L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a riduzione del costo di mutui e dei prefinanziamenti dei mutui stessi, contratti per la realizzazione delle iniziative di seguito indicate:
1) la costruzione, l' adattamento, l' ampliamento e l' ammodernamento:
a) di immobili ad uso albergo;
b) dei complessi ricettivi complementari di cui alla legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3, e successive modifiche;
c) di immobili ad uso di ristorante, di trattorie o di altri esercizi di ristorazione, allorquando le singole iniziative possono costituire importante fattore per l' incremento turistico delle rispettive località;
d) di locali destinati a sede di agenzie di viaggio e turismo;
e) di immobili e dei relativi impianti destinati alla conservazione di derrate alimentari e di altro materiale necessario per la gestione di esercizi citati alle precedenti lettere << a >>, << b >> e << c >> ovvero alla prestazione di servizi per detti esercizi;
2) la costruzione e l' installazione di strutture e di impianti necessari per la nautica da diporto;
3) la costruzione, la trasformazione, il prolungamento e l' ammodernamento di impianti funiviari e delle relative pertinenze, nonché delle piste di discesa a servizio degli impianti stessi;
4) la realizzazione di altri impianti ed opere complementari all' attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;
5) l' acquisto di edifici ad uso albergo o da destinare ad albergo o a complessi ricettivi complementari, purché vengano eseguiti in detti edifici lavori di ampliamento o di miglioramento o, rispettivamente, di adattamento per un importo non inferiore al 25% del valore dell' immobile stesso.