LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 1986, n. 1

Norme integrative della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 (nuove norme di contabilità regionale)

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  17/01/1986
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 1
 
All' articolo 16 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, viene aggiunto il seguente sesto comma:
<< Dal primo gennaio di ogni esercizio finanziario e fino all' entrata in vigore della legge di assestamento di cui al precedente articolo 10, primo comma, sono consentiti in deroga al limite per le autorizzazioni di pagamento di cui all' ultimo comma del precedente articolo 4:
1) il pagamento delle rate già scadute od in scadenza relative a ruoli di spesa fissa autorizzati entro la fine del precedente esercizio finanziario;
2) il trasporto di ordini di accreditamento al nuovo esercizio, nonché i pagamenti a fronte degli stessi ordini di accreditamento. >>.


Art. 2
 
Nella legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, dopo l' articolo 17 vengono inseriti i seguenti:
<< Art. 17 bis
 Tesoriere regionale - contabilità
dei titoli di spesa estinti
Il termine previsto per la presentazione della contabilità dei pagamenti delle spese del bilancio regionale effettuate in ogni singolo mese dell' anno, di cui all' articolo 604, primo comma, lett. c), settimo alinea, del RD 23 maggio 1924, n. 827, scade nell' ultimo giorno del mese successivo.
Art. 17 ter
 Termine per la presentazione dei rendiconti da parte
dei funzionari delegati
Il termine stabilito dal primo comma dell' articolo 60 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, scade per i funzionari delegati dell' Amministrazione regionale ogni semestre ed, in ogni caso, alla fine dell' esercizio.
Il termine previsto dal secondo comma dell' articolo 333 del RD 23 maggio 1924, n. 827, scade per i funzionari delegati dell' Amministrazione regionale entro i quarantacinque giorni successivi alla fine del periodo al quale i rendiconti stessi si riferiscono. >>.

Art. 3
 
Nell' articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 viene aggiunto il seguente ultimo comma:
<< Alla stipulazione dei contratti di mutuo provvede, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, il Presidente della Giunta stessa o, per sua delega, l' Assessore alle finanze. >>.

Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ed ha effetto, per quanto disposto dagli articoli 1 e 2, dal 1 gennaio 1986.