati dall' osservanza dell' impegno di cui al precedente comma gli imprenditori che, cessando anticipatamente l' attività agricola, garantiscano comunque la continuità di sfruttamento delle superfici interessate, coloro che, nel corso del quinquennio, sono ammessi a percepire una pensione di invalidità o di vecchiaia, nonché coloro che, a causa di forza maggiore e in particolare di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità, non possono assolvere l' impegno assunto.
Al fine della determinazione della superficie agricola utilizzata (SAU) dalla singola azienda, in aggiunta alla superficie eventualmente condotta in proprietà od in affitto, si tiene conto altresì di quella comunque utilizzata dal richiedente a titolo di comproprietà, di proprietà od affittanze collettive e/o consortili, per pascoli e alpeggi condotti in comune e per superfici in cui esercita il diritto attivo di uso civico; il tutto dovrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.
L' indennità in questione può essere concessa, altresì, alle cooperative, alle società semplici e alle società di persone operanti nel settore tenuto conto della superficie agricola utilizzata (SAU) condotta in proprio.
Art. 3
 Misura dell' indennità compensativa
L' indennità compensativa è erogata tenuto conto dell' indirizzo produttivo dell' azienda agricola.
In caso di allevamenti bovini, equini, ovini, e caprini l' indennità è definita fra gli 80 ed i 101 ECU per ogni unità di bestiame adulto (UBA) allevata dal dichiarante, applicando la seguente tabella di conversione:
a) vacche, tori ed altri bovini di età superiore a due anni, equini di età superiore a 6 mesi = 1,00 UBA;
b) bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni = 0,60 UBA;
c) pecore e capre = 0,15 UBA; e non può superare i 101 ECU per ettaro di superficie foraggiera utilizzata dall' azienda, né essere inferiore agli 80 ECU.

L' indennità è concessa nell' importo massimo (101 ECU) alle aziende ubicate, per quel che riguarda il relativo centro aziendale, in zona altimetrica superiore ai 500 metri s.l.m., mentre per le altre aziende è concessa nell'importo minimo (80 ECU).
Circa il tipo e numero di UBA allevate, saranno acquisite dichiarazioni sostitutive di notorietà da parte dei richiedenti.
L' importo dell' indennità compensativa è fissato in:
1) 101 ECU per ciascuna UBA nel limite delle prime 10;
2) 80 ECU per ciascuna UBA successiva alle prime 10.

Nella determinazione delle UBA possono essere incluse le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione.
Nei casi di aziende con orientamento produttivo diverso da quello di allevamento di bovini, equini, ovini e caprini, la relativa indennità compensativa è commisurata alla SAU al netto di quella destinata all' alimentazione del bestiame, di quella destinata alla produzione di frumento ed alla produzione intensiva di pere, pesche e mele eccedente le 50 are per azienda.
Nei casi di cui al comma precedente l' indennità è determinata secondo i seguenti scaglioni:
1) 101 ECU per ciascun ettaro di SAU nel limite dei primi 10;
2) 60 ECU per ciascun ettaro successivo ai primi 10.

Nei casi di indirizzi produttivi misti, lo scaglione massimo sarà riconosciuto una sola volta per ciascuna azienda.
Nel caso in cui il beneficiario dell' indennità compensativa effettui l' imboschimento di parte o di tutte le superfici che servono di base per il calcolo dell' indennità, tali superfici possono continuare ad essere considerate per il calcolo dell' indennità per una durata massima di 15 anni a decorrere dalla data dell' imboschimento.
L' indennità compensativa potrà essere concessa limitatamente ad un solo componente ciascun nucleo familiare ed inoltre osservando il seguente ordine di priorità:
- a coltivatori diretti, singoli od associati, e cooperative agricole di conduzione terreni o zootecniche;
- ad imprenditori agricoli iscritti all' Albo di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a forme associative o societarie non di capitali costituite in prevalenza da coltivatori diretti;
- agli altri operatori agricoli purché residenti nel Comune nel quale è ubicata la SAU di competenza.

L' elenco dei beneficiari con l' indicazione della misura della corrispondente indennità compensativa viene trasmesso dalle Comunità montane ai Comuni di residenza dei beneficiari per la pubblicazione all' Albo pretorio.
Art. 4
 Procedimento per la concessione
dell' indennità compensativa
Le domande attinenti alla concessione dell' indennità compensativa devono essere presentate entro il mese di febbraio di ciascun anno alle Comunità montane competenti per territorio.
Tali enti provvederanno ad acquisire un parere delle Commissioni comunali ed intercomunali di cui all' articolo 3 bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni in ordine al possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi, delle UBA allevate e/o della SAU coltivata.
Qualora le Commissioni non si pronuncino entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande, le Comunità montane procederanno direttamente al completamento dell' istruttoria.
Art. 5
 Termini per la prima presentazione delle domande
Le domande inerenti la concessione dell' indennità compensativa per l' anno 1986 dovranno essere inoltrate entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
 Controllo sull' esercizio delle funzioni
attribuite alle Comunità montane
Gli atti posti in essere dalle Comunità montane per la concessione dell' indennità compensativa sono soggetti esclusivamente al controllo del Comitato centrale di controllo di cui alle legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.
CAPO II
 Concessione di un contributo per la tenuta
della contabilità nelle aziende agricole
Art. 7
 Condizioni per la concessione del contributo
per la tenuta della contabilità nelle aziende agricole
In attuazione dell' articolo 9 del Regolamento del Consiglio delle Comunità economiche europee 85/797/CEE del 12 marzo 1985, agli imprenditori agricoli iscritti all' Albo degli imprenditori agricoli istituito con la legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e, per il territorio della provincia di Trieste, agli imprenditori agricoli che abbiano i requisiti previsti dagli articoli 1 e 4 della medesima legge, i quali si obblighino a tenere, per un quadriennio, la contabilità aziendale, è concesso, a richiesta, un contributo per la tenuta della contabilità nelle aziende agricole per un importo di 1.050 ECU erogabile in quattro anni, in ragione rispettivamente del 45 per cento nel primo anno, del 30 per cento nel secondo anno, del 15 per cento nel terzo anno e del 10 per cento nel quarto anno, previa verifica di assolvimento dell' obbligo assunto. Le domande relative alla concessione del contributo per la tenuta della contabilità aziendale vanno presentate all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia - ERSA.
Con decreto del Direttore regionale dell' agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale, verranno annualmente assegnati all' ERSA i fondi necessari per l' esercizio delle funzioni che vengono trasferite con la presente legge.
Qualora gli imprenditori agricoli si avvalgano, per la tenuta della contabilità, di Centri contabili da essi stessi gestiti in forma associata e riconosciuti idonei dalla Regione, oppure di Centri contabili gestiti dalle Associazioni costituite a norma dell' articolo 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153, questi potranno autorizzare i suddetti Centri - liberando la Regione da ogni responsabilità al riguardo - a quietanzare, in loro nome e per loro conto, gli incassi dei contributi di loro spettanza concessi per la tenuta della contabilità. A tale scopo i Centri potranno presentare domanda cumulativa di liquidazione del contributo in nome degli imprenditori agricoli interessati alla tenuta della contabilità aziendale.
La tenuta della contabilità dovrà comprendere:
a) la redazione di un inventario annuo di apertura e chiusura (inventario iniziale e finale);
b) la registrazione sistematica e regolare dei vari movimenti di merci e denaro che si verificano durante l' esercizio contabile;
c) la presentazione annuale a consuntivo:
- di una descrizione delle caratteristiche generali dell' azienda, con particolare riferimento ai fattori di produzione impiegati;
- di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto di esercizio (costi e ricavi), redatti in modo dettagliato;
- degli elementi per valutare l' efficienza della gestione aziendale, in particolare il reddito da lavoro per unità di lavoro umano (ULU) ed il reddito dell' imprenditore, nonché la redditività delle principali produzioni aziendali.

Nel caso l' azienda sia scelta per la rilevazione di dati statistici, in particolare per la rete contabile CEE, l' imprenditore che riceve l' aiuto dovrà impegnarsi, altresì, a mettere a disposizione i dati della sua azienda.
Art. 8
 Termini per la presentazione
delle domande per il contributo
della contabilità nelle aziende agricole
Le domande dirette ad ottenere il contributo per la tenuta della contabilità nelle aziende agricole devono - di norma - essere presentate all' ERSA entro il 31 ottobre di ciascun anno per l' inizio della contabilità a partire dal 1 gennaio dell' anno successivo.
Nella prima fase di applicazione l' ERSA è autorizzato ad accogliere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo presentate per il quadriennio 1986-1989 sia da parte degli imprenditori agricoli il cui ciclo della contabilità, ai sensi della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni, si è concluso nel 1985, sia da parte di nuovi richiedenti. Inoltre l' ERSA potrà accogliere entro il 31 gennaio 1987 le domande concernenti il quadriennio 1987-1990 presentate da nuovi richiedenti.
CAPO III
 Norme finali, transitorie e finanziarie
Art. 9
 Concessione dell' indennità compensativa
e del contributo per la tenuta
della contabilità alle aziende agricole
Le Comunità montane di cui al precedente articolo 2 e l' ERSA provvederanno alla concessione delle provvidenze di competenza, previa deliberazione dell' Organo collegiale per ciascuno di essi competente.
Art. 10
 Vigilanza e applicazione delle sanzioni
Le Comunità montane di cui al precedente articolo 2 e l' ERSA provvederanno a esercitare per le provvidenze di competenza la vigilanza sull' osservanza delle condizioni e degli impegni posti ai richiedenti, disponendo altresì, nei casi di inadempienza o di mancanza dei requisiti, la revoca ed il recupero dei contributi concessi.
Art. 11
 Adeguamento a successive norme comunitarie
Gli importi dei benefici fissati in ECU dalla presente legge saranno adeguati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, qualora modifiche agli stessi siano apportate da successive norme comunitarie.
Art. 12
 Norma transitoria per l' applicazione
della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62
e successive modifiche ed integrazioni
Alle domande dirette ad ottenere l' indennità compensativa annua e il contributo per la contabilità aziendale, presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di tale normativa.
Art. 13
 Norma finanziaria
Agli oneri finanziari necessari per la concessione delle provvidenze previste ai Capi I e II della presente legge si farà fronte con le assegnazioni che verranno disposte dallo Stato con la legge recante finanziamenti per gli interventi previsti dal Regolamento del Consiglio delle Comunità economiche europee 85/797/CEE del 12 marzo 1985, e con i fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione, nonché con finanziamenti aggiuntivi derivanti da mezzi propri della Regione.
CAPO IV
 Speciali norme finanziarie in materia di destinazione di
fondi assegnati ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153
e 10 maggio 1976, n. 352
Art. 14
 
In relazione a quanto assentito dall' articolo 5 della legge 9 maggio 1975, n. 153, così come sostituito dal secondo comma dell' articolo 19 della legge 4 giugno 1984, n. 194, e dal secondo comma dell' articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 352, vengono disposte le variazioni di destinazioni di parte dei fondi assegnati alla Regione Friuli - Venezia Giulia in forza delle citate leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, secondo quanto specificato nei successivi articoli.
Art. 15
 
Per le finalità previste dall' articolo 23 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, così come sostituito dall' articolo 17 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 19, viene autorizzata l' ulteriore spesa di lire 2.800.148.410 per l' anno 1986.
Il predetto onere fa carico al capitolo 7311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 2.800.148.410 per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 2.800.148.410 si fa fronte mediante storno dai sottoelencati capitoli del precitato stato di previsione delle somme a fianco di ciascuno indicate: detti importi corrispondono alle quote o a parti di esse non utilizzate al 31 dicembre 1985 e trasferite, ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con i decreti dell' Assessore all' agricoltura n. 26 del 30 gennaio 1986 relativamente ai capitoli 7143 e 7145 e n. 7 del 21 gennaio 1986 relativamente ai restanti capitoli:
- capitolo 7143 lire 2.090.116
- capitolo 7145 lire 14.059.387
- capitolo 7305 lire 392.366.000
- capitolo 7306 lire 166.910.907
- capitolo 7309 lire 73.000.000
- capitolo 7310 lire 1.378.000.000
- capitolo 7314 lire 623.202.000
- capitolo 7316 lire 150.520.000

Sul precitato capitolo 7311 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.800.148.410 cui si fa fronte mediante storno di lire 2.090.116 dal capitolo 7143, di lire 45.567.955 dal capitolo 7145 e mediante prelevamento di lire 2.752.490.339 dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.
Art. 16
 
Il limite d' impegno di lire 665.000.000, autorizzato con l' articolo 59 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, viene ridotto di lire 521.055.652 a decorrere dall' anno 1986.
Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1986 al 1997, vengono ridotte di lire 521.055.652 per ciascuno degli anni medesimi.
Il limite d' impegno di lire 6.337.000, autorizzato con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 677 del 7 luglio 1978, viene revocato.
Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1986 al 1997, vengono revocate.
Il limite d' impegno di lire 332.000.000, autorizzato con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 797 dell' 11 settembre 1978, viene ridotto di lire 320.225.840 a decorrere dall' anno 1986.
Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1986 al 1997, vengono ridotte di lire 320.225.840 per ciascuno degli anni medesimi.
Il limite d' impegno di lire 422.181.000, autorizzato con la legge regionale 29 gennaio 1979, n. 5, e ridotto a lire 403.689.00 con il decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 3526 del 12 novembre 1979, viene revocato.
Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1986 al 1998, vengono revocate.
Il limite d' impegno di lire 43.619.000, autorizzato con il decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 34 del 26 febbraio 1980, viene revocato.
Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1986 al 1999, vengono revocate.
Il limite d' impegno di lire 17.000.000, autorizzato con la legge regionale 18 agosto 1980, n. 35, ed aumentato a lire 17.500.000 con il decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 407 del 3 aprile 1981, viene revocato.
Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1986 al 1999, vengono revocate.
Il limite d' impegno di lire 43.619.000, autorizzato con la legge regionale 23 gennaio 1981, n. 6, viene revocato.
Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1986 al 2000, vengono revocate.
Il limite d' impegno di lire 638.000, autorizzato con la legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84, viene revocato.
Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1986 al 2000, vengono revocate.
Art. 17
 
Per le finalità previste dall' articolo 23 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, così come sostituito dall' articolo 17 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 19, viene autorizzata la spesa di lire 8.990.190.778 per l' anno 1986, di lire 1.356.723.492 per ciascuno degli anni dal 1987 al 1997, di lire 509.065.000 per l' anno 1998, di lire 105.376.000 per l' anno 1999 e di lire 44.257.000 per l' anno 2000.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7452 con la denominazione << Assegnazione agli enti di cui al secondo comma dell' articolo 23 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni, di fondi per la concessione agli imprenditori agricoli singoli od associati, alle cooperative, alle società semplici ed alle società di persone operanti nel settore agricolo di un' indennità compensativa degli svantaggi naturali insiti nei territori nei quali operano - Fondi pluriennali da rendicontare all' Amministrazione statale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 11.703.637.762 per gli anni 1986-1988, suddiviso in ragione di lire 8.990.190.778 per l' anno 1986 e di lire 1.356.723.492 per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Al predetto onere complessivo di lire 11.703.637.762 si fa fronte mediante storno dal capitolo 7303 del precitato stato di previsione degli importi di seguito specificati:
- lire 7.633.467.286 per l' anno 1986 corrispondenti alle annualità o alle parti di esse non utilizzate al 31 dicembre 1985 e trasferite, ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con il decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 26 del 30 gennaio 1986;
- lire 1.356.723.492 per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 in relazione alle riduzioni e revoche di limiti d' impegno disposte con il precedente articolo 16.

Le quote autorizzate per gli anni dal 1989 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli dal bilancio per gli anni medesimi e alla copertura delle stesse si provvederà in relazione alle riduzioni e revoche di limiti d' impegno disposte con il precedente articolo 16.
Sul precitato capitolo 7452 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 8.990.190.778 cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.
Art. 18
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.