Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 29, comma 5, L. R. 10/1988 nel testo modificato da art. 1, comma 1, L. R. 2/1989
Art. 1
Al fine di favorire la pratica del turismo invernale e la conoscenza della regione Friuli - Venezia Giulia da parte dei giovani, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province fondi da destinare, a titolo di contributo, al turismo scolastico per la realizzazione di programmi finalizzati e collegati all' attività didattica svolta nel corso dell' anno scolastico.
Art. 2
La misura dei finanziamenti da assegnare a ciascuna Provincia è determinata sulla base del numero degli alunni frequentanti, nell' anno scolastico precedente, le scuole di ogni ordine e grado, statali, pareggiate o legalmente riconosciute esistenti nell' ambito della provincia, con esclusione delle scuole materne e delle Università.
Art. 3
Per ottenere i finanziamenti le scuole interessate devono presentare, entro il 30 novembre di ciascun anno, domanda alla Provincia di appartenenza indicando il programma di attività per l' anno scolastico in corso, che può comprendere gite, viaggi, soggiorni all' interno dell' ambito territoriale della regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 4
Le Province assegnano i fondi alle scuole ed inviano, a titolo di rendiconto, alla Direzione regionale del commercio e del turismo, entro il 31 luglio di ciascun anno l' elenco delle scuole sovvenzionate, con la indicazione del contributo a ciascuna assegnato, ed una dichiarazione del Presidente che i fondi sono stati utilizzati dalle singole scuole in conformità ai fini previsti dalla presente legge.
Le somme erogate alle singole scuole ed eventualmente non utilizzate, possono essere imputate per l' anno scolastico successivo in diminuzione di quelle assegnate per le medesime finalità ai medesimi beneficiari.
Note:
1Secondo comma interpretato da art. 26, comma 1, L. R. 38/1987
Art. 5
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 6
Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 2922, con la denominazione: << Assegnazione, a favore delle Province, di fondi da destinare al turismo scolastico >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 (Rubrica n. 8 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 2922 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.