LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 agosto 1985, n. 46

Interpretazione autentica in materia di edilizia abitativa.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1985
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
 
In via di interpretazione autentica degli articoli 83 e 95 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, l' ipoteca, di importo pari all' anticipazione concessa, può essere iscritta in favore della Regione, o successivamente postergata al 2 grado, a prescindere da qualsiasi preventiva valutazione di capienza del valore dell' immobile offerto in garanzia.
All' articolo 120 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:
<< Il riparto dell'ipoteca iscritta in favore della Regione, ai sensi dei precedenti articoli 83 e 95, tra i singoli alloggi e relative pertinenze, ha luogo con atto volontario unilaterale, prima della liquidazione finale delle anticipazioni concesse. >>.

Art. 2
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.