LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 luglio 1985, n. 27

Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente << Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/07/1985
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione

Art. 1
 
L' articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 Ruolo della Regione e delle Province
Soggetto della programmazione regionale è la Regione.
La programmazione regionale è esercitata, nell' ambito delle rispettive competenze, dagli Organi regionali.
La Giunta regionale assicura la rispondenza dei singoli interventi agli indirizzi ed obiettivi della programmazione e propone i provvedimenti necessari a garantire l' organica attuazione del piano regionale di sviluppo.
Ai fini della programmazione regionale - e in attesa della riforma delle autonomie locali - la Regione riconosce alle Province funzione di coordinamento in materia di programmazione economica e sociale e di pianificazione territoriale e garantisce la loro collaborazione in sede di predisposizione del Piano regionale di sviluppo. >>

Art. 2
 
Al secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, le parole << oltre che del concorso degli Enti locali >> sono soppresse.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 5
 
L' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
 Progetti e programmi
Per l' impostazione di iniziative di prioritaria rilevanza per il conseguimento dei fondamentali obiettivi di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale, la Giunta regionale promuove l' elaborazione di progetti d' intervento a carattere settoriale o intersettoriale relativi all' intero territorio regionale o a singole parti di esso.
I progetti di cui al precedente comma, con diretto riferimento alle risorse finanziarie da impegnare, analizzano gli effetti che si prevede di conseguire, stabiliscono i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi ed individuano l' assetto organizzativo ed i compiti specifici delle strutture operative e dei soggetti interessati all' attuazione.
Gli interventi non compresi in specifici progetti sono inquadrati in programmi di attività che definiscono l' entità delle risorse finanziarie, le modalità della loro utilizzazione ed i corrispondenti strumenti operativi. >>

Art. 6
 
L' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 7
 Fondo intersettoriale per nuovi interventi
Quando nell' arco temporale del piano regionale di sviluppo sono compresi esercizi finanziari appartenenti alla legislatura successiva a quella da cui il piano stesso decorre, le risorse finanziarie stimate per tali esercizi, che non siano destinate alla prosecuzione o al completamento di progetti e programmi già in atto o avviati durante la legislatura in corso, vengono di norma collocate in uno speciale fondo, denominato Fondo intersettoriale per nuovi interventi, ai fini della loro utilizzazione per il finanziamento di nuovi progetti e programmi, da determinare nell' ambito del primo piano triennale della legislatura successiva. >>

Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 11
 
L' articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 Coordinamento con le leggi regionali 24 luglio 1982,
n. 45 e 24 gennaio 1983, n. 11
Per l' elaborazione dei progetti organici di sviluppo di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 11 della presente legge.
Le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, sono abrogate.
Al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, le parole << ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6, terzo comma, lettera b), della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 >> sono sostituite dalle parole << ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. >>

Art. 12
 
L' articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 Funzione programmatoria delle Province
Le Province esercitano la funzione di coordinamento in materia di programmi economici e sociali loro riconosciuta ai sensi dell' ultimo comma del precedente articolo 2, provvedendo a raccogliere e ad armonizzare le indicazioni e le proposte degli Enti locali dei rispettivi territori.
Nell' esercizio di tale funzione le Province predispongono specifici progetti, elaborati in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 72.
I progetti di cui al precedente comma sono trasmessi all' Ufficio di piano che ne cura l' istruttoria ai fini dell' inserimento nella proposta di Piano regionale di sviluppo.
Sono fatte salve le competenze che in materia di piani e di programmi la legislazione vigente affida alle Comunità montane e alla Comunità collinare.
Con successiva legge regionale saranno determinati i criteri per l' esercizio, da parte delle Province, della funzione di coordinamento in materia di pianificazione territoriale. >>

Art. 13
 
L' articolo 14 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 14
 Scambio di dati e informazioni tra l' Ufficio di piano e
le Province
L' Ufficio di piano fornisce alle Province ogni utile elemento conoscitivo per la predisposizione dei progetti di cui al precedente articolo.
Le Province sono tenute a fornire all' Ufficio di piano tutte le informazioni e i dati necessari ai fini degli adempimenti istruttori previsti per l' inserimento dei progetti da esse predisposti nella proposta di Piano regionale di sviluppo. >>

Art. 14
 
All' ultimo comma dell' articolo 20 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, la proposizione: << Di esso tiene conto l' Ufficio di piano nella predisposizione della relazione programmatica generale >> è soppressa.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 18
 
Gli articoli 26 e 27 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, sono soppressi.
Art. 19
 
Gli oneri previsti dal terzo comma dell' articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1981, n. 7, così come sostituito con il precedente articolo 16, fanno carico al capitolo 3652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità e la cui denominazione viene così modificata: << Compensi ad esperti, enti e istituti per consulenze ed indagini in materia di programmazione, nonché a personale estraneo all'Amministrazione regionale per lo svolgimento di rilevazioni dirette. >>