Art.   1
        
       Finalità della legge
        
        
        L' Amministrazione  regionale  concorre  con   gli   enti locali, singoli o associati, e con le istituzioni  culturali operanti nel settore  teatrale  e  musicale,  allo  sviluppo delle   loro   strutture   teatrali,   nonché    di    sedi polifunzionali  al  fine  di  assicurare   la   più   ampia diffusione e fruizione delle attività teatrali di  prosa  e musicali in un sistema coordinato  di  interventi  culturali sul territorio.
       
      
      
      
        Art.   2
        
       Interventi
        
        
        Per  le  finalità  di  cui   al   precedente   articolo, l' Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a  concedere contributi  in  conto  capitale  per   l' acquisizione,   la costruzione,  il  riattamento,   la   ristrutturazione,   il completamento, l' attrezzatura e l' arredamento di strutture teatrali e di sedi polifunzionali destinate  alle  attività teatrali e musicali.
        
        
        L' Amministrazione regionale è  autorizzata  altresì  a concedere contributi in conto capitale per l' acquisto e  la posa in opera di tendoni  per  la  valorizzazione  di  spazi teatrali all' aperto tradizionalmente destinati ad  ospitare manifestazioni teatrali e musicali  di  alta  qualificazione culturale.
       
      
      
      
        Art.   3
        
       Soggetti beneficiari
        
        
        Possono beneficiare delle provvidenze regionali:
a) gli  enti  locali,  singoli  o  associati,  nella  misura    massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile;
b) i soggetti privati giuridicamente  riconosciuti,  nonché    associazioni non  riconosciute,  sempreché  regolarmente    costituite,  che  risultino  proprietari  o  gestori   di    strutture teatrali o di sale polifunzionali, nella misura    massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile.
 
       
      
      
      
        Art.   4
        
       Spesa ammissibile
        
        
        La spesa ammissibile comprende:
a) il costo dell' opera;
b) la quota per spese generali, tecniche e di collaudo,  non    superiore al 7% del costo dell' opera;
c) il prezzo dell' acquisto dell' area necessaria, entro  il    limite del 30% dei costi di cui sopra.
 
       
      
      
      
        Art.   5
        
       Modalità di presentazione delle domande
        
        
        Le domande di contributo devono  essere  presentate  alla Direzione  regionale   dell' istruzione,  della   formazione professionale, delle attività e  beni  culturali  entro  il mese di febbraio di ogni anno  e,  per  il  1985,  entro  30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
        
        
        Le  domande  devono  essere  corredate  -  pena  la  loro inammissibilità - della seguente documentazione:
a) relazione descrittiva dello stato dell' immobile, nonché    della natura e dell' entità dei lavori da eseguire;
b) preventivo sommario della spesa  per   l' esecuzione  dei    lavori medesimi o per l' acquisizione dell' immobile, con    l' indicazione dei mezzi di finanziamento;
c) dichiarazione  attestante  i   contributi   eventualmente    concessi dallo Stato o da  altri  enti  pubblici  per  la    medesima iniziativa;
d) relazione  dalla   quale   risultino     l' uso   attuale    dell' immobile ed il programma di sviluppo che si intende    realizzare;
e) attestazione - con firma debitamente autenticata - con la    quale il proprietario si impegna a non alienare il locale    oggetto di  ristrutturazione,  ovvero  a  non  mutare  la    destinazione per un periodo non inferiore  a  venti  anni    dalla data dell' autorizzazione  per   l' agibilità  dei    locali medesimi, rilasciata dall' autorità competente ad    avvenuta esecuzione dei lavori.
 
       
      
      
      
        Art.   6
        
       Cumulabilità di contributi
        
        
        I contributi di cui all' articolo 2 della presente  legge sono cumulabili  con  analoghe  provvidenze  concesse  dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa.
        
        
        In tali casi però l' importo delle predette  provvidenze verrà detratto  dall' ammontare  della  spesa  riconosciuta ammissibile.
       
      
      
      
        Art.   7
        
       Condizioni per l' intervento
a favore di soggetti privati
        
        
        La concessione dei contributi  di  cui   all' articolo  2 della  presente  legge  a  favore  di  soggetti  privati  è subordinata alla stipula di una apposita convenzione tra  il Comune  o  il  consorzio  di  Comuni   interessato   ed   il proprietario della sala per garantire l' uso pubblico  della sala stessa.
       
      
      
      
        Art.   8
        
       Circuito regionale
        
        
        Le sale  realizzate  o  ristrutturate  con  i  contributi previsti dall' articolo 2 della presente legge  incrementano il  circuito  teatrale  e  musicale  a  disposizione   della comunità regionale e ospitano periodicamente,  secondo  una programmazione concordata tra l' Amministrazione  regionale, gli enti locali interessati e  gli  organismi  teatrali  del Friuli - Venezia Giulia, gli spettacoli prodotti o  promossi da questi ultimi.
        
        
        I  Comuni  o  i  consorzi  di  Comuni   beneficiari   dei contributi regionali sono tenuti  a  promuovere  annualmente manifestazioni   teatrali   e   musicali   di   livello    e qualificazione culturale.
       
      
      
      
        Art.   9
        
       Parere sull' ammissibilità
        
        
        Le domande annualmente presentate sono sottoposte, per il parere sull' ammissibilità, alla Commissione regionale  per la cultura, prevista dall' 
articolo 5 della legge  regionale 8 settembre 1981, n. 68, che indica anche una graduatoria di priorità,  tenendo  conto  del  bacino  di   utenza   delle strutture e della loro fruizione da parte delle  istituzioni culturali operanti nel territorio.
 
       
      
      
      
        Art.  10
        
       Modalità di concessione dei contributi
        
        
        La Giunta regionale  approva  il  piano  di  riparto  dei contributi su proposta dell' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali.
        
        
        I contributi sono  concessi  con  decreto  del  Direttore regionale dell' istruzione, della formazione  professionale, delle attività e beni culturali, previa  presentazione  del progetto esecutivo dei lavori, nonché, qualora si tratti di acquisizione in proprietà  di  strutture  teatrali  o  sale polifunzionali, di copia autentica del relativo contratto di compravendita.
       
      
      
      
        Art.  11
        
       Modalità di erogazione dei contributi
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  12
        
       Decadenza dal beneficio
        
        
        L' alienazione  ovvero  la  diversa  destinazione   delle strutture oggetto dell' intervento  regionale  -  prima  che siano decorsi venti anni dalla data dell' autorizzazione per l' agibilità dei locali medesimi - comporta di  diritto  la revoca dei benefici concessi, con l' obbligo per i  soggetti beneficiari di rimborsare all' Amministrazione regionale  le somme riscosse, maggiorate degli interessi legali.
       
      
      
      
        Art.  13
        
       Pubblicazione dell' elenco dei contributi
        
        
        La Giunta  regionale provvede  annualmente  a  depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale l' elenco  -  e le somme relative - degli enti, istituzioni ed  associazioni che  beneficiano  dei  contributi  previsti  dalla  presente legge.
       
      
      
      
        Art.  14
        
       Norme finanziarie
        
        
        Per  le  finalità  previste  dalla  presente  legge,  è autorizzata la spesa complessiva  di  lire  17.000  milioni, suddivisa in ragione di  lire  4.000  milioni  per  ciascuno degli anni 1985 e 1986, di lire 6.000 milioni  per   l' anno 1987 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.
        
        
        Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e  del  bilancio  per  l' anno 1985,  viene  istituito  al  Titolo II  -  Sezione II - Rubrica n. 4 -  Categoria XI  -  il  capitolo  7099  con  la denominazione:   <<  Contributi  in  conto  capitale   per l' acquisizione,    la  costruzione,     il   riattamento,   la ristrutturazione,  il completamento,  l' attrezzatura  e  l' arredamento  di  strutture teatrali e di sedi polifunzionali destinate alle attività teatrali e musicali, nonché per l' acquisto e la posa in opera di tendoni per la valorizzazione di spazi  teatrali  all' aperto  >>  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire  14.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  4.000  milioni  per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 6.000 milioni  per l' anno 1987.
        
        
        Al predetto onere di lire 14.000  milioni  si  fa  fronte come segue:
- per lire 12.000 milioni  mediante  prelevamento,  di  pari   importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo   7000 dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio   pluriennale per gli anni 1985-1987   e  del  bilancio  per   l' anno 1985 (Rubrica n. 3 - Partita n. 24 -  dell' elenco   n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per le restanti lire 2.000  milioni,  relative   all' anno   1985, mediante utilizzo - ai sensi dell' articolo 9  della   legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della  quota,  di   pari importo, dell' avanzo  finanziario  accertato  al  31   dicembre 1984 con il rendiconto  generale  consuntivo  per   l' esercizio  1984,  approvato  con  deliberazione   della   Giunta regionale n. 1991 del 26 aprile 1985.
 
        
        
        La quota di lire 3.000 milioni autorizzata  per   l' anno finanziario 1988 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' anno medesimo.
        
        
        Sul precitato capitolo 7099 viene, altresì, iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  2.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 <<  Fondo riserva di cassa  >>  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.