Art. 4
Per le finalità previste dall'
articolo 3 bis della legge regionale 16 marzo 1982, n. 17, così come inserito col precedente articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7504 con la denominazione: << Finanziamenti ai Consorzi apistici provinciali per programmi di intervento di profilassi e di risanamento contro le malattie infettive ed infestive delle api >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 200 milioni, relative all' anno 1984, mediante storno di pari importo dal capitolo 6852 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita, ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 Rag. del 17 gennaio 1984;
- per le restanti lire 400 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 6995 del più volte citato stato di previsione della spesa.
Sul precitato capitolo 7504 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 160 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.