LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 1985, n. 19

Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/04/1985
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

TITOLO I
 CAMPO DI APPLICAZIONE
E PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 Campo di applicazione
La presente legge, nel rispetto dei principi generali fissati dal DPR 10 settembre 1982, n. 915, dal paragrafo n. 1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e dalle direttive CEE n. 75/442 del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, disciplina lo smaltimento dei rifiuti, la loro raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento in armonia con il dettato dell' articolo 1 del citato decreto.
Al fine di favorire il recupero energetico, oltreché processi di riciclaggio e compostaggio dei rifiuti - da realizzarsi adeguando tali attività alle esigenze di tutela dell' ambiente - la Regione promuove la raccolta differenziata dei rifiuti e presta costante attenzione alla ricerca e all' evoluzione di impianti di smaltimento a tecnologia complessa, prevedendone anche l' eventuale sperimentazione.
Agli effetti e per i fini della presente legge vengono considerati e classificati rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi quelli indicati dall' articolo 2 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 e dal paragrafo n. 1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984.
Le operazioni di smaltimento dei rifiuti devono comunque essere effettuate in modo da non arrecare danno alla collettività ed all' ambiente, alle acque, al suolo, all' aria, alla flora ed alla fauna, evitando, in particolare, rischi per la salute e la sicurezza dell' uomo.
Art. 2
 Impianti di smaltimento
Agli effetti della presente legge per impianto di smaltimento si intende il complesso delle strutture immobiliari, degli apparati meccanici e tecnici di ammasso, ivi comprese le discariche, atti a riutilizzare, riciclare, recuperare, confinare e/o rendere innocui i rifiuti.
Gli impianti e le strutture di smaltimento devono essere realizzati con caratteristiche adeguate ai principi della migliore applicazione e funzionamento delle tecnologie idonee per favorire il recupero di materiali ed energia ed assicurare, in via prioritaria, la tutela dell' ambiente.
Art. 3
 Obbligo dello smaltimento dei rifiuti
Chiunque detenga rifiuti è tenuto a smaltirli in impianti, pubblici o privati, comunque gestiti e realizzati a norma della presente legge.
Spetta in ogni caso alla Provincia accertare e controllare che tutte le operazioni di smaltimento effettuate nell' ambito del suo territorio avvengano adottando gli accorgimenti utili ad arrecare il minor danno possibile alla collettività ed all' ambiente inteso nella sua globalità.
Il Comune competente per territorio prescrive alle imprese la tenuta di registri di carico e scarico giornaliero dei rifiuti dai quali risultino: il tipo, la quantità, la provenienza ed il loro periodo di ammasso.
TITOLO II
 ATTRIBUZIONI E COMPITI DELLA REGIONE
E DEGLI ENTI LOCALI
CAPO I
 Attribuzione e compiti della Regione
Art. 4
 Competenze della Regione
Alla Regione compete:
a) la predisposizione e l' aggiornamento del Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con l' osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli 5, 6 e 8;
b) l' individuazione, sentiti i Comuni interessati delle zone idonee in cui realizzare gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, nonché la valutazione dell' impatto ambientale;
c) l' esame ed approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di smaltimento;
d) promuovere la costituzione, anche coattiva, di Consorzi fra Comuni, con l' eventuale partecipazione delle Comunità Montane o collinari, delle Province e di imprese singole od associate;
e) l' autorizzazione ad enti ed imprese singole ed associate ad:
1) effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi o dalla propria attività;
2) effettuare lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e pericolosi;
3) installare e gestire discariche ed impianti di smaltimento dei rifiuti approvati ai sensi della precedente lettera c);
f) la trasmissione al Comitato interministeriale, di cui all' articolo 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, dei dati statistici rilevati ai sensi dell' ultimo comma degli articoli 3 e 11 del citato DPR 10 settembre 1982, n. 915 e delle informazioni inerenti la situazione dello smaltimento dei rifiuti;
g) l' emanazione di norme tecniche e regolamentari per la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento e delle discariche controllate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché per stabilire le procedure di controllo e di autorizzazione e per favorire il riciclo e la riutilizzazione dei rifiuti;
h) determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell' impianto ed il recupero dell' area interessata; definire le caratteristiche dei registri di carico e scarico e relativa modulistica;
i) stabilire criteri generali e metodi ottimali per lo smaltimento dei rifiuti speciali per i quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi.

Le norme tecniche e regolamentari sono approvate con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale e previo parere favorevole del Comitato tecnico regionale, integrato come previsto dal successivo articolo 11, secondo comma.
Art. 5
 Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti
Contenuti
Il Piano regionale organizza i servizi di smaltimento dei rifiuti nell' ambito del territorio regionale, al fine di assicurare, in via prioritaria, la difesa igienico - sanitaria delle popolazioni e la tutela ambientale, nonché favorire il recupero e la trasformazione dei rifiuti e la gestione economica ottimale dei servizi stessi.
In linea con i contenuti di cui all' articolo 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, esso deve: indicare gli ambiti del territorio regionale entro i quali si dovranno realizzare le discariche e gli impianti per lo smaltimento; definire le caratteristiche tecniche in relazione ai fabbisogni prevedibili in un decennio; stabilire l' ampiezza delle aree in funzione dei bacini di raccolta, promuovendo la costituzione dei relativi Consorzi fra Comuni con l' eventuale partecipazione di Comunità montane o collinari, delle Province e/o di imprese singole ed associate.
Il Piano regionale si articola nelle sezioni:
1) rifiuti urbani ed assimilabili, materiali inerti e residui degli effluenti;
2) rifiuti delle attività produttive e dei veicoli a motore, natanti minori, rimorchi e simili;
3) rifiuti tossici, nocivi ed ospedalieri.

Art. 6
 Elementi del Piano regionale
Il piano regionale è costituito da:
1) relazione illustrativa che individui gli obiettivi specifici sia generali che zonali e delinei i criteri programmatici di intervento. Tale relazione è redatta annualmente;
2) determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi, nonché per la realizzazione di discariche o di piattaforme specializzate per i rifiuti speciali o tossici e nocivi prodotti da terzi;
3) indicazione delle aree da adibire a centrali di raccolta per la demolizione, l' eventuale recupero di parti e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché natanti minori, fuori uso e loro parti;
4) rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala opportuna al fine di evidenziare i contenuti del Piano regionale;
5) norme di attuazione comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare l' efficacia ed il rispetto dei contenuti del Piano;
6) individuazione della quantità e qualità dei rifiuti da smaltire, nonché delle possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia;
7) indicazione, per ogni ambito territoriale considerato, dei sistemi di smaltimento ritenuti ottimali in relazione al tipo ed alla quantità dei rifiuti.

Art. 7
 Convenzioni
I Comuni, sede di impianti di smaltimento di rifiuti provenienti anche da altri Comuni, hanno titolo ad essere risarciti dei relativi disagi mediante la corresponsione, da parte del gestore dell' impianto, di un canone annuo da stabilire mediante apposita convenzione sottoposta all' approvazione dell' Assessore regionale ai lavori pubblici.
Art. 8
 Procedure per la formazione
ed approvazione del Piano regionale
Il Piano regionale, anche eventualmente limitato ad una o più delle sezioni indicate al precedente articolo 5, è predisposto a cura della Direzione regionale dei lavori pubblici, sentite le Direzioni regionali del bilancio e della programmazione, dell' industria, dell' artigianato e cooperazione, dell' igiene e sanità e dell' agricoltura.
Sullo schema di Piano, predisposto dalla Direzione regionale dei lavori pubblici precitata, sono sentiti i Comuni, loro Consorzi e le Comunità montane e collinari che trasmettono alle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti le proprie osservazioni entro due mesi dalla richiesta.
Entro i successivi tre mesi, le Amministrazioni provinciali, in base ad una valutazione delle osservazioni pervenute ai sensi del precedente comma, esprimono il proprio parere sullo schema di Piano da assumersi con deliberazioni del Consiglio provinciale.
Trascorsi inutilmente i termini predetti, i pareri s' intendono resi favorevolmente.
Il Piano regionale, eventualmente rielaborato sulla base delle indicazioni degli enti consultati, viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e previo parere favorevole del Comitato tecnico regionale integrato come previsto dall' articolo 11.
Il Piano approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Piano regionale ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in tutto o in parte in ogni tempo quando sopravvengono importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo od integrarlo, sia in modo globale, attraverso una variante di carattere generale, sia per le singole sezioni come indicate nel precedente articolo 5.
Le procedure per la revisione o per le modifiche sono quelle previste per l' approvazione del Piano stesso.
La Direzione regionale dei lavori pubblici predisporrà entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull' attuazione del Piano che verrà sottoposta alla Commissione consiliare competente.
Art. 9
 Effetti del Piano regionale
Le prescrizioni normative, contenute nel Piano, assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano attività disciplinate dalla presente legge.
Nella concessione dei contributi regionali per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, si deve tener conto dei criteri di carattere programmatico e delle indicazioni di ordine prioritario contenuti nel Piano regionale.
Art. 10
 Attribuzioni e compiti
delle Direzioni regionali
La Direzione regionale dei lavori pubblici, sentite le Direzioni regionali dell' igiene e sanità, dell' industria, dell' artigianato e cooperazione, dell' agricoltura e del bilancio e programmazione, promuove e cura:
a) la predisposizione, l' aggiornamento e le modifiche anche di singole parti del Piano regionale, in caso di mutate esigenze o di diverse necessità ed in relazione alle iniziative delle altre Direzioni regionali o di enti pubblici e privati;
b) gli studi e le ricerche per la razionale organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento e relativi recuperi;
c) la promozione degli studi connessi con la riduzione della produzione di rifiuti e del loro recupero;
d) la regolamentazione della costruzione e gestione delle discariche controllate;
e) la promozione degli studi connessi con la sezione del Piano regionale concernente lo smaltimento dei rifiuti, di cui all' articolo 5, terzo comma, punto 1);
f) l' approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, anche se vengono gestiti dagli stessi produttori di rifiuti;
g) l' accertamento dei requisiti tecnici necessari per lo svolgimento della specifica attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e l' idoneità del sito interessato dagli impianti per il trattamento, lo stoccaggio provvisorio o definitivo.

La Direzione regionale dell' igiene e sanità, sentite le Direzioni regionali citate nel primo comma, promuove e cura:
a) l' elaborazione delle norme tecniche per le varie fasi connesse con lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
b) il coordinamento dell' attività delle UUSSLL;
c) il parere di conformità dei regolamenti comunali alle norme vigenti sotto l' aspetto igienico - sanitario;
d) la promozione degli studi connessi con la sezione del Piano regionale concernente lo smaltimento dei rifiuti di cui all' articolo 5, terzo comma, punto 3.

Le Direzioni regionali dell' industria, dell' artigianato e cooperazione, sentite le Direzioni regionali citate nel primo comma, promuovono e curano:
a) l' elaborazione di norme tecniche per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi, che per quantità o qualità non siano dichiarati assimilabili a quelli urbani;
b) la promozione degli studi connessi con la sezione del Piano regionale concernente lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di cui all' articolo 5, terzo comma, punto 2.

Ai fini del raggiungimento degli scopi citati, le Direzioni regionali competenti sono autorizzate ad avvalersi, ai sensi dell' articolo 5, secondo comma, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, della collaborazione di enti pubblici e privati attraverso il conferimento di particolari incarichi.
Art. 11
 Parere del Comitato tecnico regionale integrato
Tutti i progetti e loro varianti sostanziali relativi ad impianti di smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, sono sottoposti all' esame del Comitato tecnico regionale integrato, che esprime parere anche sull' idoneità dell' area prescelta per la realizzazione dell' impianto, valutando il relativo impatto ambientale di cui al successivo articolo 12.
Per l' esame dei progetti di cui al presente articolo, la competente sezione del Comitato tecnico regionale è integrata da quattro esperti di cui il primo, un geologo ed il secondo, un ingegnere sanitario, sono designati dall' Assessore ai lavori pubblici mentre il terzo, un medico igienista, ed il quarto, un chimico, sono designati dall' Assessore all' igiene e sanità.
Alle riunioni possono essere invitati, di volta in volta, con voto consultivo, uno o più funzionari delle Direzioni regionali o Servizi autonomi, direttamente interessati all' individuazione delle aree.
Art. 12
 Impatto ambientale
Il soggetto interessato deve presentare, assieme al progetto, una relazione tecnica per valutare l' impatto ambientale determinato dalla presenza dell' impianto di smaltimento, in rapporto alle caratteristiche della zona interessata ed alle scelte tecnologiche adottate per l' elaborazione del progetto, con particolare riguardo alla verifica della compatibilità dell' opera con gli obiettivi di tutela ecologica, condizioni climatiche e caratteristiche idrogeologiche del terreno.
Al fine di evitare o ridurre gli effetti negativi sull' impatto ambientale, il Piano regionale deve privilegiare quegli impianti che consentono il recupero delle aree degradate ed in particolare le cave dismesse anche se si trovano incluse negli ambiti di tutela ambientale.
Particolari direttive verranno emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, per il recupero di cave o di aree degradate all' interno degli ambiti di tutela ambientale.
Art. 13
 Approvazione dei progetti riguardanti
gli impianti di smaltimento dei rifiuti
All' approvazione dei progetti di cui all' articolo 10, primo comma, lettera f), provvede l' Assessore regionale ai lavori pubblici.
Art. 14
 Autorizzazioni
Le attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti di cui all' articolo 1 della presente legge, nonché quelle di trasporto e/o stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti tossici e nocivi sono soggette ad autorizzazione regionale.
Il rilascio dell' autorizzazione spetta all' Assessore regionale ai lavori pubblici.
Oltre alla documentazione prevista dal DPR 10 settembre 1982, n. 915, alla domanda di autorizzazione devono essere allegati una dichiarazione del Sindaco attestante che l' intervento non contrasta con le previsioni dello strumento urbanistico vigente se l' area viene restituita all' originaria destinazione, la relazione tecnica ed altri pareri o nulla osta se necessari.
Del rilascio dell' autorizzazione è data comunicazione alla Provincia, al Comune o Comuni, o Comunità montane e collinari interessati ed all' Unità sanitaria locale, competente per territorio.
Le autorizzazioni per la raccolta e trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento e stoccaggio definitivo dei rifiuti tossici e nocivi, sono pubblicate integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione mentre le altre autorizzazioni sono pubblicate in forma sintetica.
Art. 15
 Diffida, sospensione
e revoca dell' autorizzazione
Il contenuto dei provvedimenti di autorizzazione può essere modificato in qualsiasi tempo per il sopravvenire di nuove normative tecniche o per evitare ulteriori rischi o danni accertati in sede di controllo o per aggiornare le garanzie finanziarie.
Qualora venga rilevata l' inosservanza delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate o di ogni altra norma in materia, senza pregiudizio degli eventuali procedimenti per l' applicazione delle sanzioni penali od amministrative, secondo la gravità dei fatti, l' Assessore regionale ai lavori pubblici provvede:
- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;
- alla revoca dell' autorizzazione, in caso di reiterate violazioni alle prescrizioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per la tutela dell' ambiente.

Dei provvedimenti previsti dal presente articolo è data comunicazione agli enti di cui al quarto comma del precedente articolo.
Art. 16
 Costituzione coattiva di Consorzi
I Comuni che saranno inseriti in un determinato bacino di raccolta, come previsto dal Piano regionale, devono conferire tutti i rifiuti urbani ed assimilabili all' impianto individuato dal Piano stesso, stipulando apposite convenzioni approvate dall' Assessore ai lavori pubblici. Nel caso in cui i Comuni interessati non siano in grado di stipulare le convenzioni di comune accordo, l' Amministrazione regionale promuove la costituzione coattiva dei Consorzi per questa finalità.
Dei Consorzi di cui al precedente comma possono far parte anche le Province e le Comunità montane e collinari.
Alla costituzione dei predetti Consorzi provvede l' Assessore regionale agli enti locali, ai sensi dell' articolo 36, ultimo comma, della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.
Art. 17
 Ordinanze contingibili ed urgenti
Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell' ambiente, il Presidente della Giunta regionale può ordinare, nei modi e nelle forme previste dall' articolo 2 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti o, comunque, a speciali interventi al fine di rimuovere le situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o per l' ambiente.
È fatta salva la competenza del Sindaco, qualora emergano esigenze particolari che interessino il singolo Comune.
In tale caso, peraltro, qualora non vi provveda il Sindaco, spetta al Presidente della Giunta regionale disporre ai sensi del primo comma del presente articolo.
Art. 18
 Discariche in mare
Le discariche nelle acque del mare continuano ad essere soggette all' autorizzazione prevista dall' articolo 15, lettera a), della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45.
CAPO II
 Attribuzioni e compiti delle Province
Art. 19
 Competenze delle Province
Alle Province spetta la vigilanza sulla regolare applicazione delle disposizioni della presente legge.
Per i controlli di cui al comma precedente, le Province si avvalgono dei settori e dei presidi multizonali delle competenti Unità sanitarie locali.
In particolare provvedono:
a) al controllo della regolare tenuta dei registri giornalieri di carico e scarico dei rifiuti smaltiti nonché, per i rifiuti tossici e nocivi, dei documenti di identificazione per il trasporto;
b) all' elaborazione statistica dei dati inerenti i tipi ed i quantitativi dei rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nonché, per quelli tossici e nocivi, dei dati relativi all' importazione ed esportazione. Tutti i dati dell' anno solare precedente, raccolti da ogni Comune, saranno trasmessi alla Provincia competente ed alla Direzione regionale dei lavori pubblici entro il successivo mese di febbraio.

Per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) le Province possono avvalersi anche delle Comunità montane e collinari, dei Comuni e dei loro Consorzi.
Le irregolarità riscontrate dovranno essere notificate al gestore dell' impianto e segnalate entro sette giorni dalla data del controllo al Comune interessato, alle Unità sanitarie locali ed alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio.
CAPO III
 Attribuzioni e compiti dei Comuni
e loro Consorzi
Art. 20
 Competenze dei Comuni
Ferme restando le competenze attribuite ai Comuni dal DPR 10 settembre 1982, n. 915, agli stessi spetta:
a) individuare le aree necessarie alla realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti e provvedere alla loro inclusione nello strumento urbanistico secondo le indicazioni ed i tempi previsti dal Piano regionale per lo smaltimento dei vari tipi di rifiuti;
b) segnalare ogni anno, entro il mese di febbraio, le aree da adibire a centro di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili nonché natanti minori, fuori uso e loro parti;
c) provvedere in caso di inadempienze al risanamento ed al recupero delle aree delle discariche abbandonate o esaurite, ordinando ai proprietari dei terreni e/o in solido, con i gestori della discarica, l' esecuzione dei lavori entro un termine perentorio;
d) applicare le sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessoria previste dagli articoli 24 e 28 del DPR 10 settembre 1982, n. 915;
e) raccogliere e trasmettere alla Provincia entro il mese di gennaio di ogni anno tutti i dati inerenti i tipi ed i quantitativi dei rifiuti prodotti, trasportati, detenuti e trattati, nonché per i rifiuti tossici e nocivi, i dati relativi alla importazione ed esportazione e tutte le informazioni disponibili sullo smaltimento dei rifiuti;
f) provvedere, nel quadro della tutela ambientale e dell' assetto territoriale, agli interventi urgenti e necessari per la bonifica e ripristino delle aree degradate da irrazionali attività connesse con lo smaltimento dei rifiuti, in modo da restituire le stesse alle destinazioni previste dallo strumento urbanistico.

Qualora per l' inclusione delle aree di cui al precedente comma, lettera a), si renda necessario variare lo strumento urbanistico vigente, alla variante relativa si applica quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
In caso di inadempienza dei Comuni entro il termine fissato per l' individuazione delle aree, di cui al primo comma, lettera a), il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, fissa un termine perentorio di esecuzione, non superiore a sessanta giorni.
Qualora il Comune non provveda entro il termine stabilito, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario ad acta per il compimento degli atti necessari.
In caso d' inerzia delle Amministrazioni locali per l' esecuzione dei lavori di bonifica per il risanamento e recupero delle aree, di cui al primo comma, lettera c), la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.
Art. 21
 Garanzie finanziarie
e adempimenti sostitutivi
La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal precedente articolo 4, lettera h), avviene mediante versamento alla Tesoreria del Comune nel quale è ubicato l' impianto o la discarica per lo smaltimento dei rifiuti. Il Comune, che deve provvedere al recupero ed al risanamento delle aree adibite a discarica dei rifiuti, esegue, qualora l' obbligato non vi provveda, gli interventi previsti dal precedente articolo 20, lettera c), rivalendosi sulla garanzia finanziaria.
In caso di inerzia del Comune provvede, in via sostitutiva, la Giunta regionale, con diritto di rivalsa verso l' inadempiente. A tal fine l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere del Comune un importo pari alle spese sostenute, fino alla concorrenza della garanzia finanziaria, fermo restando il credito per le eventuali eccedenze.
Art. 22
 Adempimenti transitori dei Comuni
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono fornire alla Direzione regionale dei lavori pubblici l' elenco delle aree già adibite a centro di raccolta e demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché natanti minori, fuori uso e loro parti, con l' indicazione della località del centro, della superficie dell' area, nonché del nominativo del relativo proprietario e/o conduttore.
Nella prima applicazione della presente legge ed in attesa dell' approvazione del Piano regionale, l' Assessore ai lavori pubblici individua i Comuni viciniori agli impianti tecnologici per lo smaltimento dei rifiuti che dovranno utilizzare i predetti impianti sino alla saturazione delle relative normali potenzialità operative calcolate per un turno di lavoro non inferiore a 50 ore alla settimana.
Art. 23
 Chiusura e bonifica
delle discariche non controllate
I sindaci competenti per territorio dispongono, con ordinanza, la chiusura delle discariche non controllate e l' esecuzione delle bonifiche necessarie.
Ove gli interessati non si uniformino all' ordinanza, ovvero non ne rispettino le prescrizioni, il Comune interviene mediante esecuzione coatta, con diritto di rivalsa.
In caso di inerzia delle Amministrazioni locali la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, fermo restando il diritto di rivalsa verso gli inadempienti.
Art. 24
 Contributi regionali
per gli interventi di bonifica
Per gli interventi di bonifica e/o recupero ambientale come previsti dall' articolo 20, lettera c), e che richiedano operazioni particolarmente impegnative rispetto a quelle ordinarie e che non trovano copertura nelle garanzie finanziarie, i Comuni ed i Consorzi o le Comunità montane e collinari, nei cui territori devono eseguirsi i suddetti interventi, possono avanzare motivata e documentata richiesta di contributo regionale.
Per il finanziamento di cui al precedente comma, la Giunta regionale approva il riparto di detti contributi che possono essere assegnati in conto capitale sino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, fermo il diritto dell' Amministrazione regionale al recupero delle spese sostenute nei confronti degli eventuali inadempienti.
TITOLO III
 FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI
Art. 25
 Finanziamenti regionali
per la realizzazione di impianti di smaltimento
dei rifiuti urbani e relative attrezzature
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per la costruzione di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, ivi comprese le discariche e le relative attrezzature necessarie per la gestione, nonché per l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione e l' adeguamento degli impianti esistenti. La spesa ammissibile può comprendere gli oneri per la costruzione o la sistemazione di collegamenti viari per consentire l' accesso agli impianti nonché per l' acquisizione delle aree necessarie.
Sono altresì ammissibili a finanziamento le spese per l' acquisto di automezzi speciali per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili, ivi compresa la realizzazione di eventuali stazioni di trasferimento dei rifiuti, se queste attrezzature sono messe al servizio di più Comuni.
I finanziamenti per le iniziative di cui ai precedenti due commi possono essere concessi:
1) fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile a Comuni, Province, Comunità montane e collinari e loro Consorzi;
2) fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile a favore di imprese specializzate qualora ad esse sia stata affidata in concessione dagli enti pubblici di cui al precedente punto 1) la costruzione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti; in tal caso il finanziamento è subordinato alla dimostrazione che di esso è stato tenuto conto nelle condizioni finanziarie pattuite con l' atto di convenzione nonché alla prestazione di garanzia fidejussoria a favore della Regione fino alla concorrenza dell' ammontare del finanziamento;
3) alle società che assumano le iniziative di cui ai primi due commi nonché la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti ed alle quali partecipino enti fra quelli indicati al punto 1); in tal caso il finanziamento regionale è commisurato, fino al 100% della spesa ammissibile, proporzionalmente alla quota di partecipazione degli enti pubblici;
4) fino al 50% della spesa ammissibile ad altri soggetti che assumano le iniziative di cui ai primi due commi nonché la gestione di impianti di smaltimento di rifiuti; il finanziamento è subordinato alle modalità di concessione ed erogazione ed alle altre condizioni che saranno contenute in apposita convenzione da stipularsi fra Amministrazione regionale e beneficiario.

In deroga alle norme vigenti, nei casi di cui ai precedenti punti 2) e 3) il 90% del finanziamento concesso sarà erogato ai soggetti ivi previsti ad avvenuta dimostrazione dell' inizio dei lavori, mentre il saldo sarà erogato dopo l' approvazione del certificato di collaudo.
Art. 26
 Contributi regionali
per il recupero ambientale
Per gli interventi previsti dall' articolo 20, primo comma, lettera f), l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e loro Consorzi contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, ivi compresi gli eventuali oneri per l' acquisizione dell' area e per la sistemazione dell' accesso viabile.
Art. 27
 Finanziamenti agli investimenti delle imprese
I soggetti indicati al primo comma dell' articolo 23 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, che intendano realizzare la costruzione, l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione e l' adeguamento di impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, possono essere ammessi a contributo regionale nella misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile comprensiva, ove occorra, del costo di acquisizione dell' area.
Se l' impianto è destinato per almeno il 40% della sua potenzialità, anche allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi, il contributo di cui al precedente comma può essere elevato sino al 70% della spesa ritenuta ammissibile. In questo caso le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi devono essere approvate con decreto dell' Assessore ai lavori pubblici, previo parere del Comitato tecnico regionale integrato.
Le domande per l' ottenimento dei contributi suindicati devono essere presentate alle Direzioni regionali dell' industria o dell' artigianato e cooperazione corredate da:
- il progetto esecutivo dell' impianto;
- il preventivo di spesa;
- una relazione illustrativa dell' intervento;
- l' autorizzazione rilasciata, ai sensi della presente legge.

Per la determinazione del contributo sulla spesa ammissibile viene sentito il Comitato tecnico di cui all' articolo 18 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.
Sempre fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, le iniziative ivi considerate potranno beneficiare, altresì, dei contributi di cui alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità dalla stessa previste.
Potranno essere ammesse ai benefici del presente articolo le spese sostenute per le iniziative qui considerate e documentate da fatture di data successiva al 16 dicembre 1982.
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 28
 Disposizioni transitorie
Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 31, terzo comma, del DPR 10 settembre 1982, n. 915, i soggetti, di cui al primo comma dell' articolo predetto, i quali non abbiano finora provveduto a quanto ivi precisato, possono presentare la domanda di cui trattasi entro il 31 ottobre 1985.
Gli impianti tecnologici per lo smaltimento dei rifiuti esistenti dovranno essere adeguati, sotto l' aspetto igienico - sanitario entro il 31 dicembre 1986, secondo le prescrizioni che saranno contenute nelle autorizzazioni regionali.
Per le discariche dei rifiuti speciali inerti può essere consentita, in sede di rilascio dell' autorizzazione, una distanza inferiore a 200 metri, dando la priorità alla sistemazione di aree destinate alle attività industriali, sportive e simili.
Art. 29
 Sanzioni pecuniarie amministrative
Alle attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 24 e 28 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni vigenti per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.
Art. 30
 Abrogazione di norme
Sono abrogati i commi settimo ed ottavo dell' articolo 34 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
TITOLO V
 NORME FINANZIARIE
Art. 31
 
Per le finalità previste dai precedenti articoli 21, secondo comma, 23 e 24, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale dei lavori pubblici - Categoria XIV - il capitolo 6581 con la denominazione: << Finanziamenti per gli interventi in via sostitutiva di recupero e di risanamento delle aree adibite a discarica dei rifiuti, nonché relativi alla chiusura ed alla bonifica delle discariche non controllate >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Per l' introito delle somme di cui al secondo comma dell' articolo 21, al terzo comma dell' articolo 23 ed al secondo comma dell' articolo 24, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - il capitolo 921 con la denominazione: << Recupero delle spese sostenute per gli interventi, in via sostitutiva, di recupero e di risanamento delle aree adibite a discarica dei rifiuti, nonché relativi alla chiusura ed alla bonifica delle discariche non controllate >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Al predetto onere complessivo di lire 300 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 100 milioni (50 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986) mediante l' entrata, di pari importo, derivante dall' introito previsto dal comma precedente;
- per le restanti lire 200 milioni (100 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986) mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale dei lavori pubblici - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 6581 viene, altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Art. 32
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.800 milioni per l' anno 1985 e di lire 2.800 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale dei lavori pubblici - Categoria XI - il capitolo 6457 con la denominazione: << Finanziamenti regionali per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e relative attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.800 milioni per l' anno 1985 e di lire 2.800 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 7.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale dei lavori pubblici - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): dell' importo di lire 4.800 milioni, relativo all' anno 1985, la somma di lire 2.000 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13/Rag. del 4 febbraio 1985.
Sul precitato capitolo 6457 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Art. 33
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale dei lavori pubblici - Categoria XI - il capitolo 6458 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a Comuni e loro consorzi per gli interventi urgenti e necessari per la bonifica ed il ripristino delle aree degradate da attività irrazionali connesse con lo smaltimento dei rifiuti >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale dei lavori pubblici - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 6458 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Art. 34
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 27, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1985, con la seguente articolazione:
- lire 150 milioni a favore delle imprese industriali;
- lire 50 milioni a favore delle imprese artigianali.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, vengono istituiti i seguenti capitoli:
- al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7934 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di imprese industriali per la costruzione, l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione e l' adeguamento di impianti per lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici o nocivi >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 150 milioni per l' anno 1985;
- al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8282 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di imprese artigianali per la costruzione, l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione e l' adeguamento di impianti per lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici o nocivi >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 50 milioni per l' anno 1985.

Al predetto onere di lire 200 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 del precitato stato di previsione.