CAPO I
Attribuzione e compiti della Regione
Art. 4
Competenze della Regione
Alla Regione compete:
a) la predisposizione e l' aggiornamento del Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con l' osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli 5, 6 e 8;
b) l' individuazione, sentiti i Comuni interessati delle zone idonee in cui realizzare gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, nonché la valutazione dell' impatto ambientale;
c) l' esame ed approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di smaltimento;
d) promuovere la costituzione, anche coattiva, di Consorzi fra Comuni, con l' eventuale partecipazione delle Comunità Montane o collinari, delle Province e di imprese singole od associate;
e) l' autorizzazione ad enti ed imprese singole ed associate ad:
1) effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi o dalla propria attività;
2) effettuare lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e pericolosi;
3) installare e gestire discariche ed impianti di smaltimento dei rifiuti approvati ai sensi della precedente lettera c);
f) la trasmissione al Comitato interministeriale, di cui all' articolo 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, dei dati statistici rilevati ai sensi dell' ultimo comma degli articoli 3 e 11 del citato DPR 10 settembre 1982, n. 915 e delle informazioni inerenti la situazione dello smaltimento dei rifiuti;
g) l' emanazione di norme tecniche e regolamentari per la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento e delle discariche controllate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché per stabilire le procedure di controllo e di autorizzazione e per favorire il riciclo e la riutilizzazione dei rifiuti;
h) determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell' impianto ed il recupero dell' area interessata; definire le caratteristiche dei registri di carico e scarico e relativa modulistica;
i) stabilire criteri generali e metodi ottimali per lo smaltimento dei rifiuti speciali per i quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi.
Le norme tecniche e regolamentari sono approvate con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale e previo parere favorevole del Comitato tecnico regionale, integrato come previsto dal successivo articolo 11, secondo comma.
Art. 5
Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti
Contenuti
Il Piano regionale organizza i servizi di smaltimento dei rifiuti nell' ambito del territorio regionale, al fine di assicurare, in via prioritaria, la difesa igienico - sanitaria delle popolazioni e la tutela ambientale, nonché favorire il recupero e la trasformazione dei rifiuti e la gestione economica ottimale dei servizi stessi.
In linea con i contenuti di cui all'
articolo 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, esso deve: indicare gli ambiti del territorio regionale entro i quali si dovranno realizzare le discariche e gli impianti per lo smaltimento; definire le caratteristiche tecniche in relazione ai fabbisogni prevedibili in un decennio; stabilire l' ampiezza delle aree in funzione dei bacini di raccolta, promuovendo la costituzione dei relativi Consorzi fra Comuni con l' eventuale partecipazione di Comunità montane o collinari, delle Province e/o di imprese singole ed associate.
Il Piano regionale si articola nelle sezioni:
1) rifiuti urbani ed assimilabili, materiali inerti e residui degli effluenti;
2) rifiuti delle attività produttive e dei veicoli a motore, natanti minori, rimorchi e simili;
3) rifiuti tossici, nocivi ed ospedalieri.
Art. 6
Elementi del Piano regionale
Il piano regionale è costituito da:
1) relazione illustrativa che individui gli obiettivi specifici sia generali che zonali e delinei i criteri programmatici di intervento. Tale relazione è redatta annualmente;
2) determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi, nonché per la realizzazione di discariche o di piattaforme specializzate per i rifiuti speciali o tossici e nocivi prodotti da terzi;
3) indicazione delle aree da adibire a centrali di raccolta per la demolizione, l' eventuale recupero di parti e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché natanti minori, fuori uso e loro parti;
4) rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala opportuna al fine di evidenziare i contenuti del Piano regionale;
5) norme di attuazione comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare l' efficacia ed il rispetto dei contenuti del Piano;
6) individuazione della quantità e qualità dei rifiuti da smaltire, nonché delle possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia;
7) indicazione, per ogni ambito territoriale considerato, dei sistemi di smaltimento ritenuti ottimali in relazione al tipo ed alla quantità dei rifiuti.
Art. 7
Convenzioni
I Comuni, sede di impianti di smaltimento di rifiuti provenienti anche da altri Comuni, hanno titolo ad essere risarciti dei relativi disagi mediante la corresponsione, da parte del gestore dell' impianto, di un canone annuo da stabilire mediante apposita convenzione sottoposta all' approvazione dell' Assessore regionale ai lavori pubblici.
Art. 8
Procedure per la formazione
ed approvazione del Piano regionale
Il Piano regionale, anche eventualmente limitato ad una o più delle sezioni indicate al precedente articolo 5, è predisposto a cura della Direzione regionale dei lavori pubblici, sentite le Direzioni regionali del bilancio e della programmazione, dell' industria, dell' artigianato e cooperazione, dell' igiene e sanità e dell' agricoltura.
Sullo schema di Piano, predisposto dalla Direzione regionale dei lavori pubblici precitata, sono sentiti i Comuni, loro Consorzi e le Comunità montane e collinari che trasmettono alle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti le proprie osservazioni entro due mesi dalla richiesta.
Entro i successivi tre mesi, le Amministrazioni provinciali, in base ad una valutazione delle osservazioni pervenute ai sensi del precedente comma, esprimono il proprio parere sullo schema di Piano da assumersi con deliberazioni del Consiglio provinciale.
Trascorsi inutilmente i termini predetti, i pareri s' intendono resi favorevolmente.
Il Piano regionale, eventualmente rielaborato sulla base delle indicazioni degli enti consultati, viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e previo parere favorevole del Comitato tecnico regionale integrato come previsto dall' articolo 11.
Il Piano approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Piano regionale ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in tutto o in parte in ogni tempo quando sopravvengono importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo od integrarlo, sia in modo globale, attraverso una variante di carattere generale, sia per le singole sezioni come indicate nel precedente articolo 5.
Le procedure per la revisione o per le modifiche sono quelle previste per l' approvazione del Piano stesso.
La Direzione regionale dei lavori pubblici predisporrà entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull' attuazione del Piano che verrà sottoposta alla Commissione consiliare competente.
Art. 9
Effetti del Piano regionale
Le prescrizioni normative, contenute nel Piano, assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano attività disciplinate dalla presente legge.
Nella concessione dei contributi regionali per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, si deve tener conto dei criteri di carattere programmatico e delle indicazioni di ordine prioritario contenuti nel Piano regionale.
Art. 10
Attribuzioni e compiti
delle Direzioni regionali
La Direzione regionale dei lavori pubblici, sentite le Direzioni regionali dell' igiene e sanità, dell' industria, dell' artigianato e cooperazione, dell' agricoltura e del bilancio e programmazione, promuove e cura:
a) la predisposizione, l' aggiornamento e le modifiche anche di singole parti del Piano regionale, in caso di mutate esigenze o di diverse necessità ed in relazione alle iniziative delle altre Direzioni regionali o di enti pubblici e privati;
b) gli studi e le ricerche per la razionale organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento e relativi recuperi;
c) la promozione degli studi connessi con la riduzione della produzione di rifiuti e del loro recupero;
d) la regolamentazione della costruzione e gestione delle discariche controllate;
e) la promozione degli studi connessi con la sezione del Piano regionale concernente lo smaltimento dei rifiuti, di cui all' articolo 5, terzo comma, punto 1);
f) l' approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, anche se vengono gestiti dagli stessi produttori di rifiuti;
g) l' accertamento dei requisiti tecnici necessari per lo svolgimento della specifica attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e l' idoneità del sito interessato dagli impianti per il trattamento, lo stoccaggio provvisorio o definitivo.
La Direzione regionale dell' igiene e sanità, sentite le Direzioni regionali citate nel primo comma, promuove e cura:
a) l' elaborazione delle norme tecniche per le varie fasi connesse con lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
b) il coordinamento dell' attività delle UUSSLL;
c) il parere di conformità dei regolamenti comunali alle norme vigenti sotto l' aspetto igienico - sanitario;
d) la promozione degli studi connessi con la sezione del Piano regionale concernente lo smaltimento dei rifiuti di cui all' articolo 5, terzo comma, punto 3.
Le Direzioni regionali dell' industria, dell' artigianato e cooperazione, sentite le Direzioni regionali citate nel primo comma, promuovono e curano:
a) l' elaborazione di norme tecniche per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi, che per quantità o qualità non siano dichiarati assimilabili a quelli urbani;
b) la promozione degli studi connessi con la sezione del Piano regionale concernente lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di cui all' articolo 5, terzo comma, punto 2.
Art. 11
Parere del Comitato tecnico regionale integrato
Tutti i progetti e loro varianti sostanziali relativi ad impianti di smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, sono sottoposti all' esame del Comitato tecnico regionale integrato, che esprime parere anche sull' idoneità dell' area prescelta per la realizzazione dell' impianto, valutando il relativo impatto ambientale di cui al successivo articolo 12.
Per l' esame dei progetti di cui al presente articolo, la competente sezione del Comitato tecnico regionale è integrata da quattro esperti di cui il primo, un geologo ed il secondo, un ingegnere sanitario, sono designati dall' Assessore ai lavori pubblici mentre il terzo, un medico igienista, ed il quarto, un chimico, sono designati dall' Assessore all' igiene e sanità.
Alle riunioni possono essere invitati, di volta in volta, con voto consultivo, uno o più funzionari delle Direzioni regionali o Servizi autonomi, direttamente interessati all' individuazione delle aree.
Art. 12
Impatto ambientale
Il soggetto interessato deve presentare, assieme al progetto, una relazione tecnica per valutare l' impatto ambientale determinato dalla presenza dell' impianto di smaltimento, in rapporto alle caratteristiche della zona interessata ed alle scelte tecnologiche adottate per l' elaborazione del progetto, con particolare riguardo alla verifica della compatibilità dell' opera con gli obiettivi di tutela ecologica, condizioni climatiche e caratteristiche idrogeologiche del terreno.
Al fine di evitare o ridurre gli effetti negativi sull' impatto ambientale, il Piano regionale deve privilegiare quegli impianti che consentono il recupero delle aree degradate ed in particolare le cave dismesse anche se si trovano incluse negli ambiti di tutela ambientale.
Particolari direttive verranno emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, per il recupero di cave o di aree degradate all' interno degli ambiti di tutela ambientale.
Art. 13
Approvazione dei progetti riguardanti
gli impianti di smaltimento dei rifiuti
All' approvazione dei progetti di cui all' articolo 10, primo comma, lettera f), provvede l' Assessore regionale ai lavori pubblici.
Art. 14
Autorizzazioni
Le attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti di cui all' articolo 1 della presente legge, nonché quelle di trasporto e/o stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti tossici e nocivi sono soggette ad autorizzazione regionale.
Il rilascio dell' autorizzazione spetta all' Assessore regionale ai lavori pubblici.
Oltre alla documentazione prevista dal
DPR 10 settembre 1982, n. 915, alla domanda di autorizzazione devono essere allegati una dichiarazione del Sindaco attestante che l' intervento non contrasta con le previsioni dello strumento urbanistico vigente se l' area viene restituita all' originaria destinazione, la relazione tecnica ed altri pareri o nulla osta se necessari.
Del rilascio dell' autorizzazione è data comunicazione alla Provincia, al Comune o Comuni, o Comunità montane e collinari interessati ed all' Unità sanitaria locale, competente per territorio.
Le autorizzazioni per la raccolta e trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento e stoccaggio definitivo dei rifiuti tossici e nocivi, sono pubblicate integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione mentre le altre autorizzazioni sono pubblicate in forma sintetica.
Art. 15
Diffida, sospensione
e revoca dell' autorizzazione
Il contenuto dei provvedimenti di autorizzazione può essere modificato in qualsiasi tempo per il sopravvenire di nuove normative tecniche o per evitare ulteriori rischi o danni accertati in sede di controllo o per aggiornare le garanzie finanziarie.
Qualora venga rilevata l' inosservanza delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate o di ogni altra norma in materia, senza pregiudizio degli eventuali procedimenti per l' applicazione delle sanzioni penali od amministrative, secondo la gravità dei fatti, l' Assessore regionale ai lavori pubblici provvede:
- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;
- alla revoca dell' autorizzazione, in caso di reiterate violazioni alle prescrizioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per la tutela dell' ambiente.
Dei provvedimenti previsti dal presente articolo è data comunicazione agli enti di cui al quarto comma del precedente articolo.
Art. 16
Costituzione coattiva di Consorzi
I Comuni che saranno inseriti in un determinato bacino di raccolta, come previsto dal Piano regionale, devono conferire tutti i rifiuti urbani ed assimilabili all' impianto individuato dal Piano stesso, stipulando apposite convenzioni approvate dall' Assessore ai lavori pubblici. Nel caso in cui i Comuni interessati non siano in grado di stipulare le convenzioni di comune accordo, l' Amministrazione regionale promuove la costituzione coattiva dei Consorzi per questa finalità.
Dei Consorzi di cui al precedente comma possono far parte anche le Province e le Comunità montane e collinari.
Art. 17
Ordinanze contingibili ed urgenti
Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell' ambiente, il Presidente della Giunta regionale può ordinare, nei modi e nelle forme previste dall'
articolo 2 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti o, comunque, a speciali interventi al fine di rimuovere le situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o per l' ambiente.
È fatta salva la competenza del Sindaco, qualora emergano esigenze particolari che interessino il singolo Comune.
In tale caso, peraltro, qualora non vi provveda il Sindaco, spetta al Presidente della Giunta regionale disporre ai sensi del primo comma del presente articolo.
Art. 18
Discariche in mare
CAPO III
Attribuzioni e compiti dei Comuni
e loro Consorzi
Art. 20
Competenze dei Comuni
Ferme restando le competenze attribuite ai Comuni dal
DPR 10 settembre 1982, n. 915, agli stessi spetta:
a) individuare le aree necessarie alla realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti e provvedere alla loro inclusione nello strumento urbanistico secondo le indicazioni ed i tempi previsti dal Piano regionale per lo smaltimento dei vari tipi di rifiuti;
b) segnalare ogni anno, entro il mese di febbraio, le aree da adibire a centro di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili nonché natanti minori, fuori uso e loro parti;
c) provvedere in caso di inadempienze al risanamento ed al recupero delle aree delle discariche abbandonate o esaurite, ordinando ai proprietari dei terreni e/o in solido, con i gestori della discarica, l' esecuzione dei lavori entro un termine perentorio;
d) applicare le sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessoria previste dagli articoli 24 e 28 del DPR 10 settembre 1982, n. 915;
e) raccogliere e trasmettere alla Provincia entro il mese di gennaio di ogni anno tutti i dati inerenti i tipi ed i quantitativi dei rifiuti prodotti, trasportati, detenuti e trattati, nonché per i rifiuti tossici e nocivi, i dati relativi alla importazione ed esportazione e tutte le informazioni disponibili sullo smaltimento dei rifiuti;
f) provvedere, nel quadro della tutela ambientale e dell' assetto territoriale, agli interventi urgenti e necessari per la bonifica e ripristino delle aree degradate da irrazionali attività connesse con lo smaltimento dei rifiuti, in modo da restituire le stesse alle destinazioni previste dallo strumento urbanistico.
Qualora per l' inclusione delle aree di cui al precedente comma, lettera a), si renda necessario variare lo strumento urbanistico vigente, alla variante relativa si applica quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della
legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
In caso di inadempienza dei Comuni entro il termine fissato per l' individuazione delle aree, di cui al primo comma, lettera a), il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, fissa un termine perentorio di esecuzione, non superiore a sessanta giorni.
Qualora il Comune non provveda entro il termine stabilito, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario ad acta per il compimento degli atti necessari.
In caso d' inerzia delle Amministrazioni locali per l' esecuzione dei lavori di bonifica per il risanamento e recupero delle aree, di cui al primo comma, lettera c), la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.
Art. 21
Garanzie finanziarie
e adempimenti sostitutivi
La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal precedente articolo 4, lettera h), avviene mediante versamento alla Tesoreria del Comune nel quale è ubicato l' impianto o la discarica per lo smaltimento dei rifiuti. Il Comune, che deve provvedere al recupero ed al risanamento delle aree adibite a discarica dei rifiuti, esegue, qualora l' obbligato non vi provveda, gli interventi previsti dal precedente articolo 20, lettera c), rivalendosi sulla garanzia finanziaria.
In caso di inerzia del Comune provvede, in via sostitutiva, la Giunta regionale, con diritto di rivalsa verso l' inadempiente. A tal fine l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere del Comune un importo pari alle spese sostenute, fino alla concorrenza della garanzia finanziaria, fermo restando il credito per le eventuali eccedenze.
Art. 22
Adempimenti transitori dei Comuni
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono fornire alla Direzione regionale dei lavori pubblici l' elenco delle aree già adibite a centro di raccolta e demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché natanti minori, fuori uso e loro parti, con l' indicazione della località del centro, della superficie dell' area, nonché del nominativo del relativo proprietario e/o conduttore.
Nella prima applicazione della presente legge ed in attesa dell' approvazione del Piano regionale, l' Assessore ai lavori pubblici individua i Comuni viciniori agli impianti tecnologici per lo smaltimento dei rifiuti che dovranno utilizzare i predetti impianti sino alla saturazione delle relative normali potenzialità operative calcolate per un turno di lavoro non inferiore a 50 ore alla settimana.
Art. 23
Chiusura e bonifica
delle discariche non controllate
I sindaci competenti per territorio dispongono, con ordinanza, la chiusura delle discariche non controllate e l' esecuzione delle bonifiche necessarie.
Ove gli interessati non si uniformino all' ordinanza, ovvero non ne rispettino le prescrizioni, il Comune interviene mediante esecuzione coatta, con diritto di rivalsa.
In caso di inerzia delle Amministrazioni locali la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, fermo restando il diritto di rivalsa verso gli inadempienti.
Art. 24
Contributi regionali
per gli interventi di bonifica
Per gli interventi di bonifica e/o recupero ambientale come previsti dall' articolo 20, lettera c), e che richiedano operazioni particolarmente impegnative rispetto a quelle ordinarie e che non trovano copertura nelle garanzie finanziarie, i Comuni ed i Consorzi o le Comunità montane e collinari, nei cui territori devono eseguirsi i suddetti interventi, possono avanzare motivata e documentata richiesta di contributo regionale.
Per il finanziamento di cui al precedente comma, la Giunta regionale approva il riparto di detti contributi che possono essere assegnati in conto capitale sino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, fermo il diritto dell' Amministrazione regionale al recupero delle spese sostenute nei confronti degli eventuali inadempienti.