LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 luglio 1986, n. 31

Modifiche al Capo II della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, concernenti il settore artigiano.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/07/1986
Materia:
220.03 - Artigianato

CAPO I
 Modifiche al Capo II della legge regionale 28 aprile
1978, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni,
avente ad oggetto contributi sulle operazioni di locazione
finanziaria di macchine ed attrezzature.
Art. 1
 
Le attribuzioni rimesse dal Capo II della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, così come modificato dall' articolo 11 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51 e dall' articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48 all' Amministrazione regionale, sono trasferite all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ).
Le locuzioni << l' Amministrazione regionale >> ovvero << Presidenza della Giunta regionale - Servizio dell' artigianato >> contenute nel Capo II della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, si intendono sostituite con << l' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ) >>.
Art. 2
 
È demandato al Comitato tecnico consultivo costituito presso l' ESA, ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, l' esame delle domande di contributo su operazioni di leasing avanzate dalle imprese artigiane, cooperative artigiane e consorzi fra imprese artigiane ai sensi del Capo II della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, così come modificato dall' articolo 11 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, dall' articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48 e dall' articolo 1 della presente legge.
Art. 3
 Regime delle operazioni agevolate in essere
Alle operazioni di locazione finanziaria per le quali siano stati concessi contributi ai sensi delle norme modificate dagli articoli 1 e 2 della presente legge continua ad applicarsi la disciplina dettata dalle norme stesse fino alla estinzione delle operazioni medesime.
Art. 4
 Norma finanziaria
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 1, nella denominazione del capitolo 8205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, prima della parola: << Contributi >>, viene inserita la locuzione: << Finanziamenti all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per la concessione di >>.
CAPO II
Art. 5
 
L' articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
I contributi di cui all' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come integrato dall' articolo 1 della presente legge, potranno essere concessi anche alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane di produzione e/o di servizio alle attività produttive, aventi sede nelle aree delle province di Udine e Pordenone non comprese in quelle indicate nel primo comma del citato articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, in misura non superiore al 15% della spesa ritenuta ammissibile su investimenti attuati successivamente all' entrata in vigore della presente legge. >>.

Art. 6
 
L' articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
 
I contributi di cui all' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal presente Capo, sono cumulabili con altri contributi in conto interessi ovvero in annualità, relativi alla medesima iniziativa e previsti da leggi statali o regionali, purché la somma fra l' importo del contributo e quello del finanziamento agevolato non sia superiore all' importo globale di spesa. >>.

Art. 7
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.