LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

TITOLO I
 INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI
CAPO I
 Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20
novembre 1982, n. 80: << Istituzione di un fondo di
rotazione regionale per interventi nel settore agricolo >>
Art. 1
 Integrazioni dell' articolo 4
della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80
Dopo l' ottavo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è inserito il seguente comma:
<< Sono escluse dalla procedura di cui all' articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, tutte le domande per le quali viene espresso parere ai sensi del precedente comma. >>.

Art. 2
 Norma modificativa ed integrativa
della disciplina posta dall' articolo 5
della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80
Il titolo al prestito integrativo di cui alla lettera a) del primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, sorge in capo al destinatario del provvedimento di concessione ed è suscettibile di trasmissione agli eredi che sono subentrati nella proprietà delle strutture.
I prestiti integrativi previsti dalla lettera a) del primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, possono essere concessi anche a coloro che hanno acquisito o acquisiscono in proprietà dall' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura i ricoveri per la sistemazione del bestiame realizzati ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, per un importo pari alla somma corrisposta o da corrispondere al predetto Ente.
Gli operatori agricoli potranno altresì beneficiare dei citati prestiti integrativi per la differenza tra la spesa ammessa ed il contributo eventualmente loro concesso ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9.
Nell' articolo 5, primo comma, lettera d), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, le parole << ... in essere alla data del 31 dicembre 1976 e sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge... >> sono sostituite dalle parole << ... in essere alla data del 31 dicembre 1984 e sussistenti alla data di presentazione della domanda... >>.
Art. 3
 Modificazioni dell' articolo 6
della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80
Nel primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è soppresso l' alinea:
<< - per quanto attiene al punto d) le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55; >>.

Nel primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, l' ultimo alinea viene così modificato: << - per quanto attiene ai punti a), d), f), i), l) e m) la Giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti o mutui. >>.
CAPO II
 Disposizioni in materia di bonifica e di agriturismo
Art. 4
 Modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44:
<< Norme in materia di bonifica, di tutela del territorio
e sull' ordinamento dei Consorzi di bonifica >>
L' ultimo comma dell' articolo 23 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, è sostituito dal seguente:
<< Il concorso regionale può essere pari all' importo delle spese sostenute nei primi cinque anni di attività, come risultano dai conti consuntivi regolarmente approvati. >>.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale stessa, verranno stabilite le spese da considerare ai fini della concessione delle sovvenzioni previste dall' articolo 24 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, nonché i criteri per la determinazione dei limiti di sopportabilità economica da parte dei competenti organi dei Consorzi di bonifica.
La rendicontazione da parte dei Consorzi di bonifica delle sovvenzioni agli stessi concesse a titolo di partecipazione alle spese in base al richiamato articolo 24 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, avverrà mediante presentazione dei conti consuntivi approvati secondo il disposto dell' articolo 20 della citata legge regionale, nonché di apposita relazione, vistata dal Collegio dei revisori dei conti, che specifichi l' impiego della sovvenzione ottenuta.
Art. 5
 Norme riguardanti i consorzi idraulici
di III categoria e di miglioramento fondiario
ed i consorzi idraulici di III categoria
Ai consorzi idraulici di III categoria e di miglioramento fondiario ed ai consorzi idraulici di III categoria possono essere accordate le provvidenze previste dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, nonché - secondo le aliquote e le disposizioni stabilite per le cooperative agricole - tutte le provvidenze contributive e creditizie previste dalla legislazione regionale per le imprese che esercitano l' attività agricola.
Nei riguardi dei consorzi di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni in materia di Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6
 Modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 28 aprile 1983, n. 33:
<< Interventi a favore dell' agriturismo >>
L' ultimo comma dell' articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 33, è sostituito dai seguenti commi:
<< Nella provincia di Trieste, fino alla costituzione della Commissione provinciale per la tenuta dell' Albo professionale degli imprenditori agricoli, la qualifica di operatore agrituristico sarà certificata dal Direttore dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura, sentita la commissione prevista dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1982, n. 84.
Il Direttore dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura provvede altresì - fino alla costituzione della Commissione provinciale per la tenuta dell' Albo professionale degli imprenditori agricoli - alla formazione e tenuta dell' elenco degli operatori agrituristici previsto dal primo comma del presente articolo. >>.

CAPO III
 Disposizioni in materia di commercio e turismo
Art. 7
 Interpretazione autentica dell' articolo 12
della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30
In via di interpretazione autentica, l' acquisto degli stabilimenti industriali che abbiano cessato l' attività, di cui all' articolo 12, terzo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, deve intendersi riferito anche all' acquisizione degli stessi tramite atti procedurali concorsuali ordinari e straordinari, ivi compresi quelli di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8
 Modificazioni e integrazioni della legge regionale 27
novembre 1967, n. 26: << Finanziamenti straordinari per
opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo
delle attività economiche e della istruzione superiore
nella regione >>
Dopo il primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, già sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è aggiunto il seguente comma:
<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere le provvidenze di cui al precedente comma per l' attuazione di programmi presentati da consorzi di imprese commerciali, singoli o associati e da società cooperative e loro consorzi, concernenti la realizzazione - anche mediante acquisto, adattamento ed ampliamento di immobili preesistenti - di centri di raccolta e di distribuzione di prodotti agricoli, alimentari e di merci varie. >>.

Nel primo comma dell' articolo 13 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, l' inciso << , di cui alla lettera d) dello stesso articolo, >> è sostituito dal seguente inciso << , di cui al secondo comma dell' articolo 9 ed alle lettere d) ed e) dell' articolo 10 citato, >>.
Art. 9
 Integrazione della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74:
<< Provvidenze a favore degli Enti fieristici
che operano nella regione Friuli - Venezia Giulia >>
Nella legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, dopo l' articolo 2 e prima dell' articolo 3, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 2 bis
 
I finanziamenti e contributi straordinari di cui alla lettera a) dell' articolo 1 possono essere concessi agli Enti indicati al precedente articolo 2 anche per l' attuazione di programmi comprendenti l' esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione su impianti, immobili ed attrezzature anche se posseduti ovvero detenuti dagli Enti medesimi sulla base di apposita convenzione stipulata con il proprietario. >>.

Art. 10
 Modificazioni della legge regionale 15 giugno 1984, n. 20:
<< Disciplina e organizzazione dell' insegnamento dello sci e
delle scuole di sci nella regione Friuli - Venezia Giulia >>
Il secondo comma dell' articolo 15 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 20, è sostituito dal seguente comma:
<< Coloro che, all' entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto dalla Federazione Italiana Sport Invernali l' attestato di idoneità all' insegnamento dello sci o abbiano partecipato ai corsi di formazione svolti dalla suddetta Federazione ed ottengano l' attestato nella sessione d' esame immediatamente successiva all' entrata in vigore della presente legge, sono direttamente ammessi a sostenere la sola prova teorica di cui al precedente articolo 5. >>.

Art. 11
 Modificazioni della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51
e successive modifiche
All' articolo 1, primo comma, lettera << d >>, della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51 e successive modifiche, dopo le parole << manutenzione di quella esistente >> sono aggiunte le seguenti parole: << nonché la posa in opera e la manutenzione di attrezzature idonee a consentire il percorrimento di " ferrate"; >>.
All' articolo 3, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51 e successive modifiche, la lettera << b >> è sostituita dalla seguente:
<< b) per le iniziative di cui alla lettera << b >>: lire 3.000.000 per rifugio, nel singolo esercizio finanziario; >>.

All' ultimo comma dell' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51 e successive modifiche, dopo le parole << stabiliti dalla Giunta regionale >> sono aggiunte le seguenti parole: << e potrà essere annualmente rideterminata, a partire dall' anno 1986, con l' applicazione di quanto previsto al primo comma del presente articolo. >>.
Art. 12
 Modificazioni dell' articolo 11
della legge regionale 15 giugno 1984, n. 21
L' articolo 11 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 21, è sostituito dal seguente:
<< Art. 11
 
Nella prima applicazione della presente legge le guide alpine e gli aspiranti guide alpine in possesso del libretto di guida o aspirante guida rilasciato dall' AGAI possono chiedere l' iscrizione all' elenco regionale di cui al precedente articolo 6 purché presentino domanda alla Direzione regionale del turismo entro il 31 dicembre 1986. >>.

TITOLO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE
PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO
E DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 Interventi determinati dal verificarsi di calamità naturali
Art. 13
 Interventi di cui al Titolo II della legge regionale 28
agosto 1982, n. 68: << Interventi regionali in occasione
del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali
avversità atmosferiche >>
In deroga al termine indicato al primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, le richieste dei benefici di cui al Titolo II della suddetta legge regionale, modificato ed integrato dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, relativi alle eccezionali avversità atmosferiche, come riconosciute e verificatesi negli ambiti territoriali delimitati con decreti del Presidente della Giunta regionale n. ri 0611 del 24 ottobre 1983, 0653 del 28 novembre 1983, 0674 del 13 dicembre 1983, 072 del 7 febbraio 1984 e 079 dell' 8 febbraio 1984, dovranno pervenire alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il termine indicato al primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, concernente le domande per ottenere gli interventi per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati dall' evento calamitoso, come riconosciuto e verificatosi negli ambiti territoriali delimitati con DPGR n. 0686 del 22 dicembre 1983 e DPGR n. 217 del 30 marzo 1984, è prorogato a sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
 Interpretazione autentica dell' articolo 15, lettere c),
della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68
In via di interpretazione autentica la dizione << edifici di civile abitazione >> di cui alle lettere c) dell' articolo 15 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, va intesa nell' accezione di unità abitativa.
Art. 15
 Modifiche all' articolo 16
della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68
Il primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è sostituito dal seguente:
<< Le richieste di benefici contemplati al precedente articolo 13 dovranno pervenire alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla data della pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui al precedente articolo 14, secondo e terzo comma e dovranno essere corredate da una perizia del danno resa da un tecnico abilitato. >>.

La disposizione di cui al primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, nel testo sostituito con il precedente comma, si applica soltanto alle richieste dei benefici da presentarsi in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche, come riconosciute e verificatesi negli ambiti territoriali delimitati con decreti del Presidente della Giunta regionale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione in data successiva all' entrata in vigore della presente legge.
Il quarto comma dell'articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è integrato come segue:
<< , salvo che ciò non sia possibile per impedimento di uno o più comproprietari. In tal caso per l' ammissibilità della domanda è sufficiente che i comproprietari non impediti sottoscrivano l' istanza e le dichiarazioni previste dal presente articolo, menzionando negli atti i nominativi dei comproprietari impediti. >>.

Dopo l' ultimo comma dell' articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è aggiunto il seguente:
<< La domanda può essere sottoscritta solamente dall' Amministrazione limitatamente ai fini della concessione dei benefici per i danni subiti dalle parti comuni di un edificio. In tal caso l' istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione, resa nei modi previsti dall' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante lo status di amministratore del condominio. >>.

Art. 16
 Modifiche all' articolo 17
della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68
Dopo il secondo comma dell' articolo 17 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è inserito il seguente:
<< Nell' ipotesi di cui all' ultimo comma dell' articolo 16, l' erogazione viene disposta a favore dello stesso amministratore. >>.

Art. 17
 Norma interpretativa dell' articolo 10 della legge regionale
3 settembre 1984, n. 48: << Interventi straordinari per il
riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio
del 10 - 11 settembre 1983 >>
La disposizione di cui all' articolo 10 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48, si intende applicabile alle domande, afferenti a qualsiasi evento calamitoso, con le quali si invocano le provvidenze previste dalle lettere a) e b) dell' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e dalla lettera d) del secondo comma dell' articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
Art. 18
 Norma rettificativa dell' articolo 11 della legge regionale
3 settembre 1984, n. 48: << Interventi straordinari per il
riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio
del 10 - 11 settembre 1983 >>
CAPO II
 Disposizioni in materia di opere pubbliche
e di interesse pubblico
Art. 19
 Modificazioni delle leggi regionali
29 dicembre 1976, n. 68, e 2 agosto 1982, n. 49
L' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare, anche avvalendosi di enti pubblici o privati o di singoli professionisti, studi per l' individuazione degli ambiti territoriali più idonei per la realizzazione di opere igienico - sanitarie contemplate dalla presente legge, nonché progettazioni per la costruzione, il potenziamento, l' ampliamento e la sistemazione delle opere medesime. >>

Sono abrogati gli articoli 2 e 2 bis della legge regionale 2 agosto 1982, n. 49, modificata con l' articolo 2 della legge regionale 17 luglio 1984, n. 29.
Le disposizioni abrogate in forza del precedente comma continuano a trovare applicazione nei confronti degli impegni già assunti e di quelli da assumere a fronte di ripartizioni di fondi già approvate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20
 Determinazione definitiva contributi
Relativamente alle opere pubbliche iniziate nelle zone terremotate in epoca anteriore al 6 maggio 1976, per le quali non sia stata presentata la documentazione necessaria per la contabilizzazione finale, il contributo << una tantum >> concesso rimane definitivamente determinato nella misura corrispondente alle somme già erogate, purché il legale rappresentante dell' Ente pubblico beneficiario attesti l' irreperibilità della documentazione medesima.
Il contributo pluriennale verrà rideterminato proporzionalmente al contributo << una tantum >> come determinato al precedente comma.
Art. 21
Alla lettera a) dell' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, sono aggiunte le seguenti parole:
<< e di altri edifici destinati ad uffici o servizi comunali; >>.

Art. 22
 Interpretazione autentica dell' articolo 4
della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34
In via di interpretazione autentica dell' articolo 4 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, si intende che il legale rappresentante dell' Amministrazione interessata può disporre pagamenti sulle aperture di credito concesse a suo favore anche per far fronte a spese tecniche previste da progetti per la realizzazione di opere indicate all' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, indipendentemente dall' approvazione e finanziamento dei progetti stessi.
Art. 23
L' articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 Erogazione del finanziamento in annualità
Fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle specifiche leggi d' intervento, l' erogazione dei contributi in annualità a favore di soggetti pubblici o privati è effettuata a favore dei soggetti beneficiari dietro presentazione della documentazione attestante l' inizio dei lavori. L' anzidetta erogazione può avvenire per conto degli stessi anche a favore degli istituti mutuanti con le modalità stabilite dal provvedimento di concessione del contributo.
Allorquando ricorrono i presupposti per l' erogazione della prima annualità del contributo pluriennale, l' organo regionale competente è autorizzato a disporre il pagamento, mediante ruolo di spesa fissa, di un numero di annualità non superiore alla metà di quelle stabilite con il provvedimento di concessione del contributo. Il pagamento delle successive annualità nonché le variazioni ai suddetti ruoli e gli eventuali conguagli saranno disposti in sede di determinazione definitiva del contributo pluriennale da parte del Direttore regionale competente.
In tutti quei casi in cui risulti essere già stato disposto, mediante mandato, il pagamento di una o più annualità del contributo pluriennale, l' organo regionale è autorizzato a disporre il pagamento delle ulteriori annualità con le procedure di cui al precedente comma. >>.

Art. 24
 Modificazioni della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39:
<< Finanziamento al Consorzio per l' Aeroporto
Friuli - Venezia Giulia per opere di miglioramento
e potenziamento degli impianti dell' aeroporto regionale >>
Il primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39, è sostituito dal seguente comma:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l' Aeroporto del Friuli - Venezia Giulia un finanziamento di lire 4.000 milioni per la realizzazione di opere di miglioramento e potenziamento delle strutture e degli impianti dell' aeroporto regionale, nonché per l' acquisto di attrezzature fisse e mobili, individuati preventivamente in un programma soggetto all' approvazione della Giunta regionale. >>.

Art. 25
 Integrazioni della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66:
<< Interventi in materia di opere portuali e marittime
di competenza regionale e di navigazione interna >>
Dopo il secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, come integrato dall' articolo 71 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è inserito il seguente terzo comma:
<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad affidare ai soggetti di cui al comma precedente gli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di effettuazione di indagini geognostico - geotecniche, di analisi chimico - fisiche ed altre necessarie per il conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, ivi compresi studi di compatibilità ecologica e di ripristino ambientale nel caso di interventi di maggior rilievo. >>.

Art. 26
 Modificazioni e integrazioni della legge regionale
18 agosto 1980, n. 43: << Interventi regionali
per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive >>
Il limite di lire quaranta milioni previsto dal primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, elevato successivamente a lire sessanta milioni dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 60, è soppresso.
Dopo il terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, sono aggiunti i seguenti commi:
<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, a favore dei soggetti indicati nei commi precedenti, contributi in conto capitale, in misura non superiore all' 80% della spesa riconosciuta ammissibile, per l' esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti a causa di fatti non imputabili al beneficiario del contributo.
Ai fini della concessione del contributo ai soggetti di cui al precedente terzo comma, a dimostrazione della disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione dell' opera per la parte non coperta da contributo regionale, è sufficiente la dichiarazione in tal senso resa dal legale rappresentante dell' ente beneficiario. >>.

Nel primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, alla lettera c), il limite del 30% dei costi è elevato al 40%.
Nel primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, dopo le parole << dal progetto di massima >> sono inserite le parole << ovvero, per la concessione di contributi di cui al quarto comma del precedente articolo 5, dal progetto esecutivo delle opere >>.
Dopo il terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è aggiunto il seguente comma:
<< Il termine di cui al primo comma non si estende alle domande di concessione dei contributi per opere di cui al quarto comma del precedente articolo 5. >>.

Dopo il secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è aggiunto il seguente comma:
<< Il parere della Commissione consultiva per lo sport di cui al precedente primo comma non viene richiesto per gli interventi relativi alle domande di concessione dei contributi di cui al quarto comma del precedente articolo 5. >>.

Nel primo comma dell' articolo 11 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, l' inciso << , direttamente a favore dell' istituto mutuante, >> è sostituito dal seguente: << , direttamente a favore del beneficiario, >>.
Dopo il primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come modificato dalla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 57, è inserito il seguente comma:
<< La concessione dei contributi per l' esecuzione della spesa di ripristino o di ricostruzione di cui al quarto comma del precedente articolo 5, ha luogo anche per i lavori già in tutto o in parte eseguiti. >>.

Dopo il primo comma dell' articolo 11 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è inserito il seguente comma:
<< L' erogazione dei contributi per l' esecuzione delle opere di ripristino o di ricostruzione di cui al quarto comma del precedente articolo 5 ha luogo anche per i lavori già in tutto o in parte eseguiti. >>.

Nel primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, dopo le parole << entro il termine stabilito dal precedente articolo 8. >>, è aggiunto il periodo: << Tale termine non si applica alle domande per l' acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili danneggiate o distrutte a causa di fatti non imputabili al beneficiario del contributo. >>.
Dopo il quarto comma dell' articolo 16 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è aggiunto il seguente comma:
<< Il parere della Commissione consultiva per lo sport di cui al precedente terzo comma non viene richiesto per gli interventi relativi alle domande per l' acquisto di attrezzature sportive fisse o mobili danneggiate o distrutte a causa di fatti non imputabili al beneficiario del contributo. >>.

Art. 27
 Modificazioni alla legge regionale
21 novembre 1983, n. 80
All' articolo 2, primo comma, della legge regionale 21 novembre 1983, n. 80, la parola << contributi >> è sostituita dalla parola << finanziamenti >>.
Di conseguenza ogni menzione del termine predetto contenuta nei successivi commi dell' articolo 2 e nei susseguenti articoli della legge s' intende riferita al << finanziamento >>.
CAPO III
 Disposizioni in materia di edilizia residenziale
Art. 28
 Normativa regionale
in materia di edilizia residenziale pubblica
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75
Dopo il terzo comma dell' articolo 107 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono aggiunti i seguenti commi:
<< La quota del fondo sociale, che sia rimasta inutilizzata per qualsiasi causa, può essere impiegata per forme analoghe di assistenza ai conduttori meno abbienti di alloggi gestiti dagli IACP.
L' Amministrazione regionale assegna i finanziamenti necessari agli IACP, i quali provvedono all' individuazione dei beneficiari e alle erogazioni dei contributi. >>.

In via di interpretazione autentica del secondo e del terzo comma dell' articolo 126 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, il canone di locazione sulla base del quale computare la rata di riscatto dopo l' entrata in vigore della citata legge regionale è quello determinato ai sensi, con le modalità ed i termini previsti dagli articoli 65, 66 e 141 della medesima legge regionale.
I titolari di domande di locazione a riscatto rateale già perfezionate, ovvero ancora da perfezionare con la stipula del relativo contratto ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, possono entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge richiedere il pagamento in unica soluzione del prezzo di riscatto; in tale caso il prezzo di riscatto è determinato con riferimento al canone applicabile al richiedente alla data di entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
CAPO IV
 Disposizioni in materia di ricostruzione
delle zone colpite dal sisma del 1976
Art. 29
 Integrazioni della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63:
<< Norme procedurali e primi interventi per l' avvio
dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle
zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica,
dell' edilizia e delle opere pubbliche >>
L' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come modificato ed integrato dalla legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, dalla legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e dalla legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così ulteriormente integrato:
- al primo comma, numero 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
<< c) ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici. Il requisito del ricovero negli alloggi provvisori deve sussistere in capo al soggetto aspirante alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell' assegnazione. Il requisito è documentato mediante apposita attestazione del Sindaco del Comune di residenza dell' aspirante; >> - sono aggiunti, alla fine dell' articolo medesimo, i seguenti commi: << In deroga alla normativa vigente in materia di edilizia sovvenzionata, i soggetti appartenenti alle categorie di cui al primo comma, numero 3, lettere a), b) e c), e loro familiari conviventi, concorrono all' assegnazione degli alloggi anche se privi dei requisiti soggettivi per l' accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata.Essi seguono in graduatoria i richiedenti appartenenti alle categorie richiamate al comma precedente in possesso dei prescritti requisiti di legge.A favore dei soggetti privi dei requisiti prescritti gli alloggi sono assegnati mediante sorteggio, applicandosi al riguardo le disposizioni generali in materia di locazione degli immobili di civile abitazione, esclusa la facoltà per l' Istituto proprietario di promuovere la risoluzione del rapporto per motivi diversi dall' inadempimento contrattuale.All' assegnazione degli alloggi che eventualmente risultino ancora disponibili a seguito dell' applicazione dei commi precedenti si provvede ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata. >>.

Art. 30
 Interpretazione autentica
delle disposizioni di cui al Titolo II della legge regionale
7 gennaio 1985, n. 3
In via di interpretazione autentica delle disposizioni ordinate sotto il Titolo II della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell' articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il controllo sull' osservanza delle norme sismiche per le opere assistite dalle provvidenze previste dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modifiche ed integrazioni, continua ad essere regolato dalle disposizioni anteriori.
Art. 31
 Interpretazione autentica dell' articolo 75
della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63
In via di interpretazione autentica dell' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, fra le opere di pubblica utilità ricadenti nel settore assistenziale sono comprese quelle necessarie all' esplicazione dei compiti di assistenza e di tutela dei lavoratori in materia di prestazioni previdenziali.
CAPO V
 Disposizioni in materia di trasporti
Art. 32
 Modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8:
<< Disciplina dei trasporti pubblici locali nel territorio
della regione Friuli - Venezia Giulia. Modificazioni ed
integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1975, n. 47,
e norme di attuazione dei Titoli II e III della legge
10 aprile 1981, n. 151 >>
Nel sesto comma dell' articolo 11 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, dopo le parole: << L' erogazione dei contributi alle singole Aziende viene effettuata >> sono soppresse le parole: << attraverso i Consorzi di bacino di traffico >>.
Alla fine del nono comma dell' articolo 11 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, sono aggiunte le seguenti parole: << ; l' ammontare complessivo dei contributi alle singole Aziende è comunicato annualmente ai Consorzi di bacino di traffico. >>.
Art. 33
 Integrazioni dell' articolo 4
della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4
All' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è aggiunto il seguente sesto comma:
<< I contributi di cui al precedente primo comma sono estesi alle imprese armatoriali, aventi sede nel territorio regionale, limitatamente all' acquisto di contenitori. >>.

CAPO VI
 Disposizioni in materia di istruzione, attività culturali
e beni ambientali
Art. 34
 Modificazioni della legge regionale
16 novembre 1982, n. 76:
<< Ordinamento della formazione professionale >>
Nell' ottavo comma dell' articolo 8 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, le parole << tra il 1 ottobre ed il 30 settembre >> sono sostituite dalle parole << tra il 1 settembre ed il 31 agosto >>.
Il terzo comma dell' articolo 10 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è sostituito dal seguente comma:
<< L' erogazione dei contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 9 viene corrisposta fino alla misura dell' 80%, per i corsi di prima qualificazione ad avvenuta approvazione del piano regionale, per gli altri corsi ad attività formativa iniziata. La restante quota dei contributi viene corrisposta entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione della spesa da parte dell' Ente gestore. >>

Art. 35
 Integrazione dell' articolo 52 della legge regionale
16 novembre 1982, n. 76
Dopo il primo comma dell' articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è inserito il seguente nuovo comma:
<< La Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali è autorizzata ad impartire le necessarie disposizioni alle quali gli enti gestori dei corsi, compresi nel piano di cui all' articolo 8 della presente legge, o degli altri interventi di carattere speciale, sono tenuti ad attenersi per consentire la rendicontazione agli organi delle Comunità Europee nei termini e con le modalità fissate dalle Comunità medesime. >>.

Art. 36
 Integrazione della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11:
<< Contributi agli organi collegiali, alle assemblee e
comitati dei genitori, previsti dagli articoli 25, 30 e 45
del DPR 31 maggio 1974, n. 416, operanti presso le
scuole della regione con lingua d' insegnamento slovena,
nonché alle organizzazioni sindacali del personale
docente e non delle stesse scuole >>
Dopo l' articolo 6 della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, viene aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 6 bis
 
L' Amministrazione regionale provvederà, inoltre, in attuazione del secondo comma dell' articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, ad integrare il fondo di dotazione di cui al primo comma di detta legge erogando appositi contributi annui a favore della Sovrintendenza scolastica per la Regione Friuli - Venezia Giulia. >>.

Art. 37
 Iniziative espositive del Centro regionale
per la catalogazione e il restauro dei beni culturali,
istituito con la legge regionale 21 luglio 1971, n. 27
Per la realizzazione di iniziative espositive di particolare rilevanza e significato per la valorizzazione dei beni culturali materiali del Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale può avvalersi del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali, istituito con la legge regionale 21 luglio 1971, n. 27.
A tal fine l' Amministrazione regionale può sostenere spese dirette - come previsto dall' articolo 21, primo comma, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 - in collaborazione con le strutture tecniche ed organizzative del Centro predetto.
Alle spese derivanti dall' attuazione delle suddette iniziative espositive può farsi fronte anche mediante aperture di credito da disporsi secondo le modalità previste dall' articolo 12 bis della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come integrata dall' articolo 41 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64.
Le attrezzature realizzate per l' allestimento delle iniziative espositive resteranno acquisite al patrimonio regionale e depositate presso il Centro suddetto.
Art. 38
 Modificazioni dell' articolo 49 della legge regionale
30 gennaio 1984, n. 4, riguardante
interventi per lo sviluppo della Cineteca regionale
Il primo comma dell' articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è così sostituito:
<< Per il conseguimento delle finalità enunciate dall' articolo 14 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, allo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio cinematografico - audiovisivo di interesse storico, documentaristico e didattico di interesse regionale, nonché di attivare il circuito regionale in collaborazione con enti pubblici e privati, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per l' acquisizione, il noleggio, la riproduzione, la conservazione, il restauro, la trasformazione su nastro magnetico e la diffusione di materiale filmico, per l' acquisto delle attrezzature necessarie, nonché per l' acquisto di libri, riviste e documentazione varia di storia e cultura cinematografica. >>.

Art. 39
 Modificazioni della legge regionale
28 ottobre 1980, n. 55, in materia di tutela
del patrimonio speleologico
Il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55, è sostituito dal seguente comma:
<< Le domande per la concessione dei premi, delle sovvenzioni, dei sussidi e dei finanziamenti previsti dall' articolo 1, lettere b) e c) della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, devono pervenire alla Direzione regionale del bilancio e della programmazione, entro il mese di febbraio di ciascun anno, corredate dal programma di attività, dal preventivo della spesa per la sua attuazione, nonché dal bilancio o da una relazione sulla situazione finanziaria dei singoli enti richiedenti. >>.

Il secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55, è sostituito dal seguente:
<< Del Comitato fanno parte:
- l' Assessore al bilancio ed alla programmazione o, in sua vece, il Direttore regionale del bilancio e della programmazione, in qualità di presidente;
- un rappresentante per ciascuno dei gruppi speleologici delle rispettive province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone scelti dagli stessi gruppi interessati;
- un rappresentante designato dalla Facoltà di Scienze dell' Università di Trieste;
- il curatore del catasto regionale grotte;
- un funzionario della Direzione regionale del bilancio e della programmazione;
- un altro funzionario della stessa Direzione fungerà da segretario. >>.


In deroga al termine previsto dal primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55, modificato dal primo comma del presente articolo, le domande per la concessione dei benefici ivi previsti, afferenti all' anno 1985, devono pervenire alla Direzione regionale del bilancio e della programmazione entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 40
 Norma interpretativa degli articoli 3 e 5
della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11:
<< Interventi regionali in materia di parchi e di ambiti
di tutela ambientale >>
In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui al primo comma dell' articolo 3 nonché le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, devono intendersi nel senso che, qualora l' area compresa nel parco naturale ricada nell' ambito della circoscrizione territoriale di più Comuni, il piano di conservazione e sviluppo relativo al parco medesimo ovvero alla parte di esso individuata ai sensi del terzo comma dell' articolo 1 della legge stessa, può, in alternativa all' adozione consortile, essere adottato dai singoli Comuni interessati.
TITOLO III
 ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Art. 41
 Ulteriore proroga del periodo previsto dall' articolo 6
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33
e successive modificazioni ed integrazioni
È prorogata sino al 31 dicembre 1985 la durata dell' Ufficio di Segreteria alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale, istituito con l' articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33.
Art. 42
 Proroga del termine di cui all' articolo 1
della legge regionale 22 giugno 1982, n. 41,
in materia di esercizio di funzioni delegate da parte
degli Enti locali
Le disposizioni di cui al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1982, n. 41, sono prorogate sino al 31 dicembre 1987.
Art. 43
 Modificazioni della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47:
<< Iniziative regionali per lo svolgimento
di attività promozionali all' estero >>
L' articolo 2 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
Tra gli interventi di cui alla presente legge sono compresi:
- quelli necessari ad organizzare direttamente ovvero a concorrere all' organizzazione, da parte di enti, associazioni o comitati, di manifestazioni, visite, convegni e seminari, anche mediante la concessione di contributi;
- quelli volti a promuovere direttamente od a sostenere la pubblicazione di atti o cataloghi inerenti iniziative e manifestazioni programmate nell' ambito delle attività di cui all' articolo 1;
- onorari, rimborsi e compensi per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare interesse per la Regione, da parte di docenti, professionisti ed esperti. >>.


Art. 44
 Proroga del termine di cui all' articolo 8
della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70
Il termine di cui al sesto comma dell' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, aggiunto dall' articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, è riaperto, ai fini dell' attuazione delle procedure di cui ai commi quarto e seguenti dell' articolo 8 della citata legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come modificato ed integrato dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, fino alla data del 31 dicembre 1985.
Art. 45
 Adeguamento limiti di spesa per sistemazione
e manutenzione di edifici appartenenti o in uso alla Regione
legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57
Il limite di spesa previsto dall' articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, elevato a lire venti milioni dall' articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 75, è ulteriormente elevato a lire quarantacinque milioni.
TITOLO IV
 NORME A CARATTERE FINANZIARIO
Art. 46
 Modificazioni dell' articolo 67 della legge regionale
29 gennaio 1985, n. 8
La denominazione ed il primo comma dell' articolo 67 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, vengono così sostituiti:
 << Finanziamento straordinario al Comune di Arta Terme

Art. 47
 Contributo straordinario a favore del Comune di Bagnaria
Arsa per l' attuazione dell' articolo 7 della legge
11 novembre 1982, n. 828, concernente gli interventi
connessi alla realizzazione dello scalo ferroviario di
Cervignano del Friuli
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Bagnaria Arsa un contributo straordinario, fino alla concorrenza dell' importo di lire 260.000.000, per l' acquisizione delle aree necessarie al realizzo di un progetto di riuso e riassetto urbanistico ambientale di terreni già utilizzati a cava destinata al reperimento di inerti per la realizzazione dello scalo ferroviario di Cervignano del Friuli.
Art. 48
 Finanziamento straordinario a favore dello IACP di
Tolmezzo a fronte dei maggiori oneri maturati
nei programmi costruttivi
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo IACP di Tolmezzo un finanziamento straordinario di lire 1.200.000.000, a fronte di maggiori oneri maturati nei programmi costruttivi dell' Istituto.
La concessione e contestuale erogazione del finanziamento di cui al comma precedente ha luogo con unico provvedimento sulla base di apposita richiesta dell' Istituto, corredata da una relazione - approvata dalla Commissione tecnica di cui all' articolo 32 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 - che evidenzi, per ogni intervento costruttivo, i superi di spesa non coperti da contributo regionale o statale.
Per gli interventi non conclusi, la relazione conterrà l' indicazione del supero di spesa previsto.
Nel caso di cui al comma precedente, nonché nel caso di sopravvenienza di contributi statali allo stesso titolo integrativo, lo IACP dovrà riversare in conto entrata del bilancio della Regione la eventuale differenza tra il finanziamento corrisposto ai sensi del primo comma e quello spettante a seguito della liquidazione definitiva della spesa ammessa a contributo.
Art. 49
 Intervento straordinario a favore delle organizzazioni
dei pescatori sportivi in acque interne
nel Friuli - Venezia Giulia
L' Amministrazione regionale è autorizzata a somministrare un contributo una tantum alle organizzazioni dei pescatori sportivi in acque interne più rappresentative nel Friuli - Venezia Giulia, non beneficianti dei proventi derivanti dalle soprattasse sulle licenze di pesca in acque interne.
Le organizzazioni dei pescatori, per essere riconosciute quali più rappresentative della categoria ai sensi della presente legge, devono essere legalmente costituite con atto notarile e rappresentare almeno il due per cento dei pescatori residenti nella regione.
A tal fine le organizzazioni interessate devono far pervenire all' Amministrazione regionale la documentazione di cui al secondo comma dell' articolo 34 del regolamento di esecuzione della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, approvato con DPGR 16 novembre 1972, n. 04003/ Pres., come modificato dal DPGR 30 maggio 1983, n. 0244/Pres.
Art. 50
 Modificazioni dell' articolo 12 della legge regionale
29 gennaio 1983, n. 14,
riguardante incentivi alle imprese artigiane
Il contributo straordinario concesso all' ESA con l' articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, per le finalità di cui all' articolo 7 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, potrà essere utilizzato, dall' ESA medesimo, in misura non superiore al 50%, per le finalità di cui al terzo comma, punto uno, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, introdotto dall' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17 e modificato dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, in favore di imprese artigiane, cooperative artigiane e consorzi fra imprese artigiane aventi sede nelle zone terremotate.
TITOLO V
 NORME FINANZIARIE
Art. 51
 
Gli oneri previsti dal secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, così come aggiunto con il primo comma del precedente articolo 8, fanno carico al capitolo 8102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
In relazione al disposto di cui al primo comma del precedente articolo 11, la denominazione del capitolo 2917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene integrata con la locuzione: << , nonché per la posa in opera e la manutenzione di attrezzature. >>.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 21, le denominazioni dei capitoli 6398 e 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, vengono integrate inserendo dopo la locuzione: << completamento di municipi, >> la locuzione: << ... e di altri edifici destinati ad uffici o servizi comunali... >>.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 24, la denominazione del capitolo 8598 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene sostituita con la seguente: << Finanziamento al Consorzio per l' aeroporto del Friuli - Venezia Giulia per opere di miglioramento e potenziamento delle strutture e degli impianti dell' aeroporto regionale, nonché per l' acquisto di attrezzature fisse e mobili >>.
Gli oneri previsti dal terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, così come inserito con il precedente articolo 25, fanno carico ai capitoli 8530 e 8531 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dal quarto comma dell' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, così come aggiunto con il secondo comma del precedente articolo 26, fanno carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, la cui denominazione viene integrata inserendo dopo la locuzione: << attrezzature sportive fisse e mobili, >> la locuzione: << per l' esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti, >>, ed il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 27, la denominazione del capitolo 3335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene modificata sostituendo la parola << contributi >> con la parola << finanziamenti >>.
Gli oneri previsti dal quarto e quinto comma dell' articolo 107 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, così come aggiunti con il primo comma del precedente articolo 28, fanno carico al capitolo 1232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, la cui denominazione viene integrata inserendo dopo la locuzione << ai Comuni >> la locuzione << o agli IACP >>.
Gli oneri previsti dal sesto comma dell' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, così come aggiunto con il precedente articolo 33, fanno carico al capitolo 8579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, la cui denominazione viene integrata con la locuzione: << ... e dalle imprese armatoriali per l' acquisto di contenitori. >>.
Gli oneri previsti dall' articolo 6 bis della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, così come aggiunto con il precedente articolo 36, fanno carico al capitolo 2134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dal precedente articolo 37 fanno carico al capitolo 2151 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dal primo comma dell' articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, così come sostituito con il precedente articolo 38, fanno carico al capitolo 2100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dall' articolo 2 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, così come sostituito con il precedente articolo 43, fanno carico al capitolo 263 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 46, la denominazione del capitolo 5405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene sostituita con la seguente: << Finanziamento straordinario al Comune di Arta Terme per il conseguimento delle finalità istituzionali >>.
Art. 52
 
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come sostituito con il primo comma del precedente articolo 19, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.764 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.164 milioni per l' anno 1985, lire 1.300 milioni per l' anno 1986 e lire 300 milioni per l' anno 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale dei lavori pubblici - Categoria IX - il capitolo 6322 con la denominazione: << Spese per l' esecuzione di studi concernenti l' individuazione degli ambiti territoriali più idonei per la realizzazione di opere igienico - sanitarie nonché di progettazioni per la costruzione, il potenziamento, l' ampliamento e la sistemazione delle opere medesime >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.764 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.164 milioni per l' anno 1985, di lire 1.300 milioni per l' anno 1986 e di lire 300 milioni per l' anno 1987.
Al predetto onere di lire 2.764 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 764 milioni (164 milioni relativi all' anno 1985, 300 milioni relativi all' anno 1986 e 300 milioni relativi all' anno 1987), mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985;
- per lire 1.000 milioni, relative all' anno 1985, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 del precitato stato di previsione;
- per lire 500 milioni, relative all' anno 1986, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 << Fondo riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987;
- per le restanti lire 500 milioni, relative all' anno 1986, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1954 << Fondo di riserva per le spese impreviste >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

Sul precitato capitolo 6322 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.110 milioni cui si fa fronte come segue:
- per lire 110 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985;
- per le restanti lire 1.000 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 del medesimo stato di previsione.

Art. 53
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 47 è autorizzata la spesa di lire 260 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8601 con la denominazione: << Contributo straordinario al Comune di Bagnaria Arsa per l' acquisizione delle aree necessarie al realizzo di un progetto di riuso e riassetto urbanistico ambientale di terreni già utilizzati a cava destinata al reperimento di inerti per la realizzazione dello scalo ferroviario di Cervignano del Friuli >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 260 milioni per l' anno 1985.
Per le finalità previste dal precedente articolo 49 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Servizio della caccia e della pesca - Categoria IV - il capitolo 603 con la denominazione: << Contributi una tantum alle organizzazioni dei pescatori sportivi in acque interne >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa, di lire 50 milioni per l' anno 1985.
All' onere complessivo, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 310 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1953: << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> del precitato stato di previsione.
Art. 54
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 48 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale dei lavori pubblici - Categoria XI il capitolo 6463 con la denominazione: << Finanziamento straordinario a favore dell' Istituto autonomo case popolari di Tolmezzo a fronte di maggiori oneri maturati nei programmi costruttivi >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.200 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6531 del precitato stato di previsione.
Art. 55
 
Il limite di impegno di lire 1.500 milioni autorizzato con il primo comma dell' articolo 36 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene ridotto di lire 150 milioni a decorrere dall' anno 1985. Le annualità relative verranno ridotte di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.
Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.
L' onere di lire 450 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6438 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 450 milioni, cui si fa fronte - in relazione al disposto di cui al precedente primo comma - mediante storno di pari importo dal capitolo 6398 del precitato stato di previsione.
Art. 56
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.