LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 1985, n. 34

Modifica degli articoli 32 e 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, concernente: << Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  10/08/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 1
 
L' articolo 32 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, è sostituito dal seguente:
<< Art. 32
 
Fermo restando il disposto degli articoli 9, ultimo comma, 10 e 11 della legge 30 marzo 1971, n. 118, contro il giudizio della Commissione sanitaria di prima istanza, di cui al precedente articolo 31, l' interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale competente, costituita presso l' Unità sanitaria locale << Triestina >> per i ricorsi avverso il giudizio delle Commissioni della Unità sanitaria locale << Triestina >> e << Goriziana >>, presso le Unità sanitarie locali << Udinese >> e << Pordenone >> per i ricorsi avverso i giudizi delle Commissioni operanti rispettivamente negli ambiti provinciali di Udine e Pordenone.
Le Commissioni sanitarie regionali di cui al comma precedente sono nominate dalla Giunta regionale e sono composte:
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente di una Unità sanitaria locale, in veste di Presidente;
- da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o igiene ovvero, ancora, in altra disciplina affine;
- da altro medico.

La segreteria della Commissione è affidata ad un dipendente dell' Unità sanitaria locale di posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo ed ha sede presso il settore competente alla trattazione degli affari di medicina legale dell' Unità sanitaria locale di pertinenza.
Per l' espletamento degli eventuali accertamenti clinici la Commissione si avvale delle strutture tecniche delle Unità sanitarie locali.
Gli oneri del funzionamento di ciascuna Commissione regionale fanno carico alla quota del fondo sanitario assegnata all' Unità sanitaria locale presso cui opera la Commissione medesima. >>.

I ricorsi avverso il giudizio della Commissione sanitaria di prima istanza, presentati a partire all' 1 gennaio 1984 sono di competenza delle commissioni sanitarie regionali di cui al primo comma del presente articolo. Sino alla nomina degli organismi suindicati continuerà ad operare, nell' attuale composizione, la Commisione regionale, già costituita alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della normativa, altresì, vigente a tale data.
Art. 2
 
L' articolo 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 è sostituito dal seguente:
<< Art. 43
 
Ai componenti delle Commissioni sanitarie considerate dal presente Titolo, ad eccezione di quella di cui all' articolo 29, competono i compensi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
Ai componenti competono, oltre al trattamento di cui al precedente comma, un compenso di lire 3.000 per ogni soggetto visitato e di lire 5.000 per visite domiciliari, nonché il rimborso delle spese di viaggio e l' indennità di missione se e in quanto dovuti.
I compensi di cui ai commi precedenti competono altresì al personale del Servizio sanitario regionale che sia componente o segretario delle medesime Commissioni solo se le prestazioni dell' attività sia stata svolta fuori del normale orario di lavoro o comunque con carico di recupero. >>

Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.