LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 1985, n. 11

Modifica di alcune disposizioni contenute nel Capo IV della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, recante << Norme per l' attuazione dei sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/03/1985
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 1
 
All' ultimo comma dell' articolo 13 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, la locuzione << entro tre anni >> è sostituita dalla locuzione << entro cinque anni >>.
Art. 2
 
L' articolo 24 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è sostituito dal seguente:
<< Art. 24
 
I contributi in conto capitale di cui al precedente articolo 22 saranno corrisposti per le seguenti iniziative:
a) costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti di acquacoltura e di incubazione nonché delle connesse strutture aziendali per la conservazione di attrezzature e di mangimi e di quelle necessarie per la conservazione, la valorizzazione e la commercializzazione delle produzioni;
b) sistemazione e miglioramento degli impianti fissi e mobili di cattura, ossigenazione, depurazione e stabulazione in valli, stagni e altri bacini idonei all' acquacoltura;
c) costruzione di impianti per la riproduzione e selezione delle specie suscettibili di allevamento in acqua dolce e salmastra;
d) acquisto di macchinari ed attrezzature per gli impianti di cui ai punti precedenti. >>.


Art. 3
 
L' articolo 25 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, come modificato ed integrato dall' articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è sostituito dal seguente:
<< Art. 25
 
I contributi di cui al precedente articolo 24 potranno essere corrisposti nelle seguenti percentuali:
1) fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile a favore di cooperative agricole, consorzi di cooperative agricole e associazioni di produttori;
2) fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile a favore di imprenditori singoli od associati, ancorché non iscritti all' Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
3) fino ad un massimo del 35 per cento della spesa ammissibile a favore di società esercenti l' agricoltura e/o l' acquacoltura.

I contributi di cui ai punti 2) e 3) del comma precedente sono aumentati del 10% per le zone classificate montane.
I contributi di cui al precedente primo comma non potranno superare l' importo di lire 300 milioni per i soggetti di cui al punto 1); lire 250 milioni per i soggetti di cui al punto 2) e lire 150 milioni per i soggetti di cui al punto 3).
I contributi di cui ai precedenti commi possono aggiungersi alle provvidenze accordate dalla Comunità Economica Europea, in base ai regolamenti della stessa e nei limiti previsti dai medesimi e possono essere concessi anche se le opere siano iniziate prima dell' entrata in vigore della presente legge, purché in epoca posteriore alla data dell' avviso di ricevimento della domanda da parte della Commissione della Comunità. >>.

Art. 4
 
In via di interpretazione autentica, l' autorizzazione di cui all' articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 42, non è richiesta per la realizzazione o l' ampliamento di impianti di acquacoltura.