Art. 6
L' onere di lire 600 milioni previsto dal precedente articolo 2 fa carico al capitolo 7707 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 il cui stanziamento, in termini di competenza, pari a lire 300 milioni per l' anno 1985, viene, conseguentemente, elevato della differenza, pari a lire 300 milioni, per l' anno 1985.
A detto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Sul precitato capitolo 7707 viene, altresì, iscritto l' ulteriore stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal medesimo capitolo 1953.
Art. 7
Per le finalità previste dal precedente articolo 3, sono autorizzate le seguenti spese per l' anno 1985:
a) lire 2.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 700 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
L' onere previsto dal precedente comma, lettera a), fa carico al capitolo 7929 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.500 milioni per l' anno 1985.
A detto onere di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7888 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, terzo comma, e 21, primo comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 14/Rag. del 4 febbraio 1985.
L' onere previsto dal precedente primo comma, lettera b), fa carico al capitolo 7930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 700 milioni per l' anno 1985.
A detto onere di lire 700 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 (Rubrica n. 7 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente allo stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1984 e trasferito, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13/Rag. del 4 febbraio 1985;
- per le restanti lire 200 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >>, del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7930 viene, altresì, iscritto l' ulteriore stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal medesimo capitolo 1953.
Art. 8
Gli oneri previsti dal
primo comma dell' articolo 31 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, così come sostituito dal primo comma del precedente articolo 4, fanno carico al capitolo 7888 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale, per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, trasferito ai sensi degli articoli 6, terzo comma, e 21, primo comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 14/Rag. del 4 febbraio 1985, presenta sufficiente disponibilità.
Art. 9
Per le finalità previste dal precedente articolo 5 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1985.
L' onere previsto dal precedente comma fa carico al capitolo 7931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1985.
A detto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7888 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, terzo comma, e 21, primo comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 14/Rag. del 4 febbraio 1985.