LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 dicembre 1984, n. 50

Modificazioni all' ordinamento dell' Amministrazione regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1985
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 1
 
Il quarto comma dell' articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Agli Assessori effettivi sono attribuite le materie previste per gli uffici cui sono preposti secondo i seguenti criteri:
1) all' Assessore al bilancio ed alla programmazione la Direzione regionale del bilancio e della programmazione;
2) all' Assessore alle finanze la Direzione regionale della ragioneria generale e la Direzione regionale dei servizi amministrativi;
3) all' Assessore all' agricoltura la Direzione regionale dell' agricoltura;
4) all' Assessore all' artigianato ed alla cooperazione la Direzione regionale dell' artigianato e della cooperazione;
5) all' Assessore all' igiene ed alla sanità la Direzione regionale dell' igiene e della sanità;
6) all' Assessore all' industria la Direzione regionale dell' industria;
7) all' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali;
8) all' Assessore al lavoro e all' assistenza sociale la Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale;
9) all' Assessore al commercio ed al turismo la Direzione regionale del commercio e del turismo;
10) all' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali. >>


Art. 2
 
All' articolo 5 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- il punto 10 bis è sostituito dal seguente: << 10 bis) problemi dell' emigrazione; >>;
- il punto 11 bis è sostituito dai seguenti: << 11 bis) lavori pubblici; 11 ter) pianificazione territoriale; >>.

Art. 3
 
Il terzo e quarto comma dell' articolo 3 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
<< Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale sono poste la Direzione regionale degli enti locali, la Direzione regionale delle foreste, la Direzione regionale dei lavori pubblici e la Direzione regionale della pianificazione territoriale.
Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale sono posti inoltre il Servizio delle attività ricreative e sportive, il Servizio dell' emigrazione, il Servizio dei libri fondiari, il Servizio della caccia e della pesca, il Servizio dell' economia montana e l' Ufficio di cui all' articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33. >>

Art. 4
 
Dopo l' articolo 8 bis della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente articolo 8 ter:
<< Art. 8 ter
 
La Direzione regionale dei lavori pubblici comprende:
1) il Servizio degli affari amministrativi e contabili, con il compito di curare la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile, nonché di quelli relativi agli atti delegati; di curare inoltre i servizi di segreteria del comitato tecnico regionale;
2) il Servizio dell' edilizia, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di edilizia ed ogni intervento relativo alla costruzione, trasformazione e manutenzione degli immobili facenti parte del patrimonio regionale;
3) il Servizio dell'edilizia residenziale, con il compito di curare la trattazione degli affari riguardanti l' edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata - esclusa la gestione delle pratiche espropriative - e l' urbanizzazione primaria di aree destinate all' edilizia residenziale, nonché di concedere e liquidare i relativi contributi;
4) il Servizio dell' idraulica, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di opere idrauliche, studi idrologici, acquedotti, fognature e derivazioni di acque pubbliche;
5) il Servizio espropriazioni, con il compito di esercitare tutte le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità, costituzione di servitù coattive e occupazioni temporanee e d' urgenza, di agevolare gli enti locali e le ditte esproprianti mediante consulenza tecnico - giuridica in materia, di coadiuvare le commissioni provinciali istituite ai sensi dell' articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e di curare la predisposizione di circolari interpretative in materia, promuovendo con ogni mezzo la diffusione a livello locale della conoscenza delle procedure espropriative;
6) il Servizio delle calamità naturali, con il compito di curare la produzione e la gestione di ogni mezzo di intervento diretto alla difesa ed alla prevenzione delle calamità naturali.

La Direzione regionale dei lavori pubblici esplica, altresì, funzioni di controllo tecnico, valutazione e consulenza su forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti ed affari consimili nei quali la Regione sia interessata e comunque competente ad intervenire nell' esercizio delle sue attribuzioni di controllo.
Alle dipendenze della Direzione regionale dei lavori pubblici, con le attribuzioni previste dalla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con la legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sono posti i seguenti uffici periferici:
1) Direzione provinciale dei lavori pubblici di Trieste;
2) Direzione provinciale dei lavori pubblici di Udine;
3) Direzione provinciale dei lavori pubblici di Gorizia;
4) Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone. >>.


Art. 5
 
L' articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 
La Direzione regionale della pianificazione territoriale comprende:
1) il Servizio della pianificazione territoriale regionale, con il compito di curare l' elaborazione e l' aggiornamento del piano urbanistico regionale e di ogni altro piano di iniziativa regionale, di curare lo studio e la elaborazione dei modelli regionali in materia urbanistica;
2) il Servizio della pianificazione territoriale comunale, con il compito di esaminare i piani regolatori comunali, i programmi di fabbricazione, i regolamenti edilizi ed ogni altro strumento urbanistico a livello subordinato a quello comunale, nonché di svolgere le funzioni previste dalle leggi per la vigilanza, il controllo e la consulenza sull' attività urbanistica degli enti locali e dei privati.

Alle dipendenze della Direzione regionale della pianificazione territoriale è altresì posto l' Ufficio decentrato nella città di Udine, equiparato a Servizio, con compiti di istruttoria, e di collegamento con gli enti locali nelle materie di competenza della Direzione stessa. >>

Art. 6
 
L' articolo 11 bis della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 11 bis
 
Il Servizio dell' emigrazione, avente sede nella città di Udine, cura - in collaborazione con le strutture operative regionali, con gli enti locali e con gli enti, associazioni ed istituzioni interessati - la programmazione, il coordinamento e la gestione di tutti gli interventi nel settore dell' emigrazione, compresi quelli straordinari a carico del fondo regionale per l' emigrazione, e svolge funzione di segretariato sociale per l' accoglimento, l' assistenza e l' informazione nei confronti degli emigrati e dei rimpatriati. >>

Art. 7
 
L' articolo 23 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 23
 
La Direzione regionale dell' industria comprende:
1) il Servizio della promozione industriale, con il compito di promuovere lo sviluppo delle attività industriali e delle relative infrastrutture nell' ambito del territorio regionale, nonché provvedere alla trattazione degli affari in materia di enti e consorzi di promozione e di supporto alle attività industriali; di assicurare la verifica ed il coordinamento delle iniziative e degli interventi promossi dagli enti ed organismi per l' industrializzazione;
2) il Servizio delle ristrutturazioni aziendali e dei programmi settoriali, con il compito di curare i problemi delle ristrutturazioni aziendali, nonché l' elaborazione dei programmi settoriali; di curare i rapporti con le aziende industriali a partecipazione statale operanti nella regione;
3) il Servizio delle miniere e della pesca marittima, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi alle miniere, cave e torbiere e di promuovere e sostenere lo sviluppo della pesca marittima e delle attività connesse. >>


Art. 8
 
L' articolo 24 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 24
 
La Direzione regionale del commercio e del turismo comprende:
1) il Servizio del commercio, con il compito di promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e di curare la trattazione degli affari relativi ai mercati, all' annona, alle esposizioni ed alle fiere;
2) il Servizio del turismo e dell' industria alberghiera, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi al turismo ed all' industria alberghiera della regione, nonché la trattazione degli affari relativi alla vigilanza sulle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Alle dipendenze della Direzione regionale del commercio e del turismo sono altresì posti gli Uffici provinciali del turismo di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. >>

Art. 9
 
L' articolo 25 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 25
 
La Direzione regionale dell' artigianato e della cooperazione comprende:
1) il Servizio dell' artigianato, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all' artigianato, compresa la vigilanza sull' Ente per lo sviluppo dell' artigianato e sulle Commissioni regionali e provinciali dell' artigianato;
2) il Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, con il compito di trattare gli affari relativi alla tenuta del registro regionale delle cooperative e dell' Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi, alla revisione delle cooperative ed, in genere, all' applicazione della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni, nonché - per quanto di competenza della Regione - ogni altro affare in materia di vigilanza sulle cooperative, ivi comprese le cooperative di lavoro. >>


Art. 10
 
L' articolo 26 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 26
 
La Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale comprende:
1) il Servizio del lavoro, con il compito di predisporre ed attuare piani ed interventi per favorire la mobilità della manodopera e l' occupazione giovanile, nonché di collaborare con le competenti strutture regionali interessate alla trattazione di affari relativi alla soluzione di crisi aziendali;
2) il Servizio dell' assistenza sociale, con il compito di trattare gli affari in materia di previdenza e assistenza sociale, con particolare riferimento all' assistenza dei lavoratori, dei minorati, degli anziani, dei minori. >>


Art. 11
 
All' articolo 27 bis della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, la denominazione della Direzione ivi prevista viene modificata in << Direzione regionale del bilancio e della programmazione >>.
Il punto 2) del medesimo articolo è soppresso.
Art. 12
 
All' articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quarto comma è sostituito dal seguente: << Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l' Assessore all' industria ed all' artigianato o la Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, la menzione si intende riferita all' Assessore regionale all' industria e, rispettivamente, alla Direzione regionale dell' industria, salvo che per la parte artigianato per la quale la menzione si intende riferita all' Assessore all' artigianato ed alla cooperazione e, rispettivamente, alla Direzione regionale dell' artigianato e della cooperazione. >>;
b) il quinto comma è sostituito dal seguente: << Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale, all' emigrazione e alla cooperazione o l' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale e all' emigrazione, nonché la Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale, dell' emigrazione e della cooperazione o la Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione, le menzioni si intendono riferite all' Assessore regionale al lavoro e all' assistenza sociale e, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale, salvo che:- per la parte emigrazione, per la quale la menzione si intende riferita al Presidente della Giunta regionale od all' Assesore da lui delegato e, rispettivamente, al Servizio dell' emigrazione;- per la parte cooperazione, per la quale la menzione si intende riferita all' Assessore all' artigianato ed alla cooperazione e, rispettivamente, alla Direzione regionale dell' artigianato e della cooperazione. >>;<< Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l' Assessore ai lavori pubblici e la Direzione regionale dei lavori pubblici, la menzione si intende riferita al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore da lui delegato e, rispettivamente, alla Direzione regionale dei lavori pubblici, salvo per le attribuzioni proprie del Servizio della pianificazione territoriale comunale per le quali la menzione si intende riferita al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore da lui delegato e, rispettivamente, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l' Assessore alla pianificazione e al bilancio o la Direzione regionale della pianificazione e del bilancio, la menzione si intende riferita all' Assessore al bilancio ed alla programmazione e, rispettivamente alla Direzione regionale del bilancio e della programmazione, salvo per le attribuzioni proprie del Servizio della pianificazione territoriale regionale, per le quali la menzione si intende riferita al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore da lui delegato e, rispettivamente, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l' Assessore al commercio o, in materia di turismo, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore da lui delegato e, rispettivamente, la Direzione regionale del commercio e la Direzione regionale del turismo, le menzioni si intendono riferite all' Assessore al commercio ed al turismo e, rispettivamente, alla Direzione regionale del commercio e del turismo. >>

Art. 13
 
La dotazione organica per il conferimento degli incarichi di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata, anche in relazione a quanto disposto dalla presente legge, nel numero di ventidue unità.
Tra gli incarichi di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono compresi, nel limite di due unità, anche gli incarichi per compiti ispettivi e/o speciali servizi presso la Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale, da specificarsi nel provvedimento di conferimento degli incarichi medesimi.
Art. 14
 
La ripartizione in rubriche delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto dall' articolo 6, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, attribuendo i capitoli di spesa alla Presidenza della Giunta regionale ed alle Direzioni regionali secondo le competenze determinate dalla presente legge.
Al fine dei trasferimenti previsti dall' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, le quote degli stanziamenti non impegnate alla chiusura dell' esercizio finanziario 1984, relative a capitoli di spesa, i quali, in applicazione del precedente comma, debbano essere suddivisi in due o più capitoli del bilancio di previsione per l' anno 1985 da attribuirsi a rubriche diverse, sono ripartite tra i capitoli medesimi con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 15
 
La presente legge entra in vigore l' 1 gennaio 1985.