All'
articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quarto comma è sostituito dal seguente:
<< Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l' Assessore all' industria ed all' artigianato o la Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, la menzione si intende riferita all' Assessore regionale all' industria e, rispettivamente, alla Direzione regionale dell' industria, salvo che per la parte artigianato per la quale la menzione si intende riferita all' Assessore all' artigianato ed alla cooperazione e, rispettivamente, alla Direzione regionale dell' artigianato e della cooperazione. >>;
b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
<< Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale, all' emigrazione e alla cooperazione o l' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale e all' emigrazione, nonché la Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale, dell' emigrazione e della cooperazione o la Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione, le menzioni si intendono riferite all' Assessore regionale al lavoro e all' assistenza sociale e, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale, salvo che:- per la parte emigrazione, per la quale la menzione si intende riferita al Presidente della Giunta regionale od all' Assesore da lui delegato e, rispettivamente, al Servizio dell' emigrazione;- per la parte cooperazione, per la quale la menzione si intende riferita all' Assessore all' artigianato ed alla cooperazione e, rispettivamente, alla Direzione regionale dell' artigianato e della cooperazione. >>;<< Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l' Assessore ai lavori pubblici e la Direzione regionale dei lavori pubblici, la menzione si intende riferita al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore da lui delegato e, rispettivamente, alla Direzione regionale dei lavori pubblici, salvo per le attribuzioni proprie del Servizio della pianificazione territoriale comunale per le quali la menzione si intende riferita al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore da lui delegato e, rispettivamente, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l' Assessore alla pianificazione e al bilancio o la Direzione regionale della pianificazione e del bilancio, la menzione si intende riferita all' Assessore al bilancio ed alla programmazione e, rispettivamente alla Direzione regionale del bilancio e della programmazione, salvo per le attribuzioni proprie del Servizio della pianificazione territoriale regionale, per le quali la menzione si intende riferita al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore da lui delegato e, rispettivamente, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l' Assessore al commercio o, in materia di turismo, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore da lui delegato e, rispettivamente, la Direzione regionale del commercio e la Direzione regionale del turismo, le menzioni si intendono riferite all' Assessore al commercio ed al turismo e, rispettivamente, alla Direzione regionale del commercio e del turismo. >>