LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2

Interventi straordinari per la disinfestazione da zanzare e termiti.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/01/1985
Materia:
440.09 - Disinfestazione

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni finanziamenti fino al 100% delle spese derivanti dalle operazioni di disinfestazione dalle zanzare, effettuate tramite ditte specializzate o direttamente dai Comuni medesimi, i quali possono altresì richiedere alle Unità sanitarie locali competenti per territorio di intervenire con personale ed attrezzature proprie.
Gli oneri derivanti da tale intervento debbono essere rimborsati dai Comuni alle Unità sanitarie locali a valere, in via prioritaria, sui finanziamenti regionali.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere in via straordinaria i finanziamenti previsti dal precedente primo comma a titolo di contributo per gli oneri sostenuti dai Comuni nell' anno 1984.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni nel cui territorio si manifestino infestazioni di termiti, finanziamenti fino al 100% delle spese relative alle operazioni di disinfestazione e sussidi a favore di proprietari di immobili danneggiati per i quali siano necessari restauri, rifacimenti o demolizioni.
Art. 3
 
Le domande intese ad ottenere i finanziamenti, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, debbono essere inviate alla Direzione regionale dell' igiene e della sanità, corredate da una relazione tecnica illustrativa, dal relativo preventivo di spesa e da una apposita deliberazione dell' Ente.
Le istanze debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli interventi da effettuare o già effettuati nell' anno 1984 e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 4
 
Le modalità per l' erogazione dei finanziamenti sono stabilite dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento con cui si dà luogo alla concessione dei medesimi.
I Comuni sono tenuti a presentare alla Direzione regionale dell' igiene e sanità il rendiconto delle spese sostenute e dell' utilizzazione delle sovvenzioni regionali, corredato da una relazione sugli interventi effettuati e sui risultati conseguiti.
Art. 5
 
Per gli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 2545 con la denominazione: << Interventi straordinari per le disinfestazioni da zanzare e termiti >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985.
All' onere complessivo di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 2545 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.
Art. 6
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.