<< Art. 11
Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere le attività di cui all' articolo 2 della presente legge a favore dei propri associati, alle condizioni e nei limiti di cui ai seguenti commi.
Per esercitare l' attività di cui al comma precedente le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell' esercizio delle attività;
b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte dei propri associati.
A dimostrazione del possesso di tali requisiti le associazioni medesime devono inviare alla Direzione del turismo copia dell' atto costitutivo e dello statuto, indicando inoltre un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.
I programmi di viaggio predisposti dalle associazioni di cui ai precedenti commi devono essere inviati alla Direzione del turismo almeno 15 giorni prima della loro diffusione e devono contenere gli elementi di cui all' articolo 8 della presente legge, nonché la dicitura che trattasi di iniziative riservate esclusivamente agli associati.
Resta fermo l' obbligo dell' osservanza di quanto previsto dall' ultimo comma dell' articolo 4 della presente legge in materia di garanzia assicurativa.
Le associazioni senza scopo di lucro aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali ed operanti a livello regionale o locale, devono avvalersi, per l' organizzazione e la vendita di viaggi, di agenzie di viaggio e turismo autorizzate.
Gli enti e le associazioni di cui al comma precedente possono organizzare ed effettuare, in relazione alle proprie finalità statutarie e in conformità alle norme del regolamento di esecuzione, gite occasionali di durata non superiore ai tre giorni, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.
Non sono soggetti alle norme di cui alla presente legge i viaggi e soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell' ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali. >>