TITOLO III
        
       PROGRAMMAZIONE REGIONALE E COMUNALE
        
        
        
          Art.  11
          
       Individuazione dei Comuni beneficiari
          
          
          L' individuazione dei Comuni  da  ammettere  ai  benefici previsti dalla presente legge  è  deliberata  dalla  Giunta regionale.
          
          
          L' individuazione di cui al comma precedente avviene  fra i Comuni dotati di piani di recupero, sulla base di  criteri di scelta oggettivi coerenti con gli indirizzi programmatici della Regione nel campo della pianificazione territoriale.
          
          
          Ai fini del presente Titolo sono assimilati ai  piani  di recupero  i  piani  particolareggiati  relativi  alle   zone omogenee A.
         
        
        
        
          Art.  12
          
       Aree strategiche
          
          
          I Comuni individuati ai sensi  dell' articolo  precedente delimitano, entro il termine a tal fine fissato dalla Giunta regionale,   l' area  strategica  entro  la  quale  attivare prioritariamente l' azione di recupero.
          
          
          Si considera area  strategica  la  porzione  del  tessuto urbano che,  all' interno  dei  centri  urbani  o  anche  in posizione periferica, sia determinante,  in  relazione  alle sue  funzioni   insediative   e   di   esemplarità,   anche potenziali, per la  riqualificazione  urbana  circostante  e complessiva.
          
          
          L' individuazione delle aree strategiche è  fatta  sulla base di parametri strutturali e sociali.
          
          
          
            Sono parametri strutturali:
            
            
            
            
               - la scarsa definizione  di  assetto  formale  e  funzionale   delle strutture e degli spazi esistenti;
            
            
            
               - la posizione strategica   dell' area  rispetto  alle  zone   limitrofe ai fini dell' innesco di un processo diffuso  di   intervento privato di recupero;
            
            
            
               - l' attitudine strutturale dell' area all' insediamento  di   nuove funzioni o alla trasformazione di  quelle  esistenti   in rapporto alla sua potenziale vitalità economica  e  ad   una positiva valutazione del rapporto costi/benefici.
           
          
          
          
            Sono parametri sociali:
            
            
            
            
               - la presenza e la disponibilità di proprietà pubbliche  e   private che, in relazione alla loro struttura ed alle loro   finalità pubbliche o sociali, consentano la previsione di   immediata partecipazione;
            
            
            
               - l' esemplarità della situazione edilizia, proprietaria  e   sociale dell' area,  rispetto  al  recupero  urbano  nella   realtà comunale.
           
         
        
        
        
          Art.  13
          
       Programma di riqualificazione urbana
          
          
          Con la medesima deliberazione di delimitazione dell' area strategica,  i  Comuni   predispongono   un   programma   di riqualificazione urbana, all' interno dell' area delimitata.
          
          
          
            Il programma di riqualificazione  urbana  quantifica  gli oneri necessari   all' attuazione  dei  piani  di  recupero, indica  i  termini  temporali  e  le  fasi  della   relativa attuazione e, tra l' altro, individua:
            
            
            
            
              a) gli interventi  ricompresi  nei  piani  di  recupero  che    possono   essere   attuati   in   regime   di    edilizia    sovvenzionata,  convenzionata  ed  agevolata,  nonché  i    relativi operatori;
            
            
            
              b) le aree e  gli  immobili  da  acquisire  od  occupare  in    funzione del successivo recupero;
            
            
            
              c) le opere di urbanizzazione  primaria  e  di  sistemazione    urbana;
            
            
            
              d) le  spese  necessarie   per   il   trasferimento   e   la    sistemazione provvisoria  delle  famiglie  nonché  delle    attività artigianali e commerciali che occupano immobili    oggetto di interventi di recupero da realizzarsi  a  cura    di enti pubblici;
            
            
            
              e) gli interventi di recupero su immobili  da  destinare  ad    uso diverso   dall' abitazione  con   l' indicazione  dei    relativi operatori.
           
          
          
          Agli  effetti   della   progettazione   esecutiva   degli interventi   edilizi    ricompresi    nei    programmi    di riqualificazione urbana, la  distribuzione  planovolumetrica prevista dal piano di recupero  od  eventualmente  da  altri strumenti  urbanistici,  fermo  restando    l' obbligo   del rispetto delle norme  che  disciplinano  le  distanze  e  le altezze, non è vincolante.
         
        
        
        
          Art.  14
          
       Progetto regionale
          
          
          Sulla base  delle  indicazioni  contenute  nei  programmi comunali di riqualificazione  urbana,  la  Giunta  regionale delibera il progetto regionale per il recupero  edilizio  ed urbanistico del patrimonio esistente.
          
          
          Il progetto di  cui  al  comma  precedente  comprende  la ripartizione,  tra  i  Comuni  individuati  ai   sensi   del precedente  articolo  11,  degli  stanziamenti  di  edilizia sovvenzionata,  convenzionata  ed  agevolata  destinati   al recupero  abitativo,  nonché  dei  contributi  di  cui   al successivo articolo 15.
          
          
          Il progetto di cui  al  primo  comma  individua  altresì - con  effetti  vincolanti  sulle  successive  deliberazioni della  Giunta  regionale  di   ripartizione   dei   relativi finanziamenti - gli interventi di recupero  su  immobili  da destinare ad uso diverso dall' abitazione, nonché eventuali interventi    previsti    dal    programma    comunale    di riqualificazione urbana e non rientranti  nei  finanziamenti di cui al comma precedente.
         
        
        
        
          Art.  15
          
       Finanziamenti agli IIAACCPP ed ai Comuni
 
          
          
          L' Amministrazione regionale è autorizzata  a  concedere agli  IIAACCPP  finanziamenti  una  tantum,  fino  al   100% della spesa ritenuta  ammissibile,  per  gli  interventi  di recupero da attuarsi in regime  di  edilizia  sovvenzionata, nonché per le finalità di cui alle lettere  b)  e  d)  del precedente articolo 13; i finanziamenti di cui alla  lettera c) del succitato articolo 13 sono assegnati ai Comuni.
          
          
          Il finanziamento può altresì essere concesso al  Comune ed allo   IACP   anche per l' acquisto di aree  od  immobili da  recuperare  con  finanziamenti  diversi  da  quelli  del presente articolo,  ovvero,  limitatamente  ai  Comuni,  per finalità diverse dall' edilizia sovvenzionata.
          Note:
          
          
          
            1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 33/2015
 
         
        
        
        
          Art.  16
          
       Competenze degli IIAACCPP
e spesa ammissibile a finanziamento
          
          
          
          
          
          La  spesa  ammissibile,  negli  altri   casi,   è   data dall' effettivo costo delle iniziative finanziate.
          
          
          Il finanziamento per l' acquisto di aree od immobili può essere  concesso  solo  se  accompagnato  al  recupero   dei medesimi da attuarsi, eventualmente, anche  con  provvidenze diverse da quelle di cui al precedente articolo.
          
          
          L' attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, compresi nel programma comunale ed ammessi al  finanziamento di  cui  al  precedente  articolo  15,  è  attribuita  allo IACP territorialmente competente.
          
          
          Per gli interventi di cui al comma precedente  la  Giunta regionale  potrà  deliberare  opportune  direttive  atte  a privilegiare, nella scelta dell' esecutore  da  parte  degli IIAACCPP,    l'  istituto  della   concessione   ad  imprese singole, o  riunite  in  associazione  temporanea  ovvero  a consorzi di imprese.
         
        
        
        
          Art.  17
          
       Concessione ed erogazione dei finanziamenti
          
          
          Nel caso di acquisto di aree o di immobili a cura dei Comuni e degli IIAACCPP ammesso al finanziamento di cui al precedente articolo 15, ovvero ad altre provvidenze regionali di edilizia sovvenzionata, l' emissione del provvedimento di concessione avviene sulla base della presentazione della relativa deliberazione dell' ente.
 
          
          
          L' erogazione del finanziamento concesso,  ai  sensi  del comma precedente, ha luogo a seguito della presentazione del relativo titolo di acquisizione della proprietà.
          
          
          
          Note:
          
          
          
            1Parole soppresse al primo comma da art. 5, comma 68, L. R. 12/2009
 
         
        
        
        
          Art.  18
          
       Attuazione tramite occupazione
          
          
          Sono ammessi al  finanziamento  previsto  dal  precedente articolo 15 gli oneri sostenuti dai Comuni o per loro delega dagli     IIAACCPP     per l' esecuzione degli interventi di recupero in sostituzione dei proprietari degli  immobili  ai sensi dell' 
articolo 28, ottavo comma, della legge 5  agosto 1978, n.  457.
 
          
          
          I proventi del rimborso da parte dei proprietari - sia in unica  soluzione  che  in   forma   rateizzata   -   saranno reimpiegati dai Comuni o dagli     IIAACCPP     delegati per le medesime finalità previste dal precedente articolo 15.
          
          
          
            La restituzione da  parte  dei  proprietari  degli  oneri sostenuti  dal  Comune  può   avvenire   anche   in   forma rateizzata. In tale caso, la restituzione avviene:
            
            
            
            
              a) per coloro che hanno i requisiti prescritti per  accedere    ai benefici dell' edilizia agevolata, con le modalità di    tasso e durata previste dall' articolo 82, ultimo  comma,    della legge regionale  1  settembre  1982,  n.  75,  come    sostituito dall' articolo 31 della presente legge;
            
            
            
              b) per coloro che non  hanno i  requisiti  per  accedere  ai    benefici dell' edilizia  agevolata,  alle  condizioni  di    tasso previste dai decreti ministeriali emessi  ai  sensi    del Titolo  II  del   DL   6  settembre  1965,  n.  1022,    convertito in legge 1 novembre 1965, n.  1179 e successive    modifiche ed integrazioni, nonché in un periodo  fino  a    15 anni.
           
          
          
          I Comuni possono altresì,  in  cambio  della  proprietà dell' alloggio  da  recuperare,  costituire  un  diritto  di usufrutto, di uso o di abitazione in favore  del  precedente proprietario e del suo coniuge.
         
        
        
        
          Art.  19
          
       Incentivi particolari
          
          
          
          
          
          Per gli interventi di edilizia convenzionata di  recupero di immobili inseriti in piani di recupero, il tasso  di  cui all' articolo   82,   ultimo    comma,    come    sostituito dall' articolo 31 della presente legge, e le percentuali  di cui all' articolo 94, secondo e ultimo  comma,  della  
legge regionale 1 settembre 1982, n.  75, sono ridotti di tre punti per le cooperative e di due punti per le imprese.
 
          
          
          
         
        
        
        
          Art.  20
          
       Acquisto di immobili
da recuperare in regime convenzionato o agevolato
          
          
          Per gli interventi di  recupero  in  regime  di  edilizia convenzionata  od  agevolata  su  immobili   da   acquistare inseriti  in  piani  di  recupero,  i  massimali  di   spesa ammissibile a contributo o ad anticipazione  possono  essere incrementati del 30%.
 
          
          
          Nel caso di cui al comma precedente, qualora l' operatore richieda   l' erogazione  anticipata  dei   contributi,   la certificazione comunale attestante  l' avvenuto  inizio  dei lavori, prevista  dall' 
articolo  113,  primo  comma,  della legge  regionale  1  settembre  1982,  n.  75,  può  essere sostituita  dal  titolo  di  acquisizione  della  proprietà dell' immobile da recuperare e dal prescritto parere tecnico sul relativo progetto di recupero.
 
          Note:
          
          
          
            1Parole sostituite al primo comma da art. 51, comma 1, L. R. 37/1988
 
          
          
          
            2Primo comma interpretato da art. 52, comma 1, L. R. 45/1993
 
         
        
        
        
          Art.  21
          
       Finanziamento organico dei piani di recupero
          
          
          Gli operatori di cui al  precedente  articolo  2,  ultimo comma, punto 3), possono  presentare  alla  Regione  per  il relativo finanziamento, anche in Comuni  diversi  da  quelli individuati ai sensi del precedente articolo  11,  piani  di recupero regolarmente approvati, corredati da  un  programma di acquisizione dei  finanziamenti  necessari  per  la  loro attuazione.
          
          
          Per l' attuazione di tali piani di recupero,  la  Regione può assicurare la copertura contributiva in forma  organica e completa attraverso i vari canali contributivi con i quali è  autorizzata  ad  intervenire  in  favore   dei   diversi operatori.
          
          
          A tal  fine,  con  apposita  deliberazione  della  Giunta regionale,  vengono  fissati,  alla  luce  della   normativa vigente,  modalità,  importi,  priorità  e   tempi   della concessione dei vari contributi.
         
        
        
        
          Art.  22
          
       Convenzioni con Istituti di credito
          
          
          L' Amministrazione regionale è autorizzata a  stipulare, con le modalità  di  cui   all' 
articolo  115  della  legge regionale 1 settembre 1982, n.  75, apposite convenzioni con gli Istituti di credito, al fine di agevolare l' accesso  al credito   nonché  per   abbreviare   i  tempi  di  messa  a disposizione dei finanziamenti  per  gli operatori ammessi a contributo.
 
         
       
      
        TITOLO VI
        
       NORME FINALI
        
        
        
          Art.  38
          
       Calcolo del fabbisogno abitativo per l' edilizia
economica e popolare
          
          
          Nella  determinazione  del   fabbisogno   abitativo   per l' edilizia economica e popolare  di  cui   all' 
articolo  2 della legge 28 gennaio 1977, n.  10, si dovrà  tener  conto della quota di fabbisogno che si intende soddisfare con  gli interventi di recupero.
 
         
        
        
        
        
        
        
          Art.  40
          
       Disposizioni transitorie
per la normativa tecnica ed i pareri
          
          
          Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2,  primo comma, lettera d), trovano applicazione per  gli  interventi per i quali  l' ammissione  a  contributo  od  anticipazione viene deliberata dalla Giunta regionale posteriormente  alla loro entrata in vigore.
          
          
          Le Commissioni edilizie integrate comunali continuano  ad operare  fino  alla  costituzione   dei   Comitati   tecnici provinciali per l' edilizia.
          
          
          La disposizione di cui ai precedenti articoli 31 e 34 non si applica agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sia  già  intervenuto  il provvedimento di liquidazione finale del contributo.
         
        
        
        
          Art.  41
          
       
          
          
          Gli oneri previsti dai punti 1), 2), 3) e  5)  del  primo comma del precedente articolo 3  fanno  carico  al  capitolo 3153 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1986-1988  e  del  bilancio  per l' anno 1986. Lo stanziamento del precitato  capitolo  viene elevato, in termini di competenza, di complessive lire 1.500 milioni, suddivise  in  ragione  di  lire  500  milioni  per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
          
          
          Per  le  finalità  previste  dal   secondo   comma   del precedente articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni,  suddivisa  in  ragione  di  lire  1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
          
          
          Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1986-1988  e  del  bilancio  per l' anno 1986 viene istituito, al  Titolo  I  -  Sezione  III - Rubrica n.  9 - Categoria IV - il  capitolo  3173  con  la denominazione: <<  Contributi una tantum  ai  Comuni  per  le spese relative alle prestazioni professionali  connesse  con l' elaborazione  dei  piani  di  recupero   >>   e   con   lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  1.000  milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
          
          
          All' onere complessivo di lire 3.500 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte mediante prelevamento di  pari importo dall' apposito fondo globale  iscritto  al  capitolo 7000  del  precitato  stato  di  previsione  (Rubrica  n.  9 - Partita n.  1 - dell' elenco n.  5  allegato  al  bilancio medesimo).
          
          
          Sui precitati capitoli 3153  e  3173  vengono,  altresì, iscritti, in termini di cassa, gli stanziamenti di lire  500 milioni e, rispettivamente, di lire 1.000 milioni, ai  quali si fa fronte mediante prelevamento,  di  pari  importo,  dal capitolo 1980 <<  Fondo riserva di cassa  >>  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio per l' anno  finanziario 1986.
         
        
        
        
          Art.  42
          
       
          
          
          Per le finalità previste dalle lettere b), c) e  d)  del precedente articolo 13  e  dal  precedente  articolo  15  è autorizzata la spesa complessiva  di  lire  22.000  milioni, suddivisa in ragione di lire 8.500 milioni per l' anno  1986 e di lire 13.500 milioni per l' anno 1987.
          
          
          Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1986-1988  e  del  bilancio  per l' anno 1986, viene istituito, al Titolo II  -  Sezione  III - Rubrica n.  9 - Categoria XI - il  capitolo  8424  con  la denominazione: <<  Finanziamenti una  tantum  agli   IIAACCPP ed   ai   Comuni   per   interventi   di   recupero   e   di riqualificazione   urbana    >>   e   con   lo   stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire  22.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  8.500  milioni  per l' anno 1986 e di lire 13.500 milioni per l' anno 1987.
          
          
          Al predetto onere di lire 22.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000  del  precitato  stato  di previsione (Rubrica n.  9 - Partita n.  1 - dell' elenco n.  5 allegato al bilancio medesimo).
          
          
          Sul precitato capitolo 8424 viene, altresì, iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 4.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento,  di  pari  importo,  dal capitolo 1980 <<  Fondo riserva di cassa  >>  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio per l' anno  finanziario 1986.
         
        
        
        
          Art.  43
          
       
          
          
          La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.