LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 luglio 1985, n. 27

Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente << Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/07/1985
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione

Art. 1
 
L' articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 Ruolo della Regione e delle Province
Soggetto della programmazione regionale è la Regione.
La programmazione regionale è esercitata, nell' ambito delle rispettive competenze, dagli Organi regionali.
La Giunta regionale assicura la rispondenza dei singoli interventi agli indirizzi ed obiettivi della programmazione e propone i provvedimenti necessari a garantire l' organica attuazione del piano regionale di sviluppo.
Ai fini della programmazione regionale - e in attesa della riforma delle autonomie locali - la Regione riconosce alle Province funzione di coordinamento in materia di programmazione economica e sociale e di pianificazione territoriale e garantisce la loro collaborazione in sede di predisposizione del Piano regionale di sviluppo. >>

Art. 2
 
Al secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, le parole << oltre che del concorso degli Enti locali >> sono soppresse.
Art. 3
 
Il terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Nell' ultimo anno di ogni legislatura la Giunta regionale presenta, unitamente all' aggiornamento del Piano regionale di sviluppo di cui al precedente comma, un rapporto quinquennale di verifica nel quale si analizzano lo stato di attuazione e gli effetti degli interventi previsti dai piani triennali approvati nel corso della legislatura stessa. >>

Art. 4
 
Il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Il piano regionale di sviluppo:
a) definisce un quadro economico e finanziario di riferimento, basato sull' analisi della situazione economica e sociale della Regione e sulla stima delle risorse disponibili per l' intervento del triennio, con specifica considerazione per le risorse proprie della Regione, per le risorse derivabili da programmi dello Stato, ivi compresi i contributi speciali assegnati ai sensi dell' articolo 50 dello Statuto, e per le risorse degli Enti che concorrono all' attuazione del piano;
b) indica gli obiettivi e le azioni programmatiche generali e specifiche, necessarie al loro perseguimento;
c) determina gli interventi da compiere in attuazione delle scelte programmatiche e li inquadra nei progetti di intervento e nei programmi di cui al successivo articolo 6;
d) stabilisce la destinazione delle risorse finanziarie stimate, ripartendole tra i progetti di intervento ed i programmi di attività, ovvero collocandole nel Fondo intersettoriale per nuovi interventi, di cui al successivo articolo 7. >>


Art. 5
 
L' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
 Progetti e programmi
Per l' impostazione di iniziative di prioritaria rilevanza per il conseguimento dei fondamentali obiettivi di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale, la Giunta regionale promuove l' elaborazione di progetti d' intervento a carattere settoriale o intersettoriale relativi all' intero territorio regionale o a singole parti di esso.
I progetti di cui al precedente comma, con diretto riferimento alle risorse finanziarie da impegnare, analizzano gli effetti che si prevede di conseguire, stabiliscono i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi ed individuano l' assetto organizzativo ed i compiti specifici delle strutture operative e dei soggetti interessati all' attuazione.
Gli interventi non compresi in specifici progetti sono inquadrati in programmi di attività che definiscono l' entità delle risorse finanziarie, le modalità della loro utilizzazione ed i corrispondenti strumenti operativi. >>

Art. 6
 
L' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 7
 Fondo intersettoriale per nuovi interventi
Quando nell' arco temporale del piano regionale di sviluppo sono compresi esercizi finanziari appartenenti alla legislatura successiva a quella da cui il piano stesso decorre, le risorse finanziarie stimate per tali esercizi, che non siano destinate alla prosecuzione o al completamento di progetti e programmi già in atto o avviati durante la legislatura in corso, vengono di norma collocate in uno speciale fondo, denominato Fondo intersettoriale per nuovi interventi, ai fini della loro utilizzazione per il finanziamento di nuovi progetti e programmi, da determinare nell' ambito del primo piano triennale della legislatura successiva. >>

Art. 7
 
L' articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 Nota programmatica
Di massima entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale approva le linee di indirizzo generale per l' aggiornamento del piano regionale di sviluppo con riferimento all' evoluzione della situazione economica regionale ed allo stato di attuazione del piano regionale di sviluppo in vigore e fissa i criteri prioritari per l' utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili nel successivo triennio.
Le linee ed i criteri di cui al precedente comma formano oggetto di una nota programmatica che viene presentata al Consiglio regionale e costituisce la premessa per le consultazioni che la Giunta regionale promuove con le Province. >>

Art. 8
 
L' articolo 9 della legge regionale 24 gennaio 1981 n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 Trasmissione al Consiglio regionale e approvazione del
piano regionale di sviluppo
La proposta del piano regionale di sviluppo viene approvata dalla Giunta regionale, tenuto conto degli elementi emersi in sede di consultazione, ed è trasmessa al Consiglio regionale per essere esaminata unitamente al disegno di legge relativo al bilancio pluriennale e al bilancio annuale di previsione, che del piano regionale di sviluppo costituiscono la proiezione finanziaria.
Il piano regionale di sviluppo è approvato dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio pluriennale ed al bilancio annuale di previsione e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. >>

Art. 9
 
Il primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Il piano regionale di sviluppo ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per le attività proprie della Regione, degli Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione, dagli Enti locali per le funzioni delegate dalla Regione e di ogni altro soggetto operante sul territorio regionale ai fini della concessione di finanziamenti regionali. >>

Art. 10
 
L' articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 11
 Ufficio di piano e Comitati interassessorili
L' Ufficio di piano assiste la Giunta regionale nel coordinamento delle attività connesse alla formazione del piano regionale di sviluppo e provvede, con le modalità definite dalla Giunta stessa, all' elaborazione dei relativi documenti.
L' Ufficio di piano collabora altresì con le competenti strutture dell' Amministrazione regionale per l' elaborazione dei progetti di intervento e dei programmi di attività di cui al precedente articolo 6 e ne verifica l' attuazione.
Per l' impostazione dei progetti e dei programmi del piano regionale di sviluppo la Giunta regionale può avvalersi dei Comitati interassessorili di cui all' articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e delle strutture amministrative di coordinamento ad essi corrispondenti. >>

Art. 11
 
L' articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 Coordinamento con le leggi regionali 24 luglio 1982,
n. 45 e 24 gennaio 1983, n. 11
Per l' elaborazione dei progetti organici di sviluppo di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 11 della presente legge.
Le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, sono abrogate.
Al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, le parole << ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6, terzo comma, lettera b), della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 >> sono sostituite dalle parole << ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. >>

Art. 12
 
L' articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 Funzione programmatoria delle Province
Le Province esercitano la funzione di coordinamento in materia di programmi economici e sociali loro riconosciuta ai sensi dell' ultimo comma del precedente articolo 2, provvedendo a raccogliere e ad armonizzare le indicazioni e le proposte degli Enti locali dei rispettivi territori.
Nell' esercizio di tale funzione le Province predispongono specifici progetti, elaborati in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 72.
I progetti di cui al precedente comma sono trasmessi all' Ufficio di piano che ne cura l' istruttoria ai fini dell' inserimento nella proposta di Piano regionale di sviluppo.
Sono fatte salve le competenze che in materia di piani e di programmi la legislazione vigente affida alle Comunità montane e alla Comunità collinare.
Con successiva legge regionale saranno determinati i criteri per l' esercizio, da parte delle Province, della funzione di coordinamento in materia di pianificazione territoriale. >>

Art. 13
 
L' articolo 14 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 14
 Scambio di dati e informazioni tra l' Ufficio di piano e
le Province
L' Ufficio di piano fornisce alle Province ogni utile elemento conoscitivo per la predisposizione dei progetti di cui al precedente articolo.
Le Province sono tenute a fornire all' Ufficio di piano tutte le informazioni e i dati necessari ai fini degli adempimenti istruttori previsti per l' inserimento dei progetti da esse predisposti nella proposta di Piano regionale di sviluppo. >>

Art. 14
 
All' ultimo comma dell' articolo 20 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, la proposizione: << Di esso tiene conto l' Ufficio di piano nella predisposizione della relazione programmatica generale >> è soppressa.
Art. 16
 
L' articolo 23 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 23
 Compiti della Direzione regionale del bilancio e della
programmazione
In attesa della legge di riforma dell' amministrazione regionale, che prevederà l' istituzione dell' Ufficio di piano, i compiti assegnati a questo organismo dalla presente legge sono svolti dalla Direzione del bilancio e della programmazione che, per il loro espletamento, potrà avvalersi della consulenza di esperti di alta qualificazione nelle discipline inerenti alla attività di programmazione.
La Direzione del bilancio e della programmazione potrà inoltre promuovere lo svolgimento di studi, indagini e ricerche volte all' acquisizione di conoscenze su aspetti e problemi determinati dalla realtà sociale, economica e territoriale della regione, di particolare rilevanza ai fini dell' elaborazione degli interventi di piano, avvalendosi a tal fine della collaborazione di esperti, istituti e centri di ricerca specializzati.
Per l' acquisizione tempestiva di informazioni e dati su fenomeni specifici e problematiche limitate all' ambito degli interventi di competenza regionale mediante rilevazioni dirette e sondaggi, potranno essere affidati in via straordinaria incarichi di durata non superiore a tre mesi, nel numero massimo di dieci unità per ogni singola rilevazione.
Per le finalità del presente articolo, l' Amministrazione regionale potrà stipulare apposite convenzioni, previa deliberazione della Giunta regionale. >>

Art. 17
 
L' articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 25
 Disposizioni finali
Le disposizioni di cui alla legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, sono abrogate.
Il Comitato regionale economico - sociale di cui alla legge 20 agosto 1968, n. 29, è soppresso.
Il Comitato degli Assessori per la programmazione economica e la pianificazione urbanistica di cui all' articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1970, n. 35, è soppresso.
I richiami della normativa all' Organo di cui al comma precedente dovranno intendersi riferiti per materia ai Comitati interassessorili di cui al terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12. >>

Art. 18
 
Gli articoli 26 e 27 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, sono soppressi.
Art. 19
 
Gli oneri previsti dal terzo comma dell' articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1981, n. 7, così come sostituito con il precedente articolo 16, fanno carico al capitolo 3652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità e la cui denominazione viene così modificata: << Compensi ad esperti, enti e istituti per consulenze ed indagini in materia di programmazione, nonché a personale estraneo all'Amministrazione regionale per lo svolgimento di rilevazioni dirette. >>