LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 1985, n. 16

Attività di produzione, organizzazione, intermediazione ed assistenza tecnica. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, concernente la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/1985
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 1
 
L' articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084. >>.

Art. 2
 
Al secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, dopo il punto 14) viene inserito il seguente punto:
<< 15) l' organizzazione di iniziative congressuali ed altre manifestazioni di carattere turistico >>.

Art. 3
 
Il primo ed il secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, sono sostituiti dai seguenti:
<< L' esercizio delle attività di cui all' articolo 2, primo comma e secondo comma, punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) è soggetto all' autorizzazione regionale di cui alla presente legge.
Le altre attività indicate al secondo comma dell' articolo 2 possono essere svolte dalle agenzie di viaggio e turismo nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano.
L' autorizzazione regionale di cui al primo comma del presente articolo è subordinata al nulla - osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all' accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni.
Prima del rilascio dell' autorizzazione regionale di cui al comma precedente, deve essere sentito il parere dell' azienda autonoma del turismo territorialmente competente, se esistente. >>

Il quinto comma dell' articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, è sostituito dai seguenti:
<< La Giunta regionale determina il numero massimo delle nuove agenzie o loro filiali da autorizzare nel biennio, tenendo conto delle variazioni del movimento turistico, della ricettività turistico - alberghiera e della situazione socio - economica delle diverse aree, del numero e della tipologia delle agenzie di viaggio e turismo già operanti, nonché dell' interesse turistico regionale.
Sulla base degli elementi di cui al precedente comma può essere determinata anche la dislocazione territoriale delle nuove agenzie o filiali. >>.

Art. 4
 
Il secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, è sostituito dal seguente:
<< Tale cauzione potrà venir costituita nei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, ovvero mediante altra idonea garanzia fornita da mutue costituite da agenti di viaggio. >>.

Art. 5
 
Il terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, è sostituito dai seguenti:
<< Qualora l' imprenditore non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell' agenzia di viaggio o non possegga i requisiti professionali di cui al comma precedente, tali requisiti dovranno essere posseduti da una persona dipendente dell' agenzia, che assume la qualifica di direttore tecnico.
In caso di filiali i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo devono essere posseduti da una persona dipendente per ogni filiale, che assume la qualifica di direttore tecnico.
I direttori tecnici hanno l' obbligo di prestare la loro opera con carattere di continuità ed esclusività nella sede o nella filiale in cui operano. >>

Il quarto e quinto comma dell' articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, sono sostituiti dai seguenti:
<< Il possesso dei requisiti professionali di cui al secondo comma del presente articolo è dimostrato mediante il superamento di un esame di idoneità, sostenuto di fronte ad apposita commissione regionale.
La commissione di cui al precedente comma è composta da:
a) il Direttore regionale del turismo o suo delegato, che funge da Presidente;
b) un docente di materie economiche;
c) un rappresentante dell' Associazione regionale delle agenzie di viaggio e turismo;
d) un rappresentante dei sindacati più rappresentativi dei lavoratori del turismo e del commercio;
e) un docente di ciascuna lingua straniera oggetto d' esame. >>.


All' ottavo comma dell' articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, dopo le parole << deliberazione della Giunta regionale >> vengono aggiunte le parole << ... e dura in carica tre anni >>.
Dopo l' ultimo comma dell' articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Presso la Direzione regionale del turismo è istituito l' Albo professionale dei direttori tecnici del Friuli - Venezia Giulia, cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato in tutte le materie l' esame di cui al presente articolo.
Con il regolamento d' esecuzione della presente legge verranno stabiliti i requisiti strutturali minimi dei locali in cui può essere svolta l' attività di agenzia di viaggio. >>

Art. 6
 
Dopo l' articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 5 bis
 Direttori tecnici di altre Regioni o Stati
membri della CEE
La qualifica di direttore tecnico conseguita presso altra Regione italiana o qualifica equivalente conseguita presso Stati membri della Comunità economica europea costituisce titolo valido per l' iscrizione all' albo di cui al precedente articolo. >>.

Art. 7
 
All' articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, dopo le parole << Direzione regionale del turismo >> viene inserita la parola << almeno >>.
Art. 8
 
All' articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, sopprimere le parole << dalla Direzione regionale del turismo. >> ed aggiungere le parole << ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. >>.
Art. 9
 
L' articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, è sostituito dal seguente articolo:
<< Art. 11
 
Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere le attività di cui all' articolo 2 della presente legge a favore dei propri associati, alle condizioni e nei limiti di cui ai seguenti commi.
Per esercitare l' attività di cui al comma precedente le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell' esercizio delle attività;
b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte dei propri associati.

A dimostrazione del possesso di tali requisiti le associazioni medesime devono inviare alla Direzione del turismo copia dell' atto costitutivo e dello statuto, indicando inoltre un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.
I programmi di viaggio predisposti dalle associazioni di cui ai precedenti commi devono essere inviati alla Direzione del turismo almeno 15 giorni prima della loro diffusione e devono contenere gli elementi di cui all' articolo 8 della presente legge, nonché la dicitura che trattasi di iniziative riservate esclusivamente agli associati.
Resta fermo l' obbligo dell' osservanza di quanto previsto dall' ultimo comma dell' articolo 4 della presente legge in materia di garanzia assicurativa.
Le associazioni senza scopo di lucro aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali ed operanti a livello regionale o locale, devono avvalersi, per l' organizzazione e la vendita di viaggi, di agenzie di viaggio e turismo autorizzate.
Gli enti e le associazioni di cui al comma precedente possono organizzare ed effettuare, in relazione alle proprie finalità statutarie e in conformità alle norme del regolamento di esecuzione, gite occasionali di durata non superiore ai tre giorni, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.
Non sono soggetti alle norme di cui alla presente legge i viaggi e soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell' ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali. >>

Art. 10
 
Dopo il secondo comma dell' articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, è inserito il seguente comma:
<< L' inosservanza delle disposizioni di cui al decimo comma dell' articolo 4 della presente legge comporta la decadenza dell' autorizzazione. >>.

Il quinto comma dell' articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, è sostituito dal seguente:
<< L' infrazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 dà luogo a diffide e, in caso di recidiva, alle sanzioni amministrative da lire 1.500.000 a lire 15.000.000. >>.

Dopo il settimo comma dell' articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, è inserito il seguente comma:
<< Il pagamento con oltre venti giorni di ritardo o il mancato pagamento della tassa di concessione di cui al successivo articolo 15 della presente legge comporta la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 500.000. In caso di recidiva l' autorizzazione può essere revocata. >>.

Art. 11
 Norme transitorie
Le persone che, al momento dell' entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di tutti i requisiti di cui all' articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, accertati ai sensi della stessa legge regionale, possono richiedere, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di essere iscritti all' albo di cui all' articolo 5 della presente legge.
Le persone che al momento dell' entrata in vigore della presente legge siano in possesso di alcuni dei requisiti di cui al comma precedente, accertati ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, possono richiedere di essere sottoposti ad esame accertante i soli requisiti mancanti.
Agli atti di autorizzazione, il cui procedimento sia iniziato, ma che non siano ancora divenuti efficaci al momento dell' entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90.
Art. 12
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.