LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 aprile 1985, n. 14

Provvidenze per favorire la ricerca e l' attività estrattiva delle pietre ornamentali per la valorizzazione del settore marmifero nella regione Friuli - Venezia Giulia e modificazioni all' articolo 31 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/1985
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

CAPO I
 Provvidenze per favorire la valorizzazione
del settore delle pietre ornamentali
Art. 1
 Finalità
Il presente Capo ha lo scopo di favorire la ricerca e la valorizzazione delle pietre ornamentali comprese nella seconda categoria dell' articolo 2 del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni, presenti nel territorio regionale, e di contribuire in tal modo allo sviluppo delle zone montane e collinari nonché dell' artigianato e delle piccole e medie industrie del settore.
Art. 2
 Provvidenze per ricerche ed indagini
a totale carico della Regione
Per le finalità previste dalla legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 26 ottobre 1976, n. 57, limitatamente al settore delle pietre ornamentali, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1985.
Art. 3
 Contributi per le spese di ricerca, preparazione
e risistemazione del giacimento
Al fine di promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alla ricerca, alla preparazione, alla coltivazione, nonché alla risistemazione dei giacimenti di pietre ornamentali nel territorio regionale, mediante l' impiego di moderni mezzi di lavoro e con adeguati programmi di ricerca, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per:
a) studi e rilievi di dettaglio geominerari, topografici, geofisici e geochimici;
b) lavori di ricerca mediante opere stradali, sbancamento ed asporto di inerti, scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;
c) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d' aria, di mezzi d' opera, di perforazione, di sollevamento, trasporto ed estrazione, di eduzione dell' acqua, di ventilazione e simili, nonché loro ampliamento e rammodernamento, costruzioni per gli altri servizi inerenti alla ricerca ed impianti igienico - sanitari;
d) prove di trattamento ed impianti pilota per nuove tecnologie nella lavorazione delle pietre ornamentali, sempre di provenienza regionale;
e) altri lavori necessari al compimento dell' attività estrattiva, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili, nonché per il ripristino delle condizioni ambientali originarie e/o il recupero di condizioni ambientali soddisfacenti rispetto a quelle originarie;
f) ogni altro intervento connesso con l' attività di ricerca, di preparazione del giacimento alla coltivazione e di risistemazione del giacimento.

I contributi possono essere concessi ai titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 16 agosto 1974, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, per la coltivazione di giacimenti di pietre ornamentali.
Le istanze, corredate di una relazione tecnico - finanziaria, dei programmi di lavoro e dei preventivi di spesa, devono essere inoltrate alla Direzione regionale dell' industria e devono essere istruite secondo la procedura della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Direzione regionale dell' industria, su parere del Comitato regionale delle miniere e delle cave, potrà avvalersi - per indagini, valutazioni, prospezioni e controlli sulle istanze - dell' opera degli organismi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1976, n. 57.
Per quanto non previsto vale quanto stabilito dalla legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO II
 Modificazioni e rifinanziamento
di norme di legge in materia mineraria
Art. 4
 Modificazioni all' articolo 31
della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70
Il primo comma dell' articolo 31 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, viene sostituito dal seguente:
<< Al fine di consolidare l' attività della miniera piombo - zincifera di Cave del Predil attraverso il sostegno della ricerca per la successiva coltivazione, nelle more dell' operatività della legge 6 ottobre 1982, n. 752, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla SAMIM SpA un contributo straordinario in conto capitale fino alla misura del 60 per cento delle spese che la Società stessa ha sostenuto e sosterrà - dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1984 - per gli interventi previsti dall' articolo 9 della legge citata e dall' articolo 6 della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni. >>.

Ai fini della determinazione dell' entità del contributo da erogare ai sensi del primo comma dell' articolo 31 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, così come sostituito con il precedente comma, si terrà conto della somma già liquidata alla SAMIM SpA ai sensi del citato articolo 31 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.
Art. 5
 Rifinanziamento del Capo II
della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38
Al fine di favorire ed agevolare la ricerca mineraria di mineralizzazioni a solfuri misti in vista della successiva coltivazione nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai sensi del Capo II della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in conto capitale fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
CAPO III
 Norme finanziarie e norma finale
Art. 6
 
L' onere di lire 600 milioni previsto dal precedente articolo 2 fa carico al capitolo 7707 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 il cui stanziamento, in termini di competenza, pari a lire 300 milioni per l' anno 1985, viene, conseguentemente, elevato della differenza, pari a lire 300 milioni, per l' anno 1985.
A detto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Sul precitato capitolo 7707 viene, altresì, iscritto l' ulteriore stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal medesimo capitolo 1953.
Art. 7
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 3, sono autorizzate le seguenti spese per l' anno 1985:
a) lire 2.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 700 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

L' onere previsto dal precedente comma, lettera a), fa carico al capitolo 7929 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.500 milioni per l' anno 1985.
A detto onere di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7888 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, terzo comma, e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 14/Rag. del 4 febbraio 1985.
L' onere previsto dal precedente primo comma, lettera b), fa carico al capitolo 7930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 700 milioni per l' anno 1985.
A detto onere di lire 700 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 (Rubrica n. 7 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente allo stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1984 e trasferito, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13/Rag. del 4 febbraio 1985;
- per le restanti lire 200 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >>, del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7930 viene, altresì, iscritto l' ulteriore stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal medesimo capitolo 1953.
Art. 8
 
Gli oneri previsti dal primo comma dell' articolo 31 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, così come sostituito dal primo comma del precedente articolo 4, fanno carico al capitolo 7888 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale, per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, trasferito ai sensi degli articoli 6, terzo comma, e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 14/Rag. del 4 febbraio 1985, presenta sufficiente disponibilità.
In relazione al disposto di cui al primo comma del precedente articolo 4, vengono abrogati il quarto, quinto e sesto comma dell' articolo 80 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.
Art. 9
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 5 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1985.
L' onere previsto dal precedente comma fa carico al capitolo 7931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1985.
A detto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7888 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, terzo comma, e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 14/Rag. del 4 febbraio 1985.
Art. 10
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.