LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 gennaio 1986, n. 3

Proroghe con modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 53, 31 ottobre 1977, n. 58, 7 giugno 1979, n. 24 e 7 maggio 1982, n. 30, recanti norme di organizzazione della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, nonché modifica alle leggi regionali 5 agosto 1975, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e 9 dicembre 1982, n. 81.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/01/1986
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 2
 
All' articolo 79, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppresse le parole: << appartenenti alla qualifica di consigliere, segretario o coadiutore >>.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 11, primo comma, L. R. 22/1986
2Primo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Terzo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5Quarto comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6Quinto comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 3
 
Il numero massimo di ventisei unità previsto al secondo comma dell' articolo unico della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, come sostituito dall' articolo 49 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, è elevato a trenta unità.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1 gennaio 1986.