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Indice:
L.R. n. 57/1984
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Leggi regionali
Legge regionale
28 dicembre 1984
, n.
57
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19: << Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali ai fini di un loro adeguamento alle prescrizioni antincendio >>.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 29/12/1984, N. 118
Data di entrata in vigore:
29/12/1984
Materia:
350.03
-
Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Il titolo della
legge regionale 15 giugno 1984, n. 19
è sostituito con il seguente:
<< Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, ai fini di un loro adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza >>.
Art. 2
All'
articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19
l' espressione: << alle disposizioni antincendio diramate dal Ministero dell' interno con decreto 6 luglio 1983 >> è sostituita dalla seguente: << alla normativa vigente in materia di sicurezza, anche se detto adeguamento avviene su iniziativa degli interessati in assenza di specifiche prescrizioni impartite dagli organi preposti alla vigilanza >>.
Art. 3
Al
terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19
, l' espressione: << I lavori devono aver inizio entro >> è sostituita dalla seguente: << I lavori devono aver inizio non prima della data di presentazione della domanda e non oltre >>.
Art. 4
La rubrica dell'
articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19
, è sostituita dalla seguente:
<< Contributi per lavori in corso od ultimati >>.
Al
primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19
, la frase: << alla data di entrata in vigore della presente legge >> è sostituita dalla seguente: << purché l' ultimazione sia posteriore al 6 luglio 1983 >>.
Al
secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19
, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera e):
<< e) dichiarazione, resa dall' interessato ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i lavori sono stati ultimati dopo il 6 luglio 1983 >>.
Art. 5
Il termine di 60 giorni previsto dal primo comma dell' articolo 3 e dal
secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19
, per la presentazione delle domande per il 1984, è riaperto per ulteriori 60 giorni a decorrere dall' entrata in vigore della presente legge.
Le domande e le documentazioni già presentate ai sensi del primo comma dell' articolo 3 e del
secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19
, sono fatte salve ad ogni effetto e sono suscettibili di integrazioni entro il termine perentorio di cui al precedente comma.
Art. 6
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative