LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 agosto 1985, n. 32

Interventi regionali di politica attiva del lavoro.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  08/08/1985
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

TITOLO I
 INIZIATIVE DI POLITICA ATTIVA
DEL LAVORO
CAPO I
 Finalità e programmazione degli interventi
Art. 1
 Finalità
La Regione Friuli - Venezia Giulia, nell' esercizio delle proprie competenze e secondo quanto previsto dalla legge 11 novembre 1982, n. 828 attua interventi di politica attiva del lavoro, al fine di contribuire all' elevazione professionale dei lavoratori ed a rendere effettivo il diritto al lavoro, ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 35 della Costituzione.
La politica del lavoro si colloca nell' ambito della politica regionale di sviluppo economico e sociale e di riequilibrio territoriale.
Gli obiettivi di tale politica sono perseguiti attraverso l' osservazione e l' orientamento del mercato del lavoro, la formazione professionale dei lavoratori, il sostegno dei processi di mobilità ed azioni positive finalizzate alla rimozione degli ostacoli che impediscono l' accesso al lavoro di tutti i cittadini, con particolare riferimento ai giovani, alle donne, ai portatori di handicap ed alle persone soggette ad emarginazioni.
Nell' attuazione delle predette finalità la Regione ricerca la partecipazione delle forze sociali.
Art. 2
 Programmazione degli interventi
In armonia con gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo e nel quadro del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione della Regione, la politica attiva del lavoro si esplica mediante un programma triennale, articolato in progetti, con obiettivi prestabiliti e verificabili.
Ogni anno si procede all' aggiornamento del programma, ricostituendone l' estensione triennale.
Secondo la tipologia ed i criteri previsti dai successivi articoli, il programma definisce le priorità e la ripartizione dei finanziamenti per ciascun progetto.
All' interno dei progetti il programma specifica:
1) i riferimenti a leggi nazionali e regionali ed al Piano regionale di sviluppo;
2) i riferimenti ai criteri di accesso al Fondo di rotazione istituito con la legge 21 dicembre 1978, n. 845, ad altri fondi nazionali ed ai fondi previsti dalle Comunità europee e, in particolare, al Fondo sociale europeo;
3) i presupposti, le motivazioni ed i contenuti degli interventi;
4) le modalità di attuazione e gli strumenti di verifica dei progetti.

Mediante detto programma la Regione dà attuazione all' articolo 38 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, concernente specifiche azioni dirette a favorire la mobilità della manodopera ed a sostenere l' apprendistato artigiano.
Il programma degli interventi è elaborato dall' Agenzia regionale del lavoro istituita e disciplinata nel Titolo II della presente legge e viene approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro e all' assistenza sociale.
CAPO II
 Tipologia degli interventi
Art. 3
 Occupazione giovanile
La regione contribuisce a sostenere l' occupazione dei giovani, promuovendo, in particolare, forme di lavoro professionalizzanti in attività di rilevante interesse per l' economia regionale e forme di lavoro a tempo parziale, mediante incentivi:
a) all' assunzione di giovani con contratti di formazione e lavoro e all' assunzione a tempo indeterminato dei medesimi in attività corrispondenti a quelle svolte nel periodo formativo, ai sensi dell' articolo 3 del decreto - legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
b) all' assunzione di apprendisti e alla trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con priorità all' apprendistato nel settore artigiano e in figure professionali a particolare contenuto formativo;
c) all' assunzione di giovani con contratto di lavoro a tempo parziale, secondo le modalità previste dall' articolo 5 del decreto - legge citato nella precedente lettera a);
d) all' assunzione di giovani che, in uscita dai corsi di formazione professionale, abbiano conseguito i relativi attestati di qualifica o di specializzazione, nonché di giovani che abbiano svolto attività di formazione professionale con le modalità previste dal tredicesimo comma dell' articolo 3 del decreto - legge citato nella precedente lettera a);
e) alla partecipazione di giovani a corsi formativi di alto contenuto professionale, realizzati, anche tramite convenzioni, da Enti pubblici, istituti universitari o di ricerca pubblici o privati, singole imprese e loro consorzi.

Ai fini della presente legge sono considerati giovani i lavoratori di età compresa tra i quindici ed i ventinove anni.
Art. 4
 Mobilità della manodopera
La Regione contribuisce a promuovere la mobilità del lavoro ed a riattivare l' occupazione mediante:
a) incentivi all' assunzione di lavoratori ammessi al trattamento della Cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787 e del decreto - legge 31 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) incentivi all' assunzione di lavoratori disoccupati, di lavoratori rimpatriati e delle persone indicate al primo comma del successivo articolo 8;
c) incentivi all' assunzione di lavoratori con contratto a tempo parziale, secondo le modalità previste dall' articolo 5 del decreto - legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
d) borse di studio per lavoratori che frequentino corsi di riqualificazione, anche organizzati in azienda;
e) altri incentivi alla mobilità.

Art. 5
 Lavoro in cooperazione
La Regione contribuisce a sostenere la cooperazione, mediante incentivi finanziari alle Cooperative di produzione e lavoro, di consumo, agricole, di trasporto, di pesca e miste, iscritte nel Registro di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, di nuova costituzione o già esistenti, che promuovono un inserimento lavorativo in qualità di soci, di giovani, di disoccupati, di rimpatriati e dei lavoratori indicati nella lettera a) del precedente articolo 4.
I contributi consistono in:
a) contributi una tantum per ogni socio lavoratore indicato nel primo comma del presente articolo;
b) incentivi finanziari per spese di costituzione, di investimento e di funzionamento;
c) contributi per l' attuazione di progetti per opere e servizi socialmente utili.

Limitatamente all' applicazione dei benefici previsti dalla lettera b) del precedente comma, alle cooperative sono assimilati i loro consorzi di nuova costituzione o già esistenti, iscritti nel Registro di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79.
Art. 6
 Cooperative di cui all' articolo 14
della legge 27 febbraio 1985, n. 49
Nel quadro delle azioni intese a salvaguardare i livelli di occupazione, la Regione contribuisce a sostenere le cooperative previste dall' articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
A tal fine, anche ad integrazione dei benefici previsti dal precedente articolo 5, possono essere concesse alle predette cooperative anticipazioni straordinarie di fondi da utilizzarsi per le finalità indicate dall' articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, purché si introducano ovvero siano state introdotte nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge innovazioni tecnologiche concernenti i processi di produzione ed i prodotti.
Le domande intese ad ottenere le predette anticipazioni, corredate dai relativi piani aziendali, devono essere presentate all' Agenzia regionale del lavoro per il tramite del Consorzio regionale garanzia fidi - COREGAFI soc. coop a r.l. di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, che esprimerà sulle stesse un giudizio motivato sull' affidabilità dell' operazione.
Le cooperative, per fruire delle anticipazioni, dovranno impegnarsi a rimborsare all' Agenzia regionale del lavoro l' importo ottenuto in 10 quote annuali, a decorrere dal ventiquattresimo mese successivo a quello dell' erogazione del medesimo, maggiorate di un importo pari al 5% della quota annuale restituita, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall' Agenzia.
Art. 7
 Lavoro autonomo
La Regione favorisce lo sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo alla creazione di piccole imprese, di tipo individuale o associato, ad opera di giovani e dei lavoratori indicati nelle lettere a) e b) del precedente articolo 4, mediante incentivi finanziari per spese di avviamento, di investimento e funzionamento, nonché mediante la predisposizione di speciali programmi di formazione imprenditoriale, anche sostenuti da borse di studio.
Art. 8
 Cooperative di solidarietà sociale
La Regione contribuisce a sostenere l' accesso al lavoro delle persone in stato o a rischio di emarginazione sociale mediante incentivazioni finanziarie a cooperative, iscritte nel Registro di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, che realizzino un consistente inserimento lavorativo, in qualità di soci, di dette persone, con particolare riguardo ai portatori di handicap, ai disturbati psichici, agli ex tossicodipendenti ed alcoolisti e agli ex detenuti.
Gli incentivi possono riguardare le spese di costituzione, di funzionamento e di investimento; per i soci svantaggiati di cui al primo comma si potrà anche assicurare la copertura parziale del costo del lavoro, con particolare riguardo agli oneri sociali.
L' Agenzia regionale del lavoro assicura il coordinamento con altri interventi previsti da leggi nazionali o regionali.
I relativi progetti sono predisposti d' intesa con la Direzione regionale dell' igiene e della sanità per quanto di pertinenza, sentite le Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, e devono prevedere una percentuale di inserimento dei soggetti considerati non inferiore al 20% dei soci; limitatamente ai soggetti handicappati detta percentuale non potrà superare il 50% dei soci.
CAPO III
 Modalità e procedure di intervento
Art. 9
 Durata degli incentivi finanziari
La durata massima degli incentivi finanziari previsti dal precedente Capo II è così determinata:
1) occupazione giovanile:
- 18 mesi per i contratti di formazione e lavoro;
- 18 mesi per i contratti di apprendistato, elevabili a 24 mesi per particolari figure di apprendistato artigiano ad alto contenuto professionale;
- 24 mesi per la trasformazione dei rapporti di formazione e lavoro e di apprendistato in contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- 24 mesi per le assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo parziale e di giovani qualificati dai corsi di formazione professionale e per le assunzioni di giovani che abbiano svolto attività di formazione professionale ai sensi del tredicesimo comma dell' art. 3 del decreto - legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
2) mobilità della manodopera:
- 24 mesi per le assunzioni di lavoratori di cui alle lettere a), b) e c) dell' art. 4.

Nel settore del lavoro in cooperazione i contributi previsti dall' art. 5, comma secondo, lettera a), sono concessi dopo l' ammissione dei lavoratori alla cooperativa o dopo l' omologazione dell' atto costitutivo, se trattasi di soci fondatori; i predetti contributi devono essere restituiti all' Agenzia regionale del lavoro nel caso di recesso o esclusione dei soci stessi che si verifichi entro un triennio dalla data di concessione dei contributi.
Gli incentivi finanziari di cui all' articolo 5, comma secondo, lettera b), vengono erogati per le spese sostenute nell' arco di un triennio dalla data di costituzione delle cooperative.
Per gli incentivi di cui all' articolo 6 valgono i termini indicati nello stesso articolo.
Nel settore del lavoro autonomo gli incentivi vengono erogati per le spese sostenute nell' arco di un triennio dalla data di costituzione delle imprese.
Per le cooperative di solidarietà sociale previste dal precedente articolo 8 è consentita la prosecuzione degli interventi oltre il termine del triennio dalla data di costituzione o dalla data in cui si realizzi la condizione prescritta dal quarto comma dell' articolo medesimo, nel caso in cui ciò sia richiesto per il particolare valore o per l' efficacia dell' intervento avviato.
Art. 10
 Condizioni per l' ammissione ai benefici e revoche
Gli incentivi previsti dalla presente legge non possono essere concessi alle imprese che, al momento della richiesta, abbiano in atto sospensioni dal lavoro ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero abbiano proceduto a riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che le assunzioni avvengano per l' acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni.
L' erogazione dei benefici viene interrotta nei casi in cui le imprese effettuino sospensioni o riduzioni di personale nel periodo in cui usufruiscono dei benefici medesimi, fatta salva la deroga prevista dal primo comma.
Gli incentivi possono essere concessi anche nel caso di lavoratori che beneficino delle provvidenze della Cassa integrazione guadagni ordinaria o speciale o di indennità di disoccupazione straordinaria, a condizione che detti lavoratori rinuncino alle provvidenze medesime e che di ciò sia data comunicazione all' INPS.
Art. 11
 Cumulabilità
Gli incentivi finanziari previsti dalla presente legge sono cumulabili con i benefici disposti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.
Qualora si tratti di incentivi su spese, la cumulabilità è consentita entro i limiti delle somme ammissibili.
CAPO IV
 Strumenti di verifica della politica regionale del lavoro
Art. 12
 Relazione annuale sui problemi dell' occupazione
Entro il mese di marzo di ogni anno l' Assessore al lavoro e all' assistenza sociale presenta alle competenti Commissioni consiliari una relazione sull' attività svolta dall' Agenzia regionale del lavoro, sui programmi definiti per il triennio, nonché sulla situazione e sulle tendenze dell' occupazione regionale.
TITOLO II
 AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO
Art. 13
 Istituzione
È istituita, con sede in Trieste, l' Agenzia regionale del lavoro, dotata di personalità giuridica pubblica e regolata dalle norme della presente legge.
L' Amministrazione regionale può mettere a disposizione dell' Agenzia i beni immobili e mobili necessari per il funzionamento degli uffici.
Art. 14
 Compiti
L' Agenzia regionale del lavoro costituisce lo strumento di attuazione della politica regionale del lavoro coordinata con gli indirizzi e con le normative statali in materia anche mediante convenzioni con il Ministero del lavoro.
A tal fine l' Agenzia:
a) elabora il programma triennale degli interventi di politica attiva del lavoro, da sottoporre all' approvazione della Giunta regionale, secondo le modalità previste dal precedente articolo 2;
b) attua gli interventi programmati;
c) esamina con periodicità semestrale lo stato di attuazione dei programmi già definiti e ne verifica gli effetti indotti sull' occupazione regionale;
d) aggiorna annualmente il programma ricostituendone l' estensione triennale ed elabora le eventuali variazioni del medesimo, sottoponendo i relativi atti all' approvazione della Giunta regionale con le stesse modalità indicate nella precedente lettera a);
e) collabora con l' Osservatorio del mercato regionale del lavoro nello svolgimento di indagini e rilevazioni strumentali alla programmazione degli interventi;
f) collabora con la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, per l' individuazione dei fabbisogni di formazione professionale, in relazione alle previsioni di sviluppo socio - economico della regione, all' andamento del mercato del lavoro, nonché al programma di cui alla precedente lettera a);
g) assolve altri compiti eventualmente ad essa demandati dalla Giunta regionale, attinenti alla politica attiva del lavoro e nell' ambito della normativa statale in materia.

L' Agenzia regionale del lavoro consulta rispettivamente il Comitato regionale per l' artigianato e la Commissione regionale per la cooperazione nell' elaborazione dei progetti concernenti l' apprendistato artigiano e il lavoro in cooperazione.
Art. 15
 Organi
Sono organi dell' Agenzia regionale del lavoro:
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l' Ufficio di presidenza;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 16
 Consiglio di amministrazione
L' Agenzia regionale del lavoro è retta da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, per la durata di cinque anni. Il Consiglio di amministrazione resta comunque in carica, ad ogni effetto, fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo Consiglio; analogamente nel caso di sostituzione di singoli componenti il Consiglio, i membri sostituiti restano in carica sino alla pubblicazione nel predetto Bollettino del decreto di nomina dei sostituti.
Il Consiglio di amministrazione è composto:
a) dall' Assessore regionale al lavoro e all' assistenza sociale, in qualità di Presidente;
b) da cinque dipendenti regionali nominati dalla Giunta regionale, tra cui il Direttore del Servizio del lavoro della Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale;
c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e da due rappresentanti delle associazioni regionali delle cooperative, designati dalle organizzazioni interessate preferibilmente tra i rappresentanti delle stesse nella Commissione regionale per l' impiego;
d) da un rappresentante dell' Ufficio regionale del lavoro;
e) da un rappresentante dell' Unione regionale delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli - Venezia Giulia.

Alle sedute del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell' Agenzia regionale del lavoro.
Funge da segretario un funzionario dell' Agenzia, designato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi.
La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione del Consiglio di amministrazione, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei suoi componenti e fatte salve le successive integrazioni.
Art. 17
 Compiti del Consiglio di amministrazione
Sono di competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:
a) il bilancio preventivo, le sue variazioni, il conto consuntivo e l' eventuale esercizio provvisorio;
b) il programma triennale, l' aggiornamento annuale e le eventuali modificazioni;
c) i regolamenti interni, le direttive per il funzionamento dell' Agenzia regionale del lavoro ed ogni altra disciplina eventualmente necessaria per l' attuazione degli interventi;
d) le convenzioni con Enti pubblici o privati o con esperti concernenti incarichi di studio, di ricerca e di consulenza in materia di lavoro;
e) ogni altro affare riguardante l' attività dell' Agenzia regionale del lavoro ad esso sottoposto dal Presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera d) dovranno determinare le modalità e la durata degli incarichi e la misura degli emolumenti in armonia con i criteri, in quanto applicabili, di cui all' articolo 380 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dall' articolo 152 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077.
Il Consiglio di amministrazione, alla fine di ogni esercizio, trasmette alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale, una relazione sull' attività svolta dall' Agenzia.
Art. 18
 Presidente e Vicepresidente
Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell' Agenzia regionale del lavoro e convoca il Consiglio di amministrazione e l' Ufficio di presidenza.
Ogni qualvolta ciò sia ritenuto utile in relazione agli argomenti posti all' ordine del giorno il Presidente può far intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione e dell' Ufficio di presidenza, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di enti, associazioni ed organismi interessati, dirigenti regionali o loro sostituti ed esperti.
Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento.
Art. 19
 Ufficio di presidenza
L' Ufficio di presidenza è composto:
a) dal Presidente dell' Agenzia regionale del lavoro, che lo presiede;
b) dal Direttore del Servizio del lavoro della Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale;
c) da quattro componenti il Consiglio di amministrazione, nominati dal Consiglio stesso nella sua prima seduta.

Partecipa alle sedute, con voto consultivo, il direttore dell' Agenzia regionale del lavoro; funge da segretario un funzionario di detta Agenzia designato dal Direttore.
L' Ufficio di presidenza adotta i provvedimenti necessari per l' attuazione del programma di attività deliberato dal Consiglio di amministrazione; adotta i provvedimenti di straordinaria amministrazione che non siano espressamente attribuiti alla competenza del consiglio stesso; in caso di urgenza l' Ufficio di presidenza può adottare provvedimenti di spettanza del Consiglio di amministrazione, da ratificare nell' adunanza immediatamente successiva.
Per la validità delle sedute dell' Ufficio di presidenza è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti.
Art. 20
 Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Un revisore effettivo, con funzioni di Presidente ed un supplente, sono scelti tra i revisori ufficiali dei conti.
I componenti il Collegio restano in carica per la durata di cinque anni ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Collegio.
In caso di cessazione dall' incarico di un revisore effettivo subentra un revisore supplente; l' avvenuta sostituzione viene notificata dal Presidente dell' Agenzia regionale del lavoro.
Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per le verifiche di competenza.
La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall' incarico.
La decadenza viene rilevata dal Collegio dei revisori dei conti che promuove la sostituzione dei componenti decaduti.
Al Collegio dei revisori dei conti compete:
- esaminare e relazionare al Consiglio di amministrazione sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo, che a tale scopo devono essere trasmessi al Collegio, con i relativi documenti giustificativi, almeno 15 giorni prima della loro discussione da parte del Consiglio di amministrazione;
- compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione contabile e finanziaria dell' Agenzia regionale del lavoro; a tal fine il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

I revisori dei conti possono assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione e dell' Ufficio di presidenza.
Il Collegio dei revisori dei conti trasmette, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale, una relazione sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell' Agenzia regionale del lavoro.
Art. 21
 Compensi
Ai componenti il Consiglio di amministrazione e l' Ufficio di presidenza compete, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza nella misura di lire 60.000 lorde.
Al Vicepresidente del Consiglio di amministrazione compete un' indennità mensile di lire 760.000 lorde.
Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai revisori effettivi competono rispettivamente un' indennità annuale di carica di lire 2.500.000 lorde e di lire 2.000.000 lorde.
Per i componenti dipendenti regionali trova applicazione la normativa vigente in materia.
Ai componenti il Consiglio di amministrazione ed ai revisori dei conti compete altresì il trattamento di missione nella misura prevista dalle vigenti norme per il personale regionale.
Art. 22
 Norme in materia di amministrazione, di contabilità
e di controlli
L' esercizio finanziario dell' Agenzia regionale del lavoro coincide con quello della Regione.
Il bilancio di previsione, il programma triennale e l' aggiornamento annuale devono essere adottati entro il 15 novembre dell' esercizio finanziario precedente; il conto consuntivo deve essere adottato entro il 31 marzo dell' anno successivo.
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trasmesse, entro 15 giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale tramite la Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale e diventano esecutive dopo la comunicazione dell' approvazione o dopo che siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento senza che sia stato adottato alcun provvedimento. L' instaurazione del procedimento istruttorio interrompe il termine per non più di 10 giorni dal momento della presentazione alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale delle eventuali controdeduzioni.
Si applicano le disposizioni vigenti per la Regione in materia di esercizio finanziario provvisorio e di gestione provvisoria del bilancio.
L' Agenzia regionale del lavoro ha un proprio Servizio di tesoreria.
Art. 23
 Entrate
Le entrate dell' Agenzia regionale del lavoro sono costituite:
a) dal fondo di dotazione, la cui misura viene stabilita, per ogni anno finanziario, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;
b) da contributi e sovvenzioni della Regione, di enti, associazioni e privati;
c) da qualunque altro introito concernente la gestione e la finalità dell' Agenzia.

Art. 24
 Procedura di spesa
Il pagamento delle spese viene disposto con:
1) ordinativi diretti;
2) aperture di credito autorizzate presso la tesoreria dell' Agenzia regionale del lavoro, alle quali si provvede mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati.

Le aperture di credito sono ammesse ed utilizzate nei casi e con le modalità che saranno stabilite con regolamento da adottarsi dal Consiglio di amministrazione ai sensi della lettera c) dell' articolo 17 della presente legge.
Art. 25
 Ordinamento degli uffici
L' Agenzia regionale del lavoro si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, di una Direzione da cui dipendono:
1) il Servizio amministrativo e contabile, con il compito di curare la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile;
2) il Servizio programmazione, studi e ricerca, con il compito di curare l' elaborazione e l' attuazione del programma triennale di politica attiva del lavoro, nonché lo svolgimento di iniziative ed attività, anche promozionali, conformi alle finalità di istituto.

La Direzione assicura il coordinamento delle attività dei servizi ed il loro regolare funzionamento svolgendo inoltre i compiti non espressamente attribuiti alla competenza dei servizi medesimi.
Art. 26
 Direttore dell' Agenzia regionale del lavoro
Tra gli incarichi di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene compreso anche l' incarico di Direttore dell' Agenzia regionale del lavoro.
La dotazione organica prevista dall' articolo 13, primo comma, della legge regionale 14 dicembre 1984, n. 50, per il conferimento degli incarichi di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è elevata di una unità.
Il limite di << tre >> unità previsto dall' articolo 24, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene sostituito dal limite di << quattro >> unità.
Art. 27
 Attribuzioni dei dirigenti
Al Direttore dell' Agenzia regionale del lavoro ed ai Direttori di servizio spettano, per quanto non previsto ed in quanto compatibili con la presente legge, le attribuzioni previste dalla legislazione regionale vigente rispettivamente per i Direttori regionali e per i Direttori di Servizio.
Art. 28
 Personale dell' Agenzia regionale del lavoro
Per quanto concerne il personale, l' Agenzia regionale del lavoro è considerata ente regionale agli effetti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 29
 Coordinamento dell' attività dell' Agenzia regionale
del lavoro con l' Amministrazione regionale
e la Commissione regionale per l' impiego
È istituito un Comitato regionale interassessorile di coordinamento composto dall' Assessore al lavoro e all' assistenza sociale, che lo presiede, dall' Assessore al bilancio e alla programmazione, dall' Assessore alle finanze, dall' Assessore all' industria, dall' Assessore all' artigianato ed alla cooperazione, dall' Assessore al commercio ed al turismo, dall' Assessore all' agricoltura e dall' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, attività e beni culturali.
Per la piena attuazione delle finalità indicate all' articolo 1 della presente legge, il Comitato:
- promuove il coordinamento della politica regionale del lavoro con gli indirizzi della Commissione regionale per l' impiego;
- formula indirizzi e verifica gli atti programmatori dell' Agenzia regionale del lavoro, in coerenza con il Piano regionale di sviluppo e con i principali interventi nei comparti economici;
- assicura l' effettivo coordinamento fra Agenzia regionale del lavoro e strutture ed enti regionali interessati, anche mediante gruppi di lavoro, da costituirsi ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Il Servizio del lavoro della Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale svolge le funzioni di segreteria del Comitato.
Art. 30
 Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale
L' articolo 26 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 26
 
La Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale comprende:
1) il Servizio del lavoro, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di lavoro e in particolare il collegamento con l' attività della Commissione regionale per l' impiego, la vigilanza sull' Agenzia regionale del lavoro e attività istruttorie relative a questa, nonché la collaborazione con le competenti strutture nazionali e regionali interessate alla trattazione di affari relativi alla soluzione di crisi aziendali;
2) il Servizio dell' assistenza sociale, con il compito di trattare gli affari in materia di previdenza e assistenza sociale, con particolare riferimento all' assistenza dei lavoratori, degli handicappati e/o degli emarginati, degli anziani, dei minori. >>


TITOLO III
 REGIME TRANSITORIO
Art. 31
 Programma straordinario per interventi di urgenza
Nell' anno 1985, fino alla costituzione dell' Agenzia regionale del lavoro, le iniziative previste dal Titolo I della presente legge saranno attuate dalla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale sulla base di un programma straordinario per interventi d' urgenza articolato per progetti, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro e all' assistenza sociale.
In tale programma dovrà essere data priorità agli interventi di attuazione dell' articolo 38 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70; la promozione di specifiche azioni dirette a sostenere la mobilità della manodopera e l' apprendistato artigiano potrà riguardare anche le assunzioni di lavoratori e di apprendisti effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge.
Per la elaborazione del programma straordinario di interventi sarà costituito un gruppo di lavoro interdirezionale ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Una volta costituita l' Agenzia regionale del lavoro, gli interventi previsti dal predetto programma straordinario che non abbiano ancora avuto esecuzione, saranno attuati dall' Agenzia medesima, a favore della quale verranno erogate le somme non impegnate a fronte degli stanziamenti iscritti sui capitoli istituiti nel bilancio regionale per l' anno 1985 con il successivo articolo 34.
Art. 32
 Regime transitorio di applicazione dell' articolo 9
Nel caso di cooperative o di imprese già costituite, il termine indicato nei commi terzo e quinto dell' articolo 9 decorre, per la prima applicazione della presente legge, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
TITOLO IV
 SOVVENZIONI STRAORDINARIE
ALLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVISTICHE
Art. 33
 
Per far fronte agli oneri relativi all' opera di promozione, assistenza, sostegno e tutela di nuove cooperative previste agli articoli 5, 6 e 8, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni straordinarie alle associazioni cooperativistiche regionali e provinciali, anche di settore, di cui all' articolo 26 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79.
TITOLO V
 NORMA FINANZIARIA E FINALE
Art. 34
 Norma finanziaria
Per le finalità previste dai primi tre Titoli della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 41.550 milioni, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 6.000 milioni per l' anno 1985 per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 4.000 milioni per l' anno 1985 per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 31.550 milioni per interventi da realizzare nell' intero territorio regionale, ripartite in ragione
di lire 3.850 milioni per l' anno 1985 e di lire 13.850 per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 vengono istituiti al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 10 - Categoria IV - i seguenti capitoli:
- capitolo 3351 con la denominazione: << Finanziamenti a favore di interventi di politica attiva del lavoro nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per l' anno 1985 cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partite nn. 1 e 3 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la somma di lire 3.000 milioni corrisponde alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1984 e trasferite, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 14 del 4 febbraio 1985. Sul precitato capitolo 3351 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 6.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985;
- capitolo 3352 con la denominazione: << Finanziamenti a favore di interventi di politica attiva del lavoro nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo all' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partite nn. 2 e 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Di detto importo la somma di lire 2.000 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 16 del 7 febbraio 1985. Sul precitato capitolo 3352 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985;
- capitolo 3353 con la denominazione: << Finanziamenti a favore di interventi di politica attiva del lavoro >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.850 milioni per l' anno 1985.

A detto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione, e precisamente:
- per lire 1.350 milioni dalla Rubrica n. 10 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi: di detto importo la somma di lire 1.000 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 4 febbraio 1985;
- per le restanti lire 2.500 milioni, dalla Rubrica n. 10 - Partita n. 6 - del precitato elenco n. 5: di detto importo la somma di lire 2.000 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 4 febbraio 1985.

Sul precitato capitolo 3353 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.850 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987, viene istituito, a decorrere dall' anno 1986, al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3354 con la denominazione: << Fondo di dotazione a favore dell' Agenzia regionale del lavoro >> e con lo stanziamento complessivo di lire 27.700 milioni, suddiviso in ragione di lire 13.850 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, cui si fa fronte:
a) per lire 22.700 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione, e precisamente:
- per lire 2.850 milioni, relativi all' anno 1986, dalla Rubrica n. 10 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi;
- per lire 6.000 milioni, relativi all' anno 1986, dalla Rubrica n. 10 - Partita n. 6 - del precitato elenco n. 5;
- per lire 13.850 milioni, relativi all' anno 1987, dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 4 - del già citato elenco n. 5;
b) per le restanti lire 5.000 milioni, relative all' anno 1986, mediante storno, per lire 2.000 milioni, dal capitolo 1953 e, per lire 3.000 milioni, dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione.

Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 3354 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Per le finalità previste dal Titolo IV della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3355 con la denominazione: << Sovvenzione straordinaria alle associazioni cooperativistiche regionali e provinciali anche di settore, per far fronte agli oneri relativi all' opera di promozione, assistenza, sostegno e tutela di nuove cooperative >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione e precisamente:
- per lire 300 milioni (150 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986), dalla Rubrica n. 10 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi;
- per le restanti lire 150 milioni (relative all' anno 1987) dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 4 - del precitato elenco n. 5.

Sul precitato capitolo 3355 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Art. 35
 Entrata in vigore della legge
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.