Art. 1
Finalità
La Regione Friuli - Venezia Giulia concorre, con gli interventi previsti dalla presente legge, all' attuazione dei programmi di potenziamento e sviluppo delle attività nel settore dell' informatica nel Friuli - Venezia Giulia, in relazione alla sua particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico ed economico.
Art. 2
Partecipazione azionaria
all' << Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA >>
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere e/o acquistare azioni dell' << Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA >> sino alla concorrenza di lire 960 milioni.
Art. 3
Progetti di ricerca applicata
nel settore dell' informatica
Al fine di concorrere al potenziamento e allo sviluppo delle attività nel settore dell' informatica, i contributi di cui al Cap. VII della
legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall'
articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, sono concessi, nelle misure e con le modalità ivi previste, anche ad imprese, società, consorzi, nonché a centri di ricerca, operanti nel predetto settore, per la realizzazione di significativi programmi di ricerca, applicazione e sviluppo di tecnologie e prodotti informatici e di sistemi informativi, anche avviata a partire dal 1 gennaio 1985, nonché per l' impianto, l' ampliamento e/o il funzionamento nel periodo di iniziale sviluppo, di laboratori e centri destinati a tale attività.
Art. 4
Progetti speciali finalizzati
Art. 5
Norma finanziaria
Per le finalità previste dal precedente articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 960 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Direzione regionale dei Servizi amministrativi - Categoria XII - il capitolo 6856 con la denominazione: << Sottoscrizione e/o acquisto di azioni dell' " Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA " >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 960 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> del precitato stato di previsione.
Art. 6
Norma finanziaria
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7936 con la denominazione: << Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata e di innovazione tecnologica - fondi regionali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 7936 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Art. 7
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.