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Indice:
L.R. n. 31/1986
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
CAPO II
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Leggi regionali
Legge regionale
30 luglio 1986
, n.
31
Modifiche al Capo II della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, concernenti il settore artigiano.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 30/07/1986, N. 076
Data di entrata in vigore:
30/07/1986
Materia:
220.03
-
Artigianato
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
CAPO I
Modifiche al Capo II della legge regionale 28 aprile
1978, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni,
avente ad oggetto contributi sulle operazioni di locazione
finanziaria di macchine ed attrezzature.
Art. 1
Le attribuzioni rimesse dal
Capo II della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30
, così come modificato dall'
articolo 11 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51
e dall'
articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48
all' Amministrazione regionale, sono trasferite all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ).
Le locuzioni << l' Amministrazione regionale >> ovvero << Presidenza della Giunta regionale - Servizio dell' artigianato >> contenute nel
Capo II della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30
, si intendono sostituite con << l' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ) >>.
Art. 2
È abrogato l'
articolo 12 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51
.
È demandato al Comitato tecnico consultivo costituito presso l' ESA, ai sensi dell'
articolo 5 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17
, l' esame delle domande di contributo su operazioni di leasing avanzate dalle imprese artigiane, cooperative artigiane e consorzi fra imprese artigiane ai sensi del
Capo II della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30
, così come modificato dall'
articolo 11 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51
, dall'
articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48
e dall' articolo 1 della presente legge.
Art. 3
Regime delle operazioni agevolate in essere
Alle operazioni di locazione finanziaria per le quali siano stati concessi contributi ai sensi delle norme modificate dagli articoli 1 e 2 della presente legge continua ad applicarsi la disciplina dettata dalle norme stesse fino alla estinzione delle operazioni medesime.
Art. 4
Norma finanziaria
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 1, nella denominazione del capitolo 8205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, prima della parola: << Contributi >>, viene inserita la locuzione: << Finanziamenti all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per la concessione di >>.
CAPO II
Modifiche
alla
legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48
.
Art. 5
L'
articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
I contributi di cui all'
articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30
, così come integrato dall' articolo 1 della presente legge, potranno essere concessi anche alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane di produzione e/o di servizio alle attività produttive, aventi sede nelle aree delle province di Udine e Pordenone non comprese in quelle indicate nel
primo comma del citato articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30
, in misura non superiore al 15% della spesa ritenuta ammissibile su investimenti attuati successivamente all' entrata in vigore della presente legge. >>.
Art. 6
L'
articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
I contributi di cui all'
articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30
, così come modificato ed integrato dal presente Capo, sono cumulabili con altri contributi in conto interessi ovvero in annualità, relativi alla medesima iniziativa e previsti da leggi statali o regionali, purché la somma fra l' importo del contributo e quello del finanziamento agevolato non sia superiore all' importo globale di spesa. >>.
Art. 7
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative