TITOLO III
PROGRAMMAZIONE REGIONALE E COMUNALE
Art. 11
Individuazione dei Comuni beneficiari
L' individuazione dei Comuni da ammettere ai benefici previsti dalla presente legge è deliberata dalla Giunta regionale.
L' individuazione di cui al comma precedente avviene fra i Comuni dotati di piani di recupero, sulla base di criteri di scelta oggettivi coerenti con gli indirizzi programmatici della Regione nel campo della pianificazione territoriale.
Ai fini del presente Titolo sono assimilati ai piani di recupero i piani particolareggiati relativi alle zone omogenee A.
Art. 12
Aree strategiche
I Comuni individuati ai sensi dell' articolo precedente delimitano, entro il termine a tal fine fissato dalla Giunta regionale, l' area strategica entro la quale attivare prioritariamente l' azione di recupero.
Si considera area strategica la porzione del tessuto urbano che, all' interno dei centri urbani o anche in posizione periferica, sia determinante, in relazione alle sue funzioni insediative e di esemplarità, anche potenziali, per la riqualificazione urbana circostante e complessiva.
L' individuazione delle aree strategiche è fatta sulla base di parametri strutturali e sociali.
Sono parametri strutturali:
- la scarsa definizione di assetto formale e funzionale delle strutture e degli spazi esistenti;
- la posizione strategica dell' area rispetto alle zone limitrofe ai fini dell' innesco di un processo diffuso di intervento privato di recupero;
- l' attitudine strutturale dell' area all' insediamento di nuove funzioni o alla trasformazione di quelle esistenti in rapporto alla sua potenziale vitalità economica e ad una positiva valutazione del rapporto costi/benefici.
Sono parametri sociali:
- la presenza e la disponibilità di proprietà pubbliche e private che, in relazione alla loro struttura ed alle loro finalità pubbliche o sociali, consentano la previsione di immediata partecipazione;
- l' esemplarità della situazione edilizia, proprietaria e sociale dell' area, rispetto al recupero urbano nella realtà comunale.
Art. 13
Programma di riqualificazione urbana
Con la medesima deliberazione di delimitazione dell' area strategica, i Comuni predispongono un programma di riqualificazione urbana, all' interno dell' area delimitata.
Il programma di riqualificazione urbana quantifica gli oneri necessari all' attuazione dei piani di recupero, indica i termini temporali e le fasi della relativa attuazione e, tra l' altro, individua:
a) gli interventi ricompresi nei piani di recupero che possono essere attuati in regime di edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata, nonché i relativi operatori;
b) le aree e gli immobili da acquisire od occupare in funzione del successivo recupero;
c) le opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione urbana;
d) le spese necessarie per il trasferimento e la sistemazione provvisoria delle famiglie nonché delle attività artigianali e commerciali che occupano immobili oggetto di interventi di recupero da realizzarsi a cura di enti pubblici;
e) gli interventi di recupero su immobili da destinare ad uso diverso dall' abitazione con l' indicazione dei relativi operatori.
Agli effetti della progettazione esecutiva degli interventi edilizi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana, la distribuzione planovolumetrica prevista dal piano di recupero od eventualmente da altri strumenti urbanistici, fermo restando l' obbligo del rispetto delle norme che disciplinano le distanze e le altezze, non è vincolante.
Art. 14
Progetto regionale
Sulla base delle indicazioni contenute nei programmi comunali di riqualificazione urbana, la Giunta regionale delibera il progetto regionale per il recupero edilizio ed urbanistico del patrimonio esistente.
Il progetto di cui al comma precedente comprende la ripartizione, tra i Comuni individuati ai sensi del precedente articolo 11, degli stanziamenti di edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata destinati al recupero abitativo, nonché dei contributi di cui al successivo articolo 15.
Il progetto di cui al primo comma individua altresì - con effetti vincolanti sulle successive deliberazioni della Giunta regionale di ripartizione dei relativi finanziamenti - gli interventi di recupero su immobili da destinare ad uso diverso dall' abitazione, nonché eventuali interventi previsti dal programma comunale di riqualificazione urbana e non rientranti nei finanziamenti di cui al comma precedente.
Art. 15
Finanziamenti agli IIAACCPP ed ai Comuni
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli IIAACCPP finanziamenti una tantum, fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di recupero da attuarsi in regime di edilizia sovvenzionata, nonché per le finalità di cui alle lettere b) e d) del precedente articolo 13; i finanziamenti di cui alla lettera c) del succitato articolo 13 sono assegnati ai Comuni.
Il finanziamento può altresì essere concesso al Comune ed allo IACP anche per l' acquisto di aree od immobili da recuperare con finanziamenti diversi da quelli del presente articolo, ovvero, limitatamente ai Comuni, per finalità diverse dall' edilizia sovvenzionata.
Art. 16
Competenze degli IIAACCPP
e spesa ammissibile a finanziamento
La spesa ammissibile, negli altri casi, è data dall' effettivo costo delle iniziative finanziate.
Il finanziamento per l' acquisto di aree od immobili può essere concesso solo se accompagnato al recupero dei medesimi da attuarsi, eventualmente, anche con provvidenze diverse da quelle di cui al precedente articolo.
L' attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, compresi nel programma comunale ed ammessi al finanziamento di cui al precedente articolo 15, è attribuita allo IACP territorialmente competente.
Per gli interventi di cui al comma precedente la Giunta regionale potrà deliberare opportune direttive atte a privilegiare, nella scelta dell' esecutore da parte degli IIAACCPP, l' istituto della concessione ad imprese singole, o riunite in associazione temporanea ovvero a consorzi di imprese.
Art. 17
Concessione ed erogazione dei finanziamenti
Nel caso di acquisto di aree o di immobili a cura dei Comuni e degli IIAACCPP ammesso al finanziamento di cui al precedente articolo 15, ovvero ad altre provvidenze regionali di edilizia sovvenzionata, l' emissione del provvedimento di concessione avviene sulla base della presentazione della relativa deliberazione dell' ente, accompagnata dal parere di congruità del competente Direttore provinciale dei lavori pubblici.
L' erogazione del finanziamento concesso, ai sensi del comma precedente, ha luogo a seguito della presentazione del relativo titolo di acquisizione della proprietà.
Art. 18
Attuazione tramite occupazione
Sono ammessi al finanziamento previsto dal precedente articolo 15 gli oneri sostenuti dai Comuni o per loro delega dagli IIAACCPP per l' esecuzione degli interventi di recupero in sostituzione dei proprietari degli immobili ai sensi dell'
articolo 28, ottavo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.
I proventi del rimborso da parte dei proprietari - sia in unica soluzione che in forma rateizzata - saranno reimpiegati dai Comuni o dagli IIAACCPP delegati per le medesime finalità previste dal precedente articolo 15.
La restituzione da parte dei proprietari degli oneri sostenuti dal Comune può avvenire anche in forma rateizzata. In tale caso, la restituzione avviene:
a) per coloro che hanno i requisiti prescritti per accedere ai benefici dell' edilizia agevolata, con le modalità di tasso e durata previste dall' articolo 82, ultimo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituito dall' articolo 31 della presente legge;
b) per coloro che non hanno i requisiti per accedere ai benefici dell' edilizia agevolata, alle condizioni di tasso previste dai decreti ministeriali emessi ai sensi del Titolo II del DL 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1 novembre 1965, n. 1179 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in un periodo fino a 15 anni.
I Comuni possono altresì, in cambio della proprietà dell' alloggio da recuperare, costituire un diritto di usufrutto, di uso o di abitazione in favore del precedente proprietario e del suo coniuge.
Art. 19
Incentivi particolari
Per gli interventi di edilizia convenzionata di recupero di immobili inseriti in piani di recupero, il tasso di cui all' articolo 82, ultimo comma, come sostituito dall' articolo 31 della presente legge, e le percentuali di cui all' articolo 94, secondo e ultimo comma, della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono ridotti di tre punti per le cooperative e di due punti per le imprese.
Art. 20
Acquisto di immobili
da recuperare in regime convenzionato o agevolato
Per gli interventi di recupero in regime di edilizia convenzionata od agevolata su immobili da acquistare inseriti in piani di recupero, i massimali di spesa ammissibile a contributo o ad anticipazione sono incrementati del 20%.
Nel caso di cui al comma precedente, qualora l' operatore richieda l' erogazione anticipata dei contributi, la certificazione comunale attestante l' avvenuto inizio dei lavori, prevista dall'
articolo 113, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, può essere sostituita dal titolo di acquisizione della proprietà dell' immobile da recuperare e dal prescritto parere tecnico sul relativo progetto di recupero.
Art. 21
Finanziamento organico dei piani di recupero
Gli operatori di cui al precedente articolo 2, ultimo comma, punto 3), possono presentare alla Regione per il relativo finanziamento, anche in Comuni diversi da quelli individuati ai sensi del precedente articolo 11, piani di recupero regolarmente approvati, corredati da un programma di acquisizione dei finanziamenti necessari per la loro attuazione.
Per l' attuazione di tali piani di recupero, la Regione può assicurare la copertura contributiva in forma organica e completa attraverso i vari canali contributivi con i quali è autorizzata ad intervenire in favore dei diversi operatori.
A tal fine, con apposita deliberazione della Giunta regionale, vengono fissati, alla luce della normativa vigente, modalità, importi, priorità e tempi della concessione dei vari contributi.
Art. 22
Convenzioni con Istituti di credito
L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, con le modalità di cui all'
articolo 115 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, apposite convenzioni con gli Istituti di credito, al fine di agevolare l' accesso al credito nonché per abbreviare i tempi di messa a disposizione dei finanziamenti per gli operatori ammessi a contributo.
TITOLO IV
NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE
DI DISPOSIZIONI VIGENTI TENDENTI AD
AGEVOLARE GLI INTERVENTI DI RECUPERO
URBANISTICO ED EDILIZIO
Art. 23
Disposizioni agevolative del recupero
in regime agevolato e convenzionato
Gli interventi di recupero sono altresì ammessi a contributo anche nel caso di destinazione a scopi alloggiativi di immobili o vani che prima dell' intervento di recupero erano destinati ad altro uso.
Alla stessa condizione di limite di superficie di cui al comma precedente, è altresì consentito recuperare più unità immobiliari per ricavarne un' unica abitazione.
All'
articolo 4, primo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, le parole << ai sensi dell'
articolo 4, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457 >>, sono sostituite con le parole << ai sensi dell'
articolo 8, lettera g), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 >>.
Art. 24
Riserva per i precedenti occupanti
In via generale, per gli alloggi recuperati dai Comuni e dagli IIAACCPP con contributi pubblici o con fondi propri, l' Assessore ai lavori pubblici può autorizzare, su richiesta dei Comuni stessi, la riserva in favore dei precedenti occupanti, purché in possesso dei requisiti per accedere all' edilizia agevolata.
Art. 25
Interventi di proprietari di più alloggi
Art. 26
Riduzione degli oneri concessori
Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione all' interno dei piani di recupero delle opere di ristrutturazione urbanistica, di cui alla lettere e) dell'
articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta la corresponsione del contributo commisurato all' incidenza delle spese di urbanizzazione, da calcolarsi con l' applicazione dei coefficienti correttivi già previsti dalle deliberazioni comunali di cui all'
articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per tali tipi di interventi, ridotti della metà.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia sono esenti dal pagamento degli oneri concessori.
Analogamente sono esenti dagli oneri concessori gli interventi di recupero concernenti la trasformazione in abitazioni rurali di fabbricati rurali precedentemente destinati a scopi produttivi.
TITOLO V
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE
1 SETTEMBRE 1982, N. 75
Art. 27
Comitati tecnici provinciali per l' edilizia
Presso ogni Direzione provinciale dei lavori pubblici è istituito il Comitato tecnico provinciale per l' edilizia così composto:
- dal Direttore provinciale dei lavori pubblici in veste di presidente con facoltà di farsi sostituire da altro dipendente della medesima Direzione provinciale;
- da due dipendenti della Direzione provinciale dei lavori pubblici;
- da un ingegnere ed un architetto designati dai rispettivi ordini professionali.
Il Comitato dura in carica 5 anni.
Alle sedute del Comitato può essere invitato in veste consultiva, senza diritto di voto, il progettista.
Le funzioni di segreteria del Comitato vengono svolte da un funzionario della Direzione provinciale dei lavori pubblici.
Art. 28
Competenze dei Comitati
I Comitati tecnici provinciali per l' edilizia esprimono parere sui progetti, sulle relative varianti sostanziali, nonché sugli altri oggetti stabiliti dalla normativa tecnica regionale relativi agli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata.
Il parere di cui al comma precedente deve essere espresso entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto; in caso contrario, si intende favorevole.
Art. 29
Competenze della Commissione tecnica
del Consorzio regionale tra gli IIAACCPP
L'
articolo 33 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 33
La Commissione tecnica esprime parere sui progetti, sulle relative varianti sostanziali, nonché sugli altri oggetti stabiliti dalla normativa tecnica regionale, relativa agli interventi di edilizia sovvenzionata.
La Commissione tecnica indica altresì i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativamente ai progetti sottoposti al suo parere. Eventuali proroghe di tali termini possono essere concesse solo per comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili all' atto dell' approvazione del progetto.
Il parere della Commissione tecnica deve essere espresso entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto; in caso contrario, si intende favorevole. >>.
Art. 30
Cessione alloggi IIAACCPP
La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle cessioni di alloggi già perfezionate con il contratto di compravendita alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31
Modifica dei tassi per le Cooperative
Art. 32
Abitazioni rurali
All'
articolo 89 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:
<< Per gli interventi di cui ai commi precedenti, in alternativa all' obbligo di alienare l' abitazione non adeguata eventualmente posseduta, previsto dal precedente articolo 24, primo comma, lettera c), il richiedente può procedere alla variazione della sua destinazione d' uso, da abitativo a produttivo. >>.
Art. 33
Contributi per il completamento
In deroga a quanto previsto dall' articolo 92, ultimo comma, della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, i contributi di cui agli articoli 88, 89 e 90, nonché le anticipazioni di cui all' articolo 94 della medesima legge, possono essere concessi anche per interventi di edilizia agevolata i cui lavori all' atto della presentazione della domanda siano già iniziati ma non abbiano ancora raggiunto la fase di conclusione del grezzo, ovvero, per gli interventi di recupero, la metà dei lavori previsti dal progetto approvato.
Nei casi di cui al comma precedente, i massimali di spesa ammissibile a contributo od anticipazione sono ridotti alla metà.
La certificazione dello stato di avanzamento dei lavori è effettuata in via esclusiva dal Comune territorialmente competente.
Art. 34
Proroga del termine di vendita degli alloggi
Il
secondo comma dell' articolo 120 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dai seguenti:
<< Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese e degli IIAACCPP, l' alienazione degli alloggi deve intervenire, a pena di decadenza del provvedimento di concessione e conseguente restituzione delle quote di contributo od anticipazione erogate, entro 2 anni dall' ultimazione dei lavori.
Eventuali variazioni del termine di cui al comma precedente, che si rendono necessarie in relazione all' andamento del mercato immobiliare, vengono adottate dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dal precedente articolo 8. >>.
Art. 35
Localizzazione fuori dei PEEP
L'
articolo 133 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 133
Resta fermo, per gli interventi di imprese e di cooperative, l' obbligo della previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi degli articoli 7 e 8 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, che, tra l' altro, esplicitamente richiami, per gli alloggi realizzati ed i rispettivi acquirenti od assegnatari, l' applicazione della disciplina concernente l' edilizia convenzionata. >>.
Art. 36
Trasformazione cooperative
Fermo restando che la trasformazione delle cooperative edilizie da proprietà indivisa a proprietà individuale può aver luogo solo dopo la liquidazione finale del contributo loro concesso, la disciplina prevista dall'
articolo 135 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, si estende pure alle cooperative ammesse a contributo posteriormente all' entrata in vigore della citata legge regionale.
Art. 37
Variazioni consentite per beneficiari
di edilizia agevolata
Fermi restando la forma contributiva ammessa ed i termini fissati per la presentazione dei documenti ai sensi dell' articolo 92, primo e secondo comma, della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, il Direttore provinciale dei lavori pubblici è autorizzato a concedere il contributo o l' anticipazione anche in difformità alle indicazioni di localizzazione e tipo di intervento contenute nella deliberazione di ammissione, purché tale variazione avvenga entro i limiti del territorio provinciale di competenza.
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 38
Calcolo del fabbisogno abitativo per l' edilizia
economica e popolare
Nella determinazione del fabbisogno abitativo per l' edilizia economica e popolare di cui all'
articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si dovrà tener conto della quota di fabbisogno che si intende soddisfare con gli interventi di recupero.
Art. 40
Disposizioni transitorie
per la normativa tecnica ed i pareri
Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2, primo comma, lettera d), trovano applicazione per gli interventi per i quali l' ammissione a contributo od anticipazione viene deliberata dalla Giunta regionale posteriormente alla loro entrata in vigore.
Le Commissioni edilizie integrate comunali continuano ad operare fino alla costituzione dei Comitati tecnici provinciali per l' edilizia.
La disposizione di cui ai precedenti articoli 31 e 34 non si applica agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già intervenuto il provvedimento di liquidazione finale del contributo.
Art. 41
Gli oneri previsti dai punti 1), 2), 3) e 5) del primo comma del precedente articolo 3 fanno carico al capitolo 3153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986. Lo stanziamento del precitato capitolo viene elevato, in termini di competenza, di complessive lire 1.500 milioni, suddivise in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Per le finalità previste dal secondo comma del precedente articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito, al Titolo I - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria IV - il capitolo 3173 con la denominazione: << Contributi una tantum ai Comuni per le spese relative alle prestazioni professionali connesse con l' elaborazione dei piani di recupero >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
All' onere complessivo di lire 3.500 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 9 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Sui precitati capitoli 3153 e 3173 vengono, altresì, iscritti, in termini di cassa, gli stanziamenti di lire 500 milioni e, rispettivamente, di lire 1.000 milioni, ai quali si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1986.
Art. 42
Per le finalità previste dalle lettere b), c) e d) del precedente articolo 13 e dal precedente articolo 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 22.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 13.500 milioni per l' anno 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8424 con la denominazione: << Finanziamenti una tantum agli IIAACCPP ed ai Comuni per interventi di recupero e di riqualificazione urbana >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 22.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 13.500 milioni per l' anno 1987.
Al predetto onere di lire 22.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 9 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Sul precitato capitolo 8424 viene, altresì, iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 4.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1986.
Art. 43
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.