LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4

Interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli - Venezia Giulia nonché dell' autotrasporto merci in conto terzi.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/01/1985
Materia:
430.01 - Trasporti

CAPO I
 Promozione e sviluppo dei traffici
di interesse della Regione Friuli - Venezia Giulia
Art. 1
 
Nel quadro del piano regionale integrato dei trasporti, allo scopo di favorire lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli - Venezia Giulia e l' occupazione nel settore, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finanziari per la promozione e l' attuazione di iniziative, interventi ed agevolazioni volti all' acquisizione, al sostegno ed allo sviluppo dei traffici medesimi.
Possono accedere alle provvidenze del presente articolo l' Ente autonomo del porto di Trieste, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, i loro Consorzi e le loro Aziende speciali, ivi comprese quelle di Monfalcone e di Porto Nogaro, nonché gli Enti pubblici, compresi gli Enti pubblici economici, le Società a partecipazione pubblica, i Consorzi cui partecipino Enti pubblici e/o Società a partecipazione pubblica che abbiano sede nel territorio regionale ed inoltre, per particolari iniziative, anche organismi di carattere privato.
Art. 2
 
Le domande volte ad ottenere i contributi previsti dal precedente articolo 1, da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, devono essere corredate da una relazione illustrativa concernente le iniziative e gli interventi da attuarsi, il relativo preventivo sommario di spesa, nonché l' utilizzazione dei contributi stessi.
Qualora richiedendi siano società o consorzi, devono essere allegati alla domanda anche copia dell' atto costitutivo e dello statuto, con la composizione delle cariche sociali e, per i consorzi, l' elenco delle imprese aderenti autenticato dal presidente.
Art. 3
 
La Giunta regionale determina l' ammontare e le modalità di erogazione, anche in via anticipata, dei contributi di cui all' articolo 1, tenuto conto, oltre che dell' entità della spesa preventivata, anche dell' importanza e dell' interesse delle iniziative proposte.
Per quanto concerne l' utilizzazione dei contributi ed i rendiconti relativi all' impiego degli stessi da presentare all' Amministrazione regionale, dopo l' attuazione delle iniziative per le quali i contributi medesimi sono stati concessi, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 37. Il rendiconto dovrà essere integrato da una relazione sui risultati conseguiti con le iniziative finanziate.
CAPO II
 Interventi a favore dell' autotrasporto di merci
in conto terzi e delle imprese di spedizione
Art. 4
 
Allo scopo di favorire lo sviluppo dei traffici attraverso il territorio della regione Friuli - Venezia Giulia, adeguandoli alle esigenze del commercio moderno, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese di spedizione, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, purché iscritte nel registro delle ditte della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nell' elenco autorizzato degli spedizionieri delle province del Friuli - Venezia Giulia tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste, nonché alle imprese esercenti l' autotrasporto, di cui al successivo articolo 5, contributi annuali per un periodo non superiore a dieci anni sugli interessi dei mutui contratti per le seguenti finalità:
- costruzione, acquisto, ampliamento, completamento ed ammodernamento dei locali necessari all' attività dell' impresa compresi quelli destinati al deposito, stoccaggio e manipolazione delle merci e siti nel territorio regionale;
- acquisto, potenziamento e rinnovo delle attrezzature fisse e mobili nonché dei mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all' attività delle imprese.

L' ammontare dei contributi di cui al primo comma non può superare la misura del 60% del tasso di riferimento per le imprese singole, e quella del 70% per le cooperative o consorzi.
Il tasso di riferimento è quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per i finanziamenti agevolati al settore commerciale di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni.
Le domande vanno presentate per il tramite degli istituti di credito operanti nell' ambito regionale.
I benefici di cui al presente articolo sono applicabili ai programmi di spesa iniziati non oltre l' anno antecedente alla domanda di contributo.
Art. 5
 
Allo scopo di favorire l' ammodernamento, il potenziamento e lo sviluppo del settore dell' autotrasporto delle merci in conto terzi nell' ambito della regione Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sulle operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto, a fine locazione, con prezzi prefissati, correntemente chiamate << leasing >> finanziario, dei seguenti beni:
a) autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di prima immatricolazione e relative carrozzerie intercambiabili, di tutti i tipi, idonei all' attività di autotrasporto delle merci;
b) impianti, macchinari ed attrezzature per l' attività, per il funzionamento, per la manutenzione e per la riparazione degli autoveicoli, nonché per la movimentazione delle merci.

La concessione dei contributi previsti al precedente comma è ammessa a favore di imprese singole, cooperative, imprese associate in cooperative o consorzi, che siano iscritte, nel Friuli - Venezia Giulia, all' albo provinciale degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano prevalentemente attività di autotrasporto merci in conto terzi, abbiano nel territorio regionale una sede iscritta ai sensi dell' articolo 2196 o 2197 del Codice Civile e siano iscritte al registro delle ditte della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, oppure all' albo provinciale delle imprese artigiane.
I contributi di cui sopra possono essere concessi, limitatamente all' acquisto dei beni di cui alla lettera b), anche a consorzi, purché le imprese aderenti siano iscritte nel Friuli - Venezia Giulia all' albo provinciale degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.
I contributi di cui al presente articolo sono erogati in rate semestrali posticipate per tre o cinque anni come stabilito dal contratto per l' operazione di << leasing >> e sono commisurati entro il limite massimo del 25% del prezzo di acquisto dei beni stessi nel caso si tratti di imprese singole, e del 30% dello stesso prezzo, nel caso di cooperative e consorzi.
La Giunta regionale determina l' importo massimo di investimenti complessivi annui ammissibili a contributo per ogni singola impresa.
I contributi stessi non possono venir concessi per operazioni di leasing con durate diverse dai tre o cinque anni, né per contratti stipulati oltre sei mesi dalla presentazione della domanda di contributo.
Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali per il tramite di aziende od istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuino operazioni di locazione finanziaria.
I contributi previsti dal presente articolo saranno versati direttamente alla società di locazione finanziaria interessata, sul conto corrente bancario dalla stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali.
Il contributo verrà proporzionalmente ridotto in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi causa; in tale ipotesi, la società che ha effettuato l' operazione è obbligata a dare tempestiva comunicazione delle modifiche intervenute nel relativo rapporto locatizio.
Art. 6
 
Al fine di favorire lo sviluppo delle forme consortili e/o associative per l' esercizio dell' attività di autotrasporto delle merci in conto terzi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finanziari annuali a favore di consorzi ed altre forme associative aventi sede legale nel territorio regionale, costituiti da imprese che siano iscritte all' albo degli autotrasportatori in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, purché le eventuali imprese aderenti che abbiano sede legale fuori dal territorio regionale non superino il 20% dei consorziati o degli associati.
Fra i consorzi sono compresi anche quelli misti, costituiti promiscuamente tra imprese industriali e artigiane, nonché i consorzi di secondo grado, costituiti da consorzi aventi i requisiti di cui al primo comma.
I contributi sono concessi sulle spese di investimento in territorio regionale per:
a) favorire la costruzione o l' acquisto di impianti ed attrezzature necessarie al raggiungimento delle finalità consortili od associative;
b) contribuire alla gestione e allo sviluppo dei servizi comuni di ricovero, manutenzione e riparazione degli autoveicoli e degli impianti ed attrezzature a ciò connessi.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi entro il limite massimo del 50% dell' investimento ritenuto ammissibile.
Art. 7
 
Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi previsti all' articolo 6, le domande devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, corredate dai seguenti documenti:
- copia notarile dell' atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della diversa forma associativa debitamente registrato;
- elenco delle imprese aderenti al consorzio, o ad altra forma associativa, autenticato dal Presidente e, nel caso di consorzi di secondo grado, anche dal Presidente degli enti consorziati per quanto concerne l' elenco dei partecipanti a questi ultimi;
- composizione delle cariche sociali;
- programma d' attività e relazione tecnico - finanziaria concernente l' iniziativa da attuare;
- preventivi sommari di spesa, corredati dal bilancio di previsione debitamente approvato.

L' impiego dei contributi stessi dovrà essere dimostrato nei tempi e modi stabiliti nei provvedimenti di concessione.
Art. 8
 
Presso la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, è istituita una apposita Commissione regionale per lo sviluppo dell' autotrasporto delle merci in conto terzi, organo consultivo dell' Amministrazione regionale.
La suddetta Commissione regionale è così composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali, con funzioni di presidente;
b) dal Direttore regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, con funzione di vice presidente;
c) dai Direttori di servizio dei trasporti e traffici nonché dei porti ed attività emporiali;
d) da sei membri, dei quali due in rappresentanza degli imprenditori, due in rappresentanza degli autotrasportatori artigiani, due in rappresentanza della cooperazione, designati dalle rispettive organizzazioni del settore autotrasporto merci in conto terzi più rappresentative a livello locale;
e) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.
La Commissione:
1) esprime pareri e formula proposte concernenti l' attività di autotrasporto merci in conto terzi, con particolare riguardo al Friuli - Venezia Giulia;
2) esprime parere sulle singole domande di concessione dei contributi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, presentate dalle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, nonché sulle domande di cui all' articolo 1, limitatamente ad iniziative concernenti l' autotrasporto.

CAPO III
 Norme transitorie e integrative in materia di trasporti
Art. 9
 
Dopo il secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, come modificato dalla legge regionale 8 gennaio 1983, n. 1, è inserito il seguente:
<< Nelle more della modifica della titolarità dei diritti pertinenti l' impianto, può essere consentita la voltura provvisoria dell' esercizio dell' impianto per un periodo non superiore ad un anno e per non più di una volta. >>.

Art. 10
 
L' articolo unico della legge regionale 20 agosto 1979, n. 45, è abrogato.
CAPO IV
 Norme finali e finanziarie
Art. 11
 
Ai fini di una medesima iniziativa, i contributi previsti dagli articoli 4, 5, e 6 della presente legge non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi in base ad altre provvidenze regionali o statali.
La richiesta di contributo dovrà in allegato contenere una dichiarazione attestante che per lo stesso scopo non si sono ottenuti né si son chiesti o si richiederanno altri finanziamento con leggi regionali o statali.
Art. 12
 
Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28 e gli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44.
Art. 13
 
Alle domande di contributo di cui agli articoli 4 e 7 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28 pervenute prima dell' entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti al momento della presentazione delle domande stesse.
Art. 14
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 1 fanno carico al capitolo 3420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 4 fanno carico al capitolo 8579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità e la cui denominazione viene così modificata: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese di spedizione e di autotrasporto di merci in conto terzi per la costruzione, l' acquisto, l' ampliamento, il completamento e l' ammodernamento dei locali aziendali, per l' acquisto, il potenziamento ed il rinnovo delle attrezzature fisse e mobili, nonché dei mezzi di trasporto, interni e stradali >>.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 5 fanno carico al capitolo 8580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 6 fanno carico al capitolo 8581 stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità e la cui denominazione viene così modificata: << Contributi ai consorzi e ad altre forme associative costituiti da imprese iscritte all' albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per favorire lo sviluppo delle forme consortili e/o associative per l' esercizio dell' attività di autotrasporto delle merci in conto terzi >>.
In relazione al disposto del precedente articolo 12, la spesa di lire 100 milioni autorizzata per l' anno 1984 con l' articolo 27 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è revocata.
Conseguentemente lo stanziamento di lire 100 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, del capitolo 8582 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 viene ridotto a zero e, corrispondentemente, lo stanziamento del capitolo 1953 del medesimo stato di previsione viene elevato di lire 100 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, per l' anno 1984.
Le spese per il funzionamento della Commissione prevista dal precedente articolo 8 fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.
Art. 15
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.