Art. 4
Allo scopo di favorire lo sviluppo dei traffici attraverso il territorio della regione Friuli - Venezia Giulia, adeguandoli alle esigenze del commercio moderno, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese di spedizione, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, purché iscritte nel registro delle ditte della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nell' elenco autorizzato degli spedizionieri delle province del Friuli - Venezia Giulia tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste, nonché alle imprese esercenti l' autotrasporto, di cui al successivo articolo 5, contributi annuali per un periodo non superiore a dieci anni sugli interessi dei mutui contratti per le seguenti finalità:
- costruzione, acquisto, ampliamento, completamento ed ammodernamento dei locali necessari all' attività dell' impresa compresi quelli destinati al deposito, stoccaggio e manipolazione delle merci e siti nel territorio regionale;
- acquisto, potenziamento e rinnovo delle attrezzature fisse e mobili nonché dei mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all' attività delle imprese.
L' ammontare dei contributi di cui al primo comma non può superare la misura del 60% del tasso di riferimento per le imprese singole, e quella del 70% per le cooperative o consorzi.
Il tasso di riferimento è quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per i finanziamenti agevolati al settore commerciale di cui alla
legge 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni.
Le domande vanno presentate per il tramite degli istituti di credito operanti nell' ambito regionale.
I benefici di cui al presente articolo sono applicabili ai programmi di spesa iniziati non oltre l' anno antecedente alla domanda di contributo.
Art. 5
Allo scopo di favorire l' ammodernamento, il potenziamento e lo sviluppo del settore dell' autotrasporto delle merci in conto terzi nell' ambito della regione Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sulle operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto, a fine locazione, con prezzi prefissati, correntemente chiamate << leasing >> finanziario, dei seguenti beni:
a) autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di prima immatricolazione e relative carrozzerie intercambiabili, di tutti i tipi, idonei all' attività di autotrasporto delle merci;
b) impianti, macchinari ed attrezzature per l' attività, per il funzionamento, per la manutenzione e per la riparazione degli autoveicoli, nonché per la movimentazione delle merci.
La concessione dei contributi previsti al precedente comma è ammessa a favore di imprese singole, cooperative, imprese associate in cooperative o consorzi, che siano iscritte, nel Friuli - Venezia Giulia, all' albo provinciale degli autotrasportatori di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano prevalentemente attività di autotrasporto merci in conto terzi, abbiano nel territorio regionale una sede iscritta ai sensi dell' articolo 2196 o 2197 del
Codice Civile e siano iscritte al registro delle ditte della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, oppure all' albo provinciale delle imprese artigiane.
I contributi di cui sopra possono essere concessi, limitatamente all' acquisto dei beni di cui alla lettera b), anche a consorzi, purché le imprese aderenti siano iscritte nel Friuli - Venezia Giulia all' albo provinciale degli autotrasportatori di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298.
I contributi di cui al presente articolo sono erogati in rate semestrali posticipate per tre o cinque anni come stabilito dal contratto per l' operazione di << leasing >> e sono commisurati entro il limite massimo del 25% del prezzo di acquisto dei beni stessi nel caso si tratti di imprese singole, e del 30% dello stesso prezzo, nel caso di cooperative e consorzi.
La Giunta regionale determina l' importo massimo di investimenti complessivi annui ammissibili a contributo per ogni singola impresa.
I contributi stessi non possono venir concessi per operazioni di leasing con durate diverse dai tre o cinque anni, né per contratti stipulati oltre sei mesi dalla presentazione della domanda di contributo.
Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali per il tramite di aziende od istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuino operazioni di locazione finanziaria.
I contributi previsti dal presente articolo saranno versati direttamente alla società di locazione finanziaria interessata, sul conto corrente bancario dalla stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali.
Il contributo verrà proporzionalmente ridotto in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi causa; in tale ipotesi, la società che ha effettuato l' operazione è obbligata a dare tempestiva comunicazione delle modifiche intervenute nel relativo rapporto locatizio.
Art. 6
Al fine di favorire lo sviluppo delle forme consortili e/o associative per l' esercizio dell' attività di autotrasporto delle merci in conto terzi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finanziari annuali a favore di consorzi ed altre forme associative aventi sede legale nel territorio regionale, costituiti da imprese che siano iscritte all' albo degli autotrasportatori in conto terzi di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298, purché le eventuali imprese aderenti che abbiano sede legale fuori dal territorio regionale non superino il 20% dei consorziati o degli associati.
Fra i consorzi sono compresi anche quelli misti, costituiti promiscuamente tra imprese industriali e artigiane, nonché i consorzi di secondo grado, costituiti da consorzi aventi i requisiti di cui al primo comma.
I contributi sono concessi sulle spese di investimento in territorio regionale per:
a) favorire la costruzione o l' acquisto di impianti ed attrezzature necessarie al raggiungimento delle finalità consortili od associative;
b) contribuire alla gestione e allo sviluppo dei servizi comuni di ricovero, manutenzione e riparazione degli autoveicoli e degli impianti ed attrezzature a ciò connessi.
I contributi di cui al presente articolo sono concessi entro il limite massimo del 50% dell' investimento ritenuto ammissibile.
Art. 7
Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi previsti all' articolo 6, le domande devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, corredate dai seguenti documenti:
- copia notarile dell' atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della diversa forma associativa debitamente registrato;
- elenco delle imprese aderenti al consorzio, o ad altra forma associativa, autenticato dal Presidente e, nel caso di consorzi di secondo grado, anche dal Presidente degli enti consorziati per quanto concerne l' elenco dei partecipanti a questi ultimi;
- composizione delle cariche sociali;
- programma d' attività e relazione tecnico - finanziaria concernente l' iniziativa da attuare;
- preventivi sommari di spesa, corredati dal bilancio di previsione debitamente approvato.
L' impiego dei contributi stessi dovrà essere dimostrato nei tempi e modi stabiliti nei provvedimenti di concessione.
Art. 8
Presso la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, è istituita una apposita Commissione regionale per lo sviluppo dell' autotrasporto delle merci in conto terzi, organo consultivo dell' Amministrazione regionale.
La suddetta Commissione regionale è così composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali, con funzioni di presidente;
b) dal Direttore regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, con funzione di vice presidente;
c) dai Direttori di servizio dei trasporti e traffici nonché dei porti ed attività emporiali;
d) da sei membri, dei quali due in rappresentanza degli imprenditori, due in rappresentanza degli autotrasportatori artigiani, due in rappresentanza della cooperazione, designati dalle rispettive organizzazioni del settore autotrasporto merci in conto terzi più rappresentative a livello locale;
e) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.
Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.
La Commissione:
1) esprime pareri e formula proposte concernenti l' attività di autotrasporto merci in conto terzi, con particolare riguardo al Friuli - Venezia Giulia;
2) esprime parere sulle singole domande di concessione dei contributi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, presentate dalle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, nonché sulle domande di cui all' articolo 1, limitatamente ad iniziative concernenti l' autotrasporto.