LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 1985, n. 15

Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale nelle elezioni provinciali e comunali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/1985
Materia:
110.05 - Elezioni

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata implicitamente da art. 2, comma 1, L. R. 57/1993
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 1993, n. 284, l' illegittimita' costituzionale del primo comma nella parte in cui consente per le elezioni provinciali la presentazione di liste, senza alcuna sottoscrizione, da parte di partiti o gruppi politici che, nell' ultima elezione, abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel Consiglio regionale.
2Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 57/1993
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 2, comma 1, L. R. 57/1993
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.