<< Art. 23
Compiti della Direzione regionale del bilancio e della
programmazione
In attesa della legge di riforma dell' amministrazione regionale, che prevederà l' istituzione dell' Ufficio di piano, i compiti assegnati a questo organismo dalla presente legge sono svolti dalla Direzione del bilancio e della programmazione che, per il loro espletamento, potrà avvalersi della consulenza di esperti di alta qualificazione nelle discipline inerenti alla attività di programmazione.
La Direzione del bilancio e della programmazione potrà inoltre promuovere lo svolgimento di studi, indagini e ricerche volte all' acquisizione di conoscenze su aspetti e problemi determinati dalla realtà sociale, economica e territoriale della regione, di particolare rilevanza ai fini dell' elaborazione degli interventi di piano, avvalendosi a tal fine della collaborazione di esperti, istituti e centri di ricerca specializzati.
Per l' acquisizione tempestiva di informazioni e dati su fenomeni specifici e problematiche limitate all' ambito degli interventi di competenza regionale mediante rilevazioni dirette e sondaggi, potranno essere affidati in via straordinaria incarichi di durata non superiore a tre mesi, nel numero massimo di dieci unità per ogni singola rilevazione.
Per le finalità del presente articolo, l' Amministrazione regionale potrà stipulare apposite convenzioni, previa deliberazione della Giunta regionale. >>