LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1985, n. 20

Interventi finanziari per la qualificazione ed il potenziamento dell' offerta turistica della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/05/1985
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

TITOLO I
 CONTRIBUITI RATEATI E RIDUZIONI
DEL COSTO DEI MUTUI
E DEI RELATIVI PREFINANZIAMENTI
CAPO I
 Tipologia sovvenzionabile, determinazione degli interventi
e criteri generali per gli stessi
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a riduzione del costo di mutui e dei prefinanziamenti dei mutui stessi, contratti per la realizzazione delle iniziative di seguito indicate:
1) la costruzione, l' adattamento, l' ampliamento e l' ammodernamento:
a) di immobili ad uso albergo;
b) dei complessi ricettivi complementari di cui alla legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3, e successive modifiche;
c) di immobili ad uso di ristorante, di trattorie o di altri esercizi di ristorazione, allorquando le singole iniziative possono costituire importante fattore per l' incremento turistico delle rispettive località;
d) di locali destinati a sede di agenzie di viaggio e turismo;
e) di immobili e dei relativi impianti destinati alla conservazione di derrate alimentari e di altro materiale necessario per la gestione di esercizi citati alle precedenti lettere << a >>, << b >> e << c >> ovvero alla prestazione di servizi per detti esercizi;
2) la costruzione e l' installazione di strutture e di impianti necessari per la nautica da diporto;
3) la costruzione, la trasformazione, il prolungamento e l' ammodernamento di impianti funiviari e delle relative pertinenze, nonché delle piste di discesa a servizio degli impianti stessi;
4) la realizzazione di altri impianti ed opere complementari all' attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;
5) l' acquisto di edifici ad uso albergo o da destinare ad albergo o a complessi ricettivi complementari, purché vengano eseguiti in detti edifici lavori di ampliamento o di miglioramento o, rispettivamente, di adattamento per un importo non inferiore al 25% del valore dell' immobile stesso.

Art. 2
 
I contributi destinati ai complessi ricettivi di cui al punto 1), lettera << b >>, del precedente articolo 1 possono essere concessi a favore delle << foresterie >> - di cui al terzo alinea dell' articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3 - qualora dette strutture ricettive costituiscano << pertinenza >> di altra struttura di carattere turistico, artistico, culturale o scientifico.
Art. 3
 
Le singole quote dei contributi vanno determinate applicando all' entità del mutuo ovvero a quella del prefinanziamento le percentuali corrispondenti ai valori da stabilirsi sulla base del tasso di riferimento vigente al momento della stipulazione del contratto di mutuo e fissato - per l' attuazione della legge 12 marzo 1968, n. 326 - in relazione al costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie secondo la seguente graduazione:
a) valore pari al 45% del tasso annuo di riferimento, qualora si tratti di iniziative da realizzarsi nelle zone montane;
b) valore pari al 40% del tasso annuo di riferimento, nelle zone non montane comprese in territori in cui operano le Aziende autonome del turismo della regione;
c) valore pari al 35% del tasso annuo di riferimento, qualora si tratti di iniziative da realizzarsi nei territori non individuati con le precedenti lettere a) e b).

Le percentuali corrispondenti ai valori da stabilirsi in base al precedente comma vanno arrotondate, per difetto, al decimo di punto.
Art. 4
 
La Giunta regionale stabilisce i criteri per la fissazione del termine di fine lavori e quelli per la concessione di eventuali proroghe, nonché le specifiche condizioni cui subordinare la concessione e la erogazione dei singoli contributi.
I contributi richiesti per i fini di cui al punto 5) del precedente articolo 1, non possono esser concessi a favore di iniziative riguardanti edifici sottoposti a vincolo di destinazione alberghiera, in quanto oggetto di intervento finanziario disposto in forza di leggi regionali.
Il divieto di cui al precedente comma non trova applicazione nel caso in cui sia trascorso un periodo di tempo superiore ai sette anni dalla data di imposizione del vincolo di destinazione alberghiera, ovvero nel caso in cui vengano restituiti, maggiorati degli interessi legali, gli importi erogati a titolo di contributo in relazione al quale è stato imposto il vincolo alberghiero.
CAPO II
 Contributi sui mutui
Art. 5
 
L' entità del contributo a riduzione del costo dei mutui è costituita dalla somma di quote uguali - in numero pari a quello degli anni in cui va estinto il mutuo, ma comunque non eccedente a venti - stabilite ai sensi del precedente articolo 3.
Art. 6
 
Sono ammissibili a finanziamento le operazioni di mutui non eccedenti il 90% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell' iniziativa.
CAPO III
 Contributi sui prefinanziamenti
Art. 7
 
Il contributo sui prefinanziamenti è destinato a ridurre l' onere conseguente alle anticipazioni ottenute dal beneficiario del contributo previsto al precedente Capo II sul mutuo concessogli.
Il contributo di cui al presente articolo può essere destinato ad un prefinanziamento di entità non superiore al 60% dell' ammontare del mutuo.
Il prefinanziamento può essere ottenuto anche da aziende o istituti di credito diversi da quello con cui è stato stipulato il contratto di mutuo; in tale ipotesi l' operazione di prefinanziamento dovrà risultare da specifico contratto.
Art. 8
 
Il contributo di cui al precedente articolo 7 può essere costituito da non più di due quote, ciascuna stabilita applicando all' entità del prefinanziamento la percentuale determinata ai sensi del precedente articolo 3.
L' entità delle quote richiamate al precedente comma va proporzionalmente stabilita in rapporto all' effettivo periodo di durata del prefinanziamento.
CAPO IV
 Richiesta, assegnazione, concessione, cumulabilità
ed erogazione dei contributi
Art. 9
 
Le domande di assegnazione dei contributi per le finalità previste dal precedente articolo 1 vanno presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo con allegati:
1) per l' intervento previsto al precedente Capo II:
a) il progetto di massima o esecutivo;
b) una copia dello statuto, qualora il richiedente sia persona giuridica;
c) gli atti necessari a dimostrare la disponibilità del bene oggetto dell' intervento;
2) per l' intervento di cui al precedente Capo III, gli atti a dimostrazione dell' ottenimento dei prefinanziamenti.

Nelle domande prodotte per ottenere i contributi di cui al Capo II il richiedente deve indicare l' istituto o l' azienda di credito cui intende rivolgersi per ottenere la somministrazione del mutuo.
Art. 10
 
La Giunta regionale dispone l' accoglimento delle domande di contributo e stabilisce l' entità massima dell' intervento finanziario.
Con il decreto di concessione viene determinata in via definitiva l' entità del contributo, tenuto conto della spesa da ritenersi ammissibile, e viene stabilito il termine per il compimento dell' iniziativa, qualora la stessa non risulti conclusa.
Fatto salvo il disposto del punto 5) del precedente articolo 1, nella spesa ammissibile indicata al precedente comma può essere inserito - per un importo non eccedente il 30% del costo dei lavori e degli impianti - l' onere per l' acquisizione dei diritti reali necessari alla realizzazione dell' opera, sempreché la relativa acquisizione non sia antecedente di due anni alla data di presentazione della domanda di contributo.
Art. 11
 
L' inizio dei lavori o la stipulazione del contratto di mutuo prima dell' accoglimento della domanda prodotta per ottenere l' intervento finanziario regionale comporta l' esclusione dell' iniziativa stessa dalle provvidenze previste dalla presente legge.
Quanto disposto al precedente comma non trova applicazione nel caso in cui l' opera sia ammessa a contributo e sia iniziata ai sensi di altre leggi regionali.
Art. 12
 
Il decreto per la concessione del contributo, previsto dal precedente Capo II, va emesso dopo la stipulazione del contratto di mutuo.
I contributi sui prefinanziamenti di cui al precedente Capo III possono essere concessi solamente dopo che sia divenuto efficace il decreto di cui al precedente comma.
Art. 13
 
Il cumulo del mutuo ammissibile a contributo ai sensi del precedente articolo 6 e di un eventuale contributo in capitale non può eccedere il 100% della spesa ritenuta ammissibile per realizzare l' iniziativa.
Art. 14
 
Le quote del contributo di cui al precedente Capo II vanno erogate ad avvenuta somministrazione di tutta la somma mutuata, dopo concluse, con esito favorevole, le operazioni per l' accertamento della regolare realizzazione dell' iniziativa; esse sono corrisposte al beneficiario per il tramite dell' ente mutuante, alla scadenza delle rate di ammortamento del mutuo.
A richiesta del beneficiario, che dimostri d' aver eseguito i lavori per un valore non inferiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile, possono essere erogate - prima dell' accertamento richiamato al precedente comma - le quote del contributo a fronte delle rate dovute nei primi due anni d' ammortamento del mutuo. In tale evenienza le quote del contributo - in deroga a quanto stabilito col precedente primo comma - possono essere versate direttamente al beneficiario, sempreché le corrispondenti rate d' ammortamento del mutuo risultino pagate.
Le quote del contributo di cui al precedente Capo III vanno corrisposte al beneficiario per il tramite dell' ente mutuante entro il mese di dicembre degli anni in cui è dovuto l' interesse sul prefinanziamento.
CAPO V
 Vincolo di destinazione e rimborso contributi
Art. 15
 
Gli immobili e gli impianti di cui al precedente articolo 1, ammessi alle sovvenzioni previste dal precedente Capo II, sono vincolati alla destinazione indicata nel decreto di concessione del contributo per un periodo di tempo corrispondente alla durata del mutuo, con decorrenza dalla data del decreto stesso.
Art. 16
 
La modificazione della destinazione di cui al precedente articolo 15 comporta la cessazione dell' erogazione delle quote di contributo, con obbligo di rimborso - secondo quanto stabilito ai commi successivi - delle quote erogate e del versamento degli interessi legali sul corrispondente importo.
Si procede alla ripetizione di tutti gli importi erogati al beneficiario, qualora la cessazione di destinazione abbia luogo entro i primi sette anni.
Nel caso in cui la cessazione di destinazione abbia luogo nei tre anni successivi al periodo indicato al precedente comma, si procede alla ripetizione degli importi erogati al beneficiario nel corso del quinquennio precedente alla cessazione predetta.
Qualora la cessazione di destinazione abbia luogo negli anni successivi al decimo, si procede alla ripetizione degli importi erogati al beneficiario nel corso del triennio precedente alla cessazione predetta.
CAPO VI
 Rapporti con l' ente mutuante
Art. 17
 
La Direzione regionale del commercio e del turismo dà comunicazione all' istituto o all' azienda di credito, prescelto dal richiedente, dell' avvenuto accoglimento della domanda di contributo, trasmettendo contemporaneamente il programma o il progetto dell' iniziativa proposta ed indicando l' entità massima del contributo concedibile.
Art. 18
 
L' istituto o l' azienda di credito, con la comunicazione alla Direzione regionale del commercio e del turismo sull' entità del mutuo che intende somministrare, deve espressamente impegnarsi a render chiaramente identificabile, nel contratto di mutuo, l' iniziativa oggetto dell' operazione finanziaria e ad osservare le disposizioni contenute nel primo comma del successivo articolo 19.
Art. 19
 
L' istituto o l' azienda di credito è obbligato - qualora l' operazione finanziaria si concluda con la concessione del contributo - a comunicare la eventuale mancata corresponsione delle rate di ammortamento o l' estinzione anticipata del mutuo, nonché - qualora ne venga a conoscenza - la cessazione dell' attività dell' impresa beneficiaria o il trasferimento a terzi della proprietà dell' immobile oggetto del finanziamento regionale e, in genere, qualsiasi notizia che possa aver riflesso nei rapporti tra il beneficiario e l' Amministrazione regionale.
Le notizie fornite dall' ente mutuante saranno tutelate dal segreto d' ufficio, in conformità degli articoli 10 e 78 della vigente legge bancaria.
TITOLO II
 MODIFICAZIONE E RIFINANZIAMENTO
DELLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1982, N. 60
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Art. 20
 
Il secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:
<< Possono, altresì, esser finanziati, ai sensi della presente legge, i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici indicati al primo comma del precedente articolo 1. >>

Art. 21
 
Gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modifiche, vengono sostituiti dai seguenti:
<< Art. 3
 
I singoli contributi sono costituiti dalla somma di dieci quote, determinate, ciascuna, applicando alla spesa ritenuta ammissibile per realizzare l' opera, la percentuale indicata al successivo comma.
La percentuale per la commisurazione del contributo viene stabilita in misura non eccedente il 50% del saggio ufficiale di sconto vigente al momento dell' accoglimento della domanda di contributo.
Nella spesa ritenuta ammissibile può essere inserito - per un importo non eccedente il 30% del costo dei lavori e degli impianti - l' onere per l' acquisizione dei diritti reali necessari alla realizzazione dell' opera, sempreché la relativa acquisizione non sia antecedente di due anni alla data di presentazione della domanda. >>
<< Art. 4
 
Le domande di assegnazione dei contributi previsti dal precedente articolo 1 vanno presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo con allegati:
a) il progetto di massima o esecutivo;
b) una copia dello statuto, qualora il richiedente sia persona giuridica;
c) gli atti necessari per dimostrare la disponibilità del bene oggetto dell' intervento.

Al 1 gennaio di ciascun anno decadono le domande presentate sino al 30 settembre dell' anno precedente e non accolte. >>
<< Art. 5
 
La Giunta regionale stabilisce i criteri generali sia per la determinazione della percentuale richiamata al precedente articolo 3, sia quelli per la fissazione del termine di ultimazione dei lavori e per l' accoglimento di eventuali richieste di proroga.
La Giunta dispone, poi, l' accoglimento delle singole domande di contributo e stabilisce l' entità massima dei contributi stessi, fissando eventuali condizioni alle quali vanno subordinate le singole concessioni dei contributi e le relative erogazioni.
Con il decreto di concessione viene determinata, in via definitiva, l' entità dei singoli contributi e viene altresì stabilito il termine per l' ultimazione dell' iniziativa.
Resta esclusa dal contributo l' iniziativa alla quale il beneficiario abbia dato avvio prima dell' avvenuto accoglimento della domanda. >>

Art. 22
 
È abrogato l' articolo 8 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modifiche.
Art. 23
 
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1985, un limite d' impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
TITOLO III
 NORME FINANZIARIE
Art. 24
 
Il limite d' impegno di lire 880 milioni, autorizzato per l' anno finanziario 1984 con l' articolo 5 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 48, viene ridotto di lire 400 milioni a decorrere dall' anno 1985.
Le annualità relative al predetto limite vengono, conseguentemente, ridotte di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1998.
Art. 25
 
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della presente legge, è autorizzato, nell' anno 1985, un limite d' impegno di lire 2.200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8164 con la denominazione: << Contributi pluriennali sui mutui contratti per la realizzazione di strutture turistiche >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987.
Al predetto onere di lire 6.600 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 5.400 milioni (1.800 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987), mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 (Rubrica n. 8 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5, allegato ai bilanci medesimi): l' importo di lire 1.800 milioni, relativo all' anno 1985, corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13/Rag. del 4 febbraio 1985;
- per le restanti lire 1.200 milioni (400 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987) mediante storno, di pari importo - in relazione a quanto disposto con il precedente articolo 24 - dal capitolo 8137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.

Sul precitato capitolo 8164 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Art. 26
 
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 7 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8165 con la denominazione: << Contributi sui prefinanziamenti relativi ai mutui contratti per la realizzazione di strutture turistiche >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 800 milioni mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 (Rubrica n. 8 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per le restanti lire 400 milioni mediante storno di pari importo - in relazione a quanto disposto con il precedente articolo 24 - dal capitolo 8137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985 - 1987 e del bilancio per l' anno 1985: detto importo corrisponde a parte dello stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1984 e trasferito, ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7/Rag. del 28 gennaio 1985.

Sul precitato capitolo 8165 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Art. 27
 
L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987 con il precedente articolo 23, fa carico al capitolo 8148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.
Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 8 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): l' importo di lire 200 milioni, relativo all' anno 1985, corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13/Rag. del 4 febbraio 1985.
Sul precitato capitolo 8148 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
TITOLO IV
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 28
 
È abrogata la legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modificazioni.
Il richiamo operato in leggi regionali alla legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modificazioni, deve intendersi riferito al Titolo I della presente legge.
Art. 29
 
Le domande di contributo presentate ai sensi della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni, prima dell' entrata in vigore della presente legge, si intendono prodotte per l' ottenimento dei contributi di cui al Titolo I della presente legge; per le predette domande non si applica la normativa di cui al precedente articolo 11 limitatamente a quanto concerne l' inizio dei lavori.
Art. 30
 
Per le domande di contributo accolte ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni, in data precedente a quella dell' entrata in vigore della presente legge, continua a trovare applicazione l' articolo 3 della stessa legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, come vigente prima delle modifiche apportate dalla presente legge.