All' onere complessivo, in termini di competenza, di lire 8.711.413.420, previsto dal precedente articolo 1, si fa fronte mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno finanziario 1985, degli importi a fianco di ciascuno specificati corrispondenti alle quote od alle parti di esse non utilizzate al 31 dicembre 1984 e trasferite ai sensi dell'
articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, delle annualità iscritte sui capitoli medesimi con le leggi regionali sottoindicate, in relazione ai limiti di impegno assegnati con le leggi 29 maggio 1976, n. 336 e 8 agosto 1977, n. 546:
- dal capitolo 7275, storno di lire 65.511.720, iscritte per l' esercizio 1976 con il primo comma dell' articolo 24 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, così come integrato con il sesto comma dell' articolo 18 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, e storno di lire 3.225.901.700, iscritte per l' esercizio 1978 con la legge regionale 24 gennaio 1978, n. 6;
- dal capitolo 7277, storno di lire 180.000.000, iscritte con il quarto comma dell' articolo 24 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35;
- dal capitolo 7287, storno di lire 4.900.000.000, iscritte con l' articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3;
- dal capitolo 7292, storno di lire 340.000.000, iscritte con il secondo comma dell' articolo 37 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64.
All' onere di lire 300 milioni, in termini di cassa, previsto dal precedente articolo 1, si fa fronte mediante storno dal capitolo 7287 del medesimo stato di previsione.