LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 1985, n. 47

Norme in materia di controllo dell' attività urbanistico - edilizia. Applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/12/1985
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
 Ambito di applicazione
La presente legge detta nuove norme in materia di controllo dell' attività urbanistico - edilizia.
Rimangono ferme le disposizioni della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e delle leggi regionali vigenti in materia, non incompatibili con le previsioni della presente legge ovvero disciplinanti aspetti ed istituti diversi da quelli considerati dalla predetta legge statale.
Art. 2
 Determinazione delle variazioni essenziali
Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato, agli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le modifiche edilizie che comportino, anche singolarmente:
a) mutamento della destinazione d' uso in altra non consentita per la zona dallo strumento urbanistico vigente o adottato, o per la quale sia prevista l' osservanza di standards diversi secondo le indicazioni del Titolo III, Capo III, delle << Norme di attuazione >> del Piano urbanistico regionale;
b) aumento superiore al 10% della cubatura o della superficie planimetrica del fabbricato in relazione al progetto approvato;
c) alterazione superiore al 10% del rapporto di copertura, dell' altezza o delle distanze tra gli edifici o dei distacchi dai confini ovvero totale diversa localizzazione dell' edificio sull' area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell' intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell' articolo 31, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi i fatti procedurali.

Art. 3
 Semplificazione delle procedure
I piani urbanistici attuativi possono apportare modifiche non sostanziali alle previsioni contenute nello strumento urbanistico generale vigente, purché adeguato al Piano urbanistico regionale, riguardanti:
a) le strade urbane di collegamento e le strade urbane di quartiere che congiungono funzionalmente più zone o ambiti di zone, qualora comunque non sia intaccato il sistema funzionale viario;
b) la localizzazione delle aree destinate a servizi ed attrezzature collettive, purché l' eventuale spostamento di dislocazione delle stesse avvenga nell' ambito della loro area di influenza con il rispetto dei raggi o tempi massimi di accessibilità, siano assicurati la dotazione di superficie atta a garantire la dimensione minima del servizio, il rapporto fra superficie coperta e scoperta ed il parametro relativo alla superficie minima indispensabile per singolo servizio in lotto isolato;
c) la variazione fino al 10% delle superfici degli ambiti degli stessi e la volumetria complessiva nel rispetto degli standards urbanistici previsti.

La disposizione di cui al precedente comma, lettera c), trova applicazione per i piani attuativi di iniziativa pubblica, eccezion fatta per le lottizzazioni d' ufficio.
Per la procedura di approvazione si applicano le disposizioni dell' articolo 43 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
Ai fini dell' applicazione dell' articolo 43 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, i piani attuativi devono essere corredati da una relazione che dimostri il rispetto delle previsioni dello strumento generale e indichi le eventuali modifiche apportate.
Art. 4
 Varianti in corso d' opera
Non si procede alla demolizione ovvero all' applicazione delle sanzioni previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel caso di realizzazione di varianti di progetto, che non siano in contrasto con i regolamenti edilizi e con gli strumenti urbanistici approvati o adottati, qualora rispettino le seguenti condizioni:
1) non comportino modifiche della sagoma né aumento del numero delle unità immobiliari, né modifichino la destinazione d' uso delle costruzioni o delle intere singole unità immobiliari;
2) non rechino comunque pregiudizio alla statica dell' immobile e alla sicurezza sismica;
3) non consistano in modificazioni della quota di imposta dei solai né in modificazioni della tipologia dei solai di copertura;
4) rispettino le originarie caratteristiche costruttive, qualora interessino gli immobili compresi nelle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali adeguati al Piano urbanistico regionale o gli immobili compresi nelle zone perimetrate, ai sensi dell' articolo 21, secondo comma, delle << Norme di attuazione >> del Piano urbanistico regionale, ovvero ai sensi dell' articolo 17, quinto comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici adeguati al medesimo strumento urbanistico regionale.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica per le parti di immobili vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Detta disposizione non si applica nemmeno nel caso di immobili inclusi in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle modifiche riguardanti l' esterno degli immobili.
Art. 5
 Opere di manutenzione edilizia
Sono opere di manutenzione straordinaria soggette a denuncia agli effetti dell' articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi adottati o approvati, qualora rispettino le seguenti condizioni:
1) non interessino la parte esterna dei muri perimetrali e non comportino modifiche della sagoma dell' edificio né aumento del numero delle unità immobiliari, né modifichino la destinazione d' uso delle costruzioni o delle intere singole unità immobiliari;
2) non consistano in una sostituzione di solai interpiano con modificazione della quota di imposta dei solai né in una sostituzione di solai di copertura;
3) non rechino comunque pregiudizio alla statica dell' immobile e alla sicurezza sismica;
4) rispettino le originarie caratteristiche costruttive esterne qualora interessino gli immobili compresi nelle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali adeguati al Piano urbanistico regionale o gli immobili compresi nelle zone perimetrate, ai sensi dell' articolo 21, secondo comma, delle << Norme di attuazione >> del Piano urbanistico regionale, ovvero ai sensi dell' articolo 17, quinto comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici adeguati al medesimo Piano urbanistico regionale;
5) consistano nel rifacimento totale dell' intonacatura e del rivestimento esterni degli edifici, purché vengano mantenute le caratteristiche e le colorazioni in essere, nella sostituzione dei serramenti esterni con mantenimento dell' aspetto tipologico con cambiamento del tipo di materiale, e quelle necessarie ad integrare e realizzare servizi igienico - sanitari.

Nei casi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), contestualmente all' inizio dei lavori, il proprietario dell' unità immobiliare deve presentare al Sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che descriva le opere da compiersi e dichiari il rispetto delle norme costruttive, statiche, di sicurezza e delle norme igienico - sanitarie vigenti.
Contestualmente alla denuncia di accatastamento, sarà inviata copia delle planimetrie al Comune.
Per le opere di cui al punto 5) la relazione di cui al secondo comma potrà essere sottoscritta dal proprietario o dagli aventi titolo ad eseguire i lavori.
Sono opere di manutenzione straordinaria, soggette ad autorizzazione, le opere da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente che non siano in contrasto con i regolamenti edilizi e con gli strumenti urbanistici approvati o adottati, qualora consistano:
1) nel rifacimento del rivestimento esterno degli edifici con cambiamento delle caratteristiche o con cambiamento delle coloriture;
2) nella sostituzione di serramenti esterni con modifiche dell' aspetto tipologico;
3) nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni;
4) nella sostituzione dei solai di copertura con cambiamento del tipo di materiale, sagoma e quota;
5) nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici;
6) nella realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggioli, terrazze e ingressi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per le parti di immobili vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Dette disposizioni non si applicano nemmeno nel caso di immobili inclusi in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle modifiche riguardanti l' esterno.
In caso di interventi soggetti in parte ad autorizzazione ed in parte a denuncia, si fa riferimento per le relative richieste ai manufatti interessati dai diversi tipi di interventi.
Sono opere di manutenzione ordinaria non soggette a denuncia né ad autorizzazione né ad alcun tipo di controllo tecnico - edilizio gli interventi che riguardino le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e che non interessino le parti strutturali degli edifici.
Art. 6
 Definizioni e procedure
Le definizioni di cui all' articolo precedente si applicano ai soli effetti della disciplina urbanistica in materia di denunce ed autorizzazioni.
Gli interessati all' ottenimento di agevolazioni contributive o fiscali potranno chiedere al Sindaco la classificazione secondo le categorie dell' articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, degli interventi denunciati o autorizzati ai sensi del suddetto precedente articolo 5.
Per le opere soggette ad autorizzazione edilizia non è richiesto il parere della Commissione edilizia comunale. Il Sindaco potrà richiedere il suddetto parere ogni qualvolta ne ravvisi l' opportunità.
Le opere di manutenzione di edifici non abbisognano del rinnovo della certificazione della abitabilità o agibilità.
La mancata presentazione della denuncia delle opere di manutenzione straordinaria, di cui al precedente articolo 5, comporta l' applicazione delle sanzioni previste all' articolo 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Fino all' irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell' abuso può presentare la denuncia delle opere eseguite, previo versamento della somma di lire cinquecentomila, a titolo di sanzione, qualora le opere realizzate siano conformi ai regolamenti edilizi, agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell' opera, sia al momento della presentazione della denuncia.
Il mancato invio al Comune di una copia delle planimetrie relative alla denuncia di accatastamento comporta l' applicazione della sanzione di lire centomila.
Il Sindaco, ove non sia possibile, dalla documentazione allegata e dagli altri elementi di accertamento a sua disposizione, determinare l' epoca di esecuzione dei lavori, richiede la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dall' interessato o da altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la data in cui l' opera stessa è stata ultimata.
Art. 7
 Mancato rilascio della concessione o autorizzazione
Scaduto il termine di 60 giorni di cui all' articolo 31, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall' articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, fatti salvi i casi di cui all' articolo 7, terzo comma, e articolo 8, primo comma, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94, senza che il Sindaco abbia notificato le proprie determinazioni sulla richiesta di concessione o autorizzazione, l' interessato può presentare alla Regione istanza di intervento sostitutivo.
Tale istanza va presentata all' Assessore regionale alla pianificazione territoriale tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il perentorio termine di 40 giorni dalla data della scadenza di cui al precedente comma.
Alla richiesta di intervento sostitutivo va allegata copia della ricevuta della domanda di concessione.
L' Assessore regionale alla pianificazione territoriale, non appena gli sia pervenuta la suddetta richiesta, invita e diffida il Sindaco a pronunciarsi entro il termine di 15 giorni.
In caso di silenzio e di persistente inattività dell' autorità comunale, l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale provvede, con proprio decreto immediatamente esecutivo, alla nomina, tra i dipendenti regionali, di un Commissario, con il compito di pronunciarsi, sentita ove necessario la Commissione edilizia, sulla richiesta di concessione entro 60 giorni dalla data della nomina.
Dell' avvenuta nomina del Commissario è data immediatamente notizia al richiedente ed al Sindaco; dalla data di quest' ultima comunicazione è definitivamente preclusa al Sindaco la possibilità di pronunciarsi in merito alla richiesta di concessione.
Al Commissario, per l' espletamento delle sue funzioni, sono attribuiti tutti i poteri del Sindaco in materia, ivi compresa la possibilità di utilizzare, per l' istruttoria della pratica, gli Uffici comunali.
Art. 8
 Accertamento di conformità
Ai fini dell' applicazione dell' articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è condizionato al rispetto delle opere realizzate anche alle norme dei regolamenti edilizi.
Art. 9
 Conformità urbanistica nelle aree
soggette a tutela ambientale
L' esecuzione di opere o di interventi sul territorio o l' ambente nelle aree soggette a tutela ambientale o paesaggistica, che non sia subordinata al rilascio della concessione edilizia, va comunque preventivamente autorizzata dal Sindaco.
Ai fini dell' applicazione del presente articolo le aree soggette a tutela ambientale o paesaggistica sono quelle classificate come zone omogenee E1, E2, E3, ed F dagli strumenti urbanistici di adeguamento al Piano urbanistico regionale, approvati od adottati e quelle dei parchi naturali, di cui all' allegato B) delle << Norme di attuazione >> del suddetto Piano urbanistico regionale, nei limiti territoriali fissati in sede regionale o dagli strumenti urbanistici di adeguamento, ove approvati o adottati.
Il Sindaco, quando accerti l' esecuzione delle opere e degli interventi suindicati in assenza dell' autorizzazione, diffida i responsabili a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
Qualora i responsabili non ottemperino entro il termine previsto nella diffida, il Sindaco provvede d' ufficio.
Rimane ferma l' eventuale applicazione dell' articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
La presente disposizione non trova applicazione nel caso di interventi che attengono alla normale attività agricola, ove consentita.
Art. 10
 Abrogazione di norme regionali
All' articolo 6, secondo comma, punto 7), della legge regionale 24 agosto 1981, n. 52, dopo le parole << della compatibilità >> sono soppresse le parole << dei piani urbanistici e... >>. All' articolo 7, primo comma, della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, è soppresso il punto 7).
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l' applicazione dell' articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed è abrogata la legge regionale 24 ottobre 1981, n. 73.
Art. 11
 Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.