Art.   1
        
       Ambito di applicazione
        
        
        La  presente  legge  detta  nuove  norme  in  materia  di controllo dell' attività urbanistico - edilizia.
        
        
        Rimangono ferme le disposizioni della 
legge  28  febbraio 1985, n. 47, e delle leggi regionali vigenti in materia, non incompatibili con le previsioni della presente legge  ovvero disciplinanti  aspetti  ed  istituti   diversi   da   quelli considerati dalla predetta legge statale.
 
       
      
      
      
        Art.   2
        
       Determinazione delle variazioni essenziali
        
        
        Costituiscono   variazioni   essenziali    al    progetto approvato, agli effetti degli articoli 7 e 8 della 
legge  28 febbraio 1985, n. 47, le modifiche edilizie che  comportino, anche singolarmente:
a) mutamento  della  destinazione   d' uso  in   altra   non    consentita  per  la  zona  dallo  strumento   urbanistico    vigente  o  adottato,  o  per  la  quale   sia   prevista    l' osservanza di standards diversi secondo le indicazioni    del  Titolo  III,   Capo   III,   delle   <<    Norme   di    attuazione  >> del Piano urbanistico regionale;
b) aumento  superiore  al  10%  della   cubatura   o   della    superficie planimetrica del fabbricato  in  relazione  al    progetto approvato;
c) alterazione superiore al 10% del rapporto  di  copertura,    dell' altezza o delle distanze  tra  gli  edifici  o  dei    distacchi   dai    confini    ovvero    totale    diversa    localizzazione dell' edificio sull' area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell' intervento edilizio    assentito    in    relazione     alla     classificazione    dell' articolo 31, lettere c), d) ed  e)  della  legge  5    agosto 1978, n. 457;
e) violazione delle norme vigenti  in  materia  di  edilizia    antisismica, purché la violazione non riguardi  i  fatti    procedurali.
 
       
      
      
      
        Art.   3
        
       Semplificazione delle procedure
        
        
        I piani urbanistici attuativi possono apportare modifiche non sostanziali alle previsioni  contenute  nello  strumento urbanistico generale  vigente,  purché  adeguato  al  Piano urbanistico regionale, riguardanti:
a) le strade urbane di collegamento e le  strade  urbane  di    quartiere che  congiungono  funzionalmente  più  zone  o    ambiti di zone, qualora comunque  non  sia  intaccato  il    sistema funzionale viario;
b) la localizzazione  delle  aree  destinate  a  servizi  ed    attrezzature collettive, purché l' eventuale spostamento    di dislocazione delle stesse avvenga  nell' ambito  della    loro area di influenza con il rispetto dei raggi o  tempi    massimi di accessibilità, siano assicurati la  dotazione    di superficie atta a garantire la dimensione  minima  del    servizio, il rapporto fra superficie coperta  e  scoperta    ed  il  parametro   relativo   alla   superficie   minima    indispensabile per singolo servizio in lotto isolato;
c) la variazione fino al 10% delle  superfici  degli  ambiti    degli stessi e la  volumetria  complessiva  nel  rispetto    degli standards urbanistici previsti.
 
        
        
        La disposizione di cui al precedente comma,  lettera  c), trova applicazione  per  i  piani  attuativi  di  iniziativa pubblica, eccezion fatta per le lottizzazioni d' ufficio.
        
        
        
        
        
        
       
      
      
      
        Art.   4
        
       Varianti in corso d' opera
        
        
        Non si procede alla demolizione ovvero  all' applicazione delle sanzioni previste dalla 
legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel caso di realizzazione di varianti di progetto,  che  non siano in contrasto con  i  regolamenti  edilizi  e  con  gli strumenti  urbanistici   approvati   o   adottati,   qualora rispettino le seguenti condizioni:
1) non comportino modifiche della  sagoma  né  aumento  del    numero  delle  unità  immobiliari,  né  modifichino  la    destinazione d' uso  delle  costruzioni  o  delle  intere    singole unità immobiliari;
2) non   rechino   comunque   pregiudizio    alla    statica    dell' immobile e alla sicurezza sismica;
3) non consistano in modificazioni della  quota  di  imposta    dei solai né in modificazioni della tipologia dei  solai    di copertura;
4) rispettino  le  originarie  caratteristiche  costruttive,    qualora interessino  gli  immobili  compresi  nelle  zone    omogenee A degli strumenti urbanistici comunali  adeguati    al Piano urbanistico regionale o  gli  immobili  compresi    nelle zone  perimetrate,  ai  sensi   dell' articolo  21,    secondo comma, delle <<  Norme di attuazione  >> del  Piano    urbanistico regionale, ovvero ai sensi dell' articolo 17,    quinto comma, della legge 6  agosto  1967,  n.  765,  nei    Comuni sprovvisti di strumenti  urbanistici  adeguati  al    medesimo strumento urbanistico regionale.
 
        
        
        La disposizione di cui al comma precedente non si applica per le parti di immobili vincolate ai sensi  della  
legge  1 giugno 1939, n. 1089.  Detta  disposizione  non  si  applica nemmeno nel caso di immobili inclusi in  aree  vincolate  ai sensi della 
legge 29  giugno  1939,  n.  1497  e  successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle  modifiche riguardanti l' esterno degli immobili.
 
       
      
      
      
        Art.   5
        
       Opere di manutenzione edilizia
        
        
        Sono  opere  di  manutenzione  straordinaria  soggette  a denuncia agli effetti   dell' 
articolo  26  della  legge  28 febbraio 1985, n. 47, le opere da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente  che  non  siano  in  contrasto  con  gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi adottati o approvati, qualora rispettino le seguenti condizioni:
1) non interessino la parte esterna dei muri  perimetrali  e    non comportino modifiche della sagoma dell' edificio  né    aumento  del  numero  delle   unità   immobiliari,   né    modifichino la destinazione d' uso  delle  costruzioni  o    delle intere singole unità immobiliari;
2) non consistano in una sostituzione  di  solai  interpiano    con modificazione della quota di imposta dei solai né in    una sostituzione di solai di copertura;
3) non   rechino   comunque   pregiudizio    alla    statica    dell' immobile e alla sicurezza sismica;
4) rispettino  le  originarie  caratteristiche   costruttive    esterne qualora interessino gli immobili  compresi  nelle    zone omogenee  A  degli  strumenti  urbanistici  comunali    adeguati al Piano urbanistico regionale  o  gli  immobili    compresi nelle zone perimetrate, ai sensi  dell' articolo    21, secondo comma, delle <<  Norme di  attuazione   >>  del    Piano   urbanistico   regionale,    ovvero    ai    sensi    dell' articolo 17, quinto comma,  della  legge  6  agosto    1967,  n.  765,  nei  Comuni  sprovvisti   di   strumenti    urbanistici  adeguati  al  medesimo   Piano   urbanistico    regionale;
5) consistano nel rifacimento totale   dell' intonacatura  e    del rivestimento esterni degli edifici,  purché  vengano    mantenute le caratteristiche e le colorazioni in  essere,    nella   sostituzione   dei   serramenti    esterni    con    mantenimento dell' aspetto tipologico con cambiamento del    tipo di materiale, e quelle  necessarie  ad  integrare  e    realizzare servizi igienico - sanitari.
 
        
        
        Nei casi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), contestualmente all' inizio  dei  lavori,  il  proprietario     dell' unità immobiliare deve presentare  al  Sindaco  una  relazione,  a firma di un  professionista  abilitato  alla  progettazione, che descriva le opere da compiersi e  dichiari  il  rispetto delle norme costruttive,  statiche,  di  sicurezza  e  delle norme igienico - sanitarie vigenti.
        
        
        Contestualmente alla denuncia  di  accatastamento,  sarà inviata copia delle planimetrie al Comune.
        
        
        Per le opere di cui al punto 5) la relazione  di  cui  al secondo comma potrà essere sottoscritta dal proprietario  o dagli aventi titolo ad eseguire i lavori.
        
        
        Sono opere di  manutenzione  straordinaria,  soggette  ad autorizzazione,  le  opere  da  realizzarsi  sul  patrimonio edilizio  esistente  che  non  siano  in  contrasto  con   i regolamenti  edilizi  e  con   gli   strumenti   urbanistici approvati o adottati, qualora consistano:
1) nel rifacimento del rivestimento  esterno  degli  edifici    con cambiamento delle caratteristiche o  con  cambiamento    delle coloriture;
2) nella sostituzione di serramenti  esterni  con  modifiche    dell' aspetto tipologico;
3) nello  spostamento,  apertura  o  soppressione  di   fori    esterni;
4) nella sostituzione dei solai di copertura con cambiamento    del tipo di materiale, sagoma e quota;
5) nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici;
6) nella  realizzazione  di  verande,  bussole  o  simili  a    chiusura  totale  o  parziale  di  poggioli,  terrazze  e    ingressi.
 
        
        
        Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  non  si applicano per le parti di immobili vincolate ai sensi  della 
legge 1 giugno 1939, n.  1089.  Dette  disposizioni  non  si applicano nemmeno nel  caso  di  immobili  inclusi  in  aree vincolate ai sensi della 
legge 29 giugno  1939,  n.  1497  e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle modifiche riguardanti l' esterno.
 
        
        
        In caso di interventi soggetti in parte ad autorizzazione ed in parte a denuncia, si fa riferimento  per  le  relative richieste ai  manufatti  interessati  dai  diversi  tipi  di interventi.
        
        
        Sono opere  di  manutenzione  ordinaria  non  soggette  a denuncia  né  ad  autorizzazione  né  ad  alcun  tipo   di controllo tecnico - edilizio gli interventi  che  riguardino le opere di riparazione, rinnovamento e  sostituzione  delle finiture degli edifici e quelle necessarie  ad  integrare  o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e che non interessino le parti strutturali degli edifici.
       
      
      
      
        Art.   6
        
       Definizioni e procedure
        
        
        Le  definizioni  di  cui   all' articolo  precedente   si applicano ai soli effetti della  disciplina  urbanistica  in materia di denunce ed autorizzazioni.
        
        
        Gli  interessati     all' ottenimento   di   agevolazioni contributive o  fiscali  potranno  chiedere  al  Sindaco  la classificazione secondo le categorie dell' 
articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, degli interventi  denunciati  o autorizzati ai sensi del suddetto precedente articolo 5.
 
        
        
        Per le opere soggette ad autorizzazione edilizia  non  è richiesto il parere della Commissione edilizia comunale.  Il Sindaco potrà richiedere il suddetto parere ogni  qualvolta ne ravvisi l' opportunità.
        
        
        Le opere di manutenzione di edifici non  abbisognano  del rinnovo   della   certificazione   della   abitabilità    o agibilità.
        
        
        
        
        
        Fino all' irrogazione delle sanzioni  amministrative,  il responsabile dell' abuso può presentare la  denuncia  delle opere  eseguite,  previo  versamento  della  somma  di  lire cinquecentomila, a titolo  di  sanzione,  qualora  le  opere realizzate  siano  conformi  ai  regolamenti  edilizi,  agli strumenti urbanistici generali e di attuazione  approvati  e non in contrasto con quelli adottati, sia al  momento  della realizzazione     dell' opera,   sia   al   momento    della presentazione della denuncia.
        
        
        Il mancato invio al Comune di una copia delle planimetrie relative   alla   denuncia   di   accatastamento    comporta l' applicazione della sanzione di lire centomila.
        
        
        Il Sindaco, ove non sia possibile,  dalla  documentazione allegata e  dagli  altri  elementi  di  accertamento  a  sua disposizione, determinare l' epoca di esecuzione dei lavori, richiede la produzione di una dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio, rilasciata dall' interessato o da altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti  dell' 
articolo  4  della legge 4 gennaio 1968, n.  15,  attestante  la  data  in  cui l' opera stessa è stata ultimata.
 
       
      
      
      
        Art.   7
        
       Mancato rilascio della concessione o autorizzazione
        
        
        Scaduto il termine di 60 giorni di cui all' 
articolo  31, sesto comma, della legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  come sostituito dall' 
articolo 10 della legge 6 agosto  1967,  n. 765, fatti salvi i casi di cui all' articolo 7, terzo comma, e 
articolo 8, primo comma,  del  decreto  legge  23  gennaio 1982, n. 9, convertito in 
legge 25 marzo 1982, n. 94,  senza che il Sindaco abbia notificato  le  proprie  determinazioni sulla   richiesta   di   concessione    o    autorizzazione, l' interessato  può  presentare  alla  Regione  istanza  di intervento sostitutivo.
 
        
        
        Tale istanza va presentata all' Assessore regionale  alla pianificazione territoriale tramite raccomandata con  avviso di ricevimento entro il  perentorio  termine  di  40  giorni dalla data della scadenza di cui al precedente comma.
        
        
        Alla richiesta  di  intervento  sostitutivo  va  allegata copia della ricevuta della domanda di concessione.
        
        
        L' Assessore regionale alla pianificazione  territoriale, non appena gli sia pervenuta la suddetta richiesta, invita e diffida il Sindaco a pronunciarsi entro  il  termine  di  15 giorni.
        
        
        In  caso  di  silenzio  e  di   persistente   inattività dell' autorità  comunale,   l' Assessore   regionale   alla pianificazione territoriale provvede,  con  proprio  decreto immediatamente esecutivo,  alla  nomina,  tra  i  dipendenti regionali,  di   un   Commissario,   con   il   compito   di pronunciarsi,  sentita   ove   necessario   la   Commissione edilizia, sulla richiesta di  concessione  entro  60  giorni dalla data della nomina.
        
        
        Dell' avvenuta   nomina   del   Commissario    è    data immediatamente notizia al richiedente ed al  Sindaco;  dalla data  di   quest' ultima  comunicazione  è  definitivamente preclusa al  Sindaco  la  possibilità  di  pronunciarsi  in merito alla richiesta di concessione.
        
        
        Al Commissario, per l' espletamento delle  sue  funzioni, sono attribuiti tutti i poteri del Sindaco in  materia,  ivi compresa la possibilità di utilizzare, per   l' istruttoria della pratica, gli Uffici comunali.
       
      
      
      
        Art.   8
        
       Accertamento di conformità
        
        
        Ai fini dell' applicazione dell' 
articolo 13 della  legge 28 febbraio 1985, n. 47, il  rilascio  della  concessione  o della  autorizzazione  in  sanatoria  è   condizionato   al rispetto  delle  opere  realizzate  anche  alle  norme   dei regolamenti edilizi.
 
       
      
      
      
        Art.   9
        
       Conformità urbanistica nelle aree
soggette a tutela ambientale
        
        
        L' esecuzione di opere o di interventi sul  territorio  o l' ambente  nelle  aree  soggette  a  tutela  ambientale   o paesaggistica, che non sia  subordinata  al  rilascio  della concessione   edilizia,    va    comunque    preventivamente autorizzata dal Sindaco.
        
        
        Ai fini dell' applicazione del presente articolo le  aree soggette a tutela ambientale  o  paesaggistica  sono  quelle classificate come zone omogenee  E1,  E2,  E3,  ed  F  dagli strumenti urbanistici di adeguamento  al  Piano  urbanistico regionale,  approvati  od  adottati  e  quelle  dei   parchi naturali,  di  cui   all' allegato  B)  delle  <<   Norme  di attuazione  >> del suddetto Piano urbanistico regionale,  nei limiti  territoriali  fissati  in  sede  regionale  o  dagli strumenti  urbanistici  di  adeguamento,  ove  approvati   o adottati.
        
        
        Il Sindaco, quando accerti l' esecuzione  delle  opere  e degli interventi suindicati in assenza dell' autorizzazione, diffida i responsabili  a  provvedere  al  ripristino  dello stato dei luoghi.
        
        
        Qualora i responsabili non ottemperino entro  il  termine previsto nella diffida, il Sindaco provvede d' ufficio.
        
        
        
        
        
        La presente disposizione non trova applicazione nel  caso di interventi che attengono alla normale attività agricola, ove consentita.
       
      
      
      
        Art.  10
        
       Abrogazione di norme regionali
        
        
        
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  11
        
       Entrata in vigore
        
        
        La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.