LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1986, n. 11

Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 - Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l' associazionismo cooperativo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/04/1986
Materia:
240.04 - Cooperazione

Art. 1
 
Il secondo comma dell' articolo 16 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, è sostituito dal seguente:
<< Le revisioni straordinarie, nonché quelle ordinarie per le cooperative che non aderiscono alle Associazioni di cui al comma precedente, sono eseguite da dipendenti della Regione di livello non inferiore al quinto, anche in quiescenza, esperti in materia o da revisori iscritti all' albo regionale, su incarico conferito dal Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative. >>.

Art. 2
 
Il secondo comma dell' articolo 19 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, è sostituito dal seguente:
<< Nell' albo sono iscritti, su domanda, i cittadini italiani abilitati all' esercizio delle professioni di avvocato, procuratore legale, dottore commercialista, revisore ufficiale dei conti, ragioniere, consulente del lavoro. >>.

Art. 3
 
Il secondo comma dell' articolo 22 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, è sostituito dal seguente:
<< Per le revisioni previste dal primo comma dell' articolo 16 spetta all' Associazione cui l' ente revisionato aderisce una somma, a titolo di rimborso spese, di entità pari al contributo stabilito, a norma dell' articolo 8 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni, a carico delle cooperative aventi uguale numero di soci e capitale sociale. A tal fine le Associazioni interessate trasmetteranno appositi prospetti riepilogativi delle revisioni effettuate nel corrispondente periodo con l' osservanza delle norme di cui all' articolo 20, penultimo comma, e con l' indicazione degli enti revisionati, delle generalità del revisore e della data di ciascuna revisione. >>.

Art. 4
 
Il terzo comma dell' articolo 22 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, è sostituito dal seguente:
<< Per le revisioni straordinarie nonché le revisioni ordinarie di cui al secondo comma dell' articolo 16, ai revisori spettano gli importi come determinati dal comma precedente diminuiti del 10%; qualora tali revisioni vengano effettuate fuori dalla località ove l' incaricato ha il domicilio o la sede di lavoro viene corrisposto il rimborso per le spese di viaggio nella misura stabilita per i dipendenti regionali. >>.