Art. 1
La presente legge disciplina, in riferimento a quanto disposto dall'
articolo 15 della legge 29 maggio 1982, n. 308, l' attuazione da parte della Regione Friuli - Venezia Giulia degli interventi di cui agli articoli 6, 8 e 12 della medesima legge, nonché delle altre finalità di cui al successivo articolo 2, lettera a).
Art. 2
All' esercizio delle funzioni tecnico - amministrative riguardanti gli interventi di cui al precedente articolo 1, presiedono le seguenti strutture:
a) la Direzione regionale della pianificazione e del bilancio, la quale:
- assicura il coordinamento nella fase attuativa degli interventi demandati alle Direzioni regionali interessate;
- promuove, direttamente o avvalendosi di collaborazioni esterne, iniziative di ricerca e di studio nel settore delle fonti energetiche e del contenimento dei consumi, iniziative per la diffusione delle conoscenze in materia di energia e per la sensibilizzazione dei cittadini al corretto uso delle risorse energetiche, anche attraverso l' organizzazione di convegni, seminari e conferenze;
- cura, sentite le Direzioni regionali interessate, la predisposizione delle relazioni annuali previste dal terzo comma dell' articolo 7, dal sesto comma dell' articolo 9 e dall' ultimo comma dell' articolo 12 della legge 308/82, nonché la raccolta dei dati necessari all' aggiornamento del Bilancio Energetico Regionale;
- cura l' informazione agli organi dello Stato delle iniziative assunte;
b) la Direzione regionale dei lavori pubblici, la quale cura, attraverso la Direzione provinciale competente per territorio, gli adempimenti connessi all' attuazione degli interventi di cui all' articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308; in particolare spetta al Direttore provinciale dei lavori pubblici, competente per territorio, l' adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dei contributi relativi. In deroga alle disposizioni della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, i progetti relativi agli interventi di cui al precedente comma, di competenza o di iniziativa degli Enti pubblici sono, in via esclusiva, soggetti all' esame del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio. A tal fine si applicano le procedure stabilite al terzo, quarto e quinto comma dall' articolo 3 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45. I progetti o gli elaborati tecnici relativi agli interventi di cui al primo comma di soggetti privati sono, in via esclusiva, sottoposti all' approvazione del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio. Il medesimo Direttore in sede di determinazione definitiva del contributo provvede all' approvazione dell' atto di verifica termotecnica in ordine agli interventi in oggetto. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi saranno disciplinate con il regolamento previsto dal successivo articolo 5;
c) la Direzione regionale dell' industria ed artigianato, la quale cura, nei limiti del rispettivo settore di competenza, gli adempimenti connessi all' attuazione degli interventi di cui all' articolo 8 della citata legge 29 maggio 1982, n. 308;
d) la Direzione regionale dell' agricoltura, la quale cura, altresì, nei limiti del rispettivo settore di competenza, gli adempimenti connessi all' attuazione degli interventi di cui agli articoli 8 e 12 della predetta legge 29 maggio 1982, n. 308.
Art. 3
Agli effetti della presente legge, hanno titolo a richiedere gli interventi contributivi, di cui al precedente articolo 1, rispettivamente:
- per gli interventi nel settore edilizio previsti dall' articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, tutti i soggetti pubblici e privati aventi titolo ad eseguire gli interventi stessi su unità edilizie, ivi compresi i gestori di varie attività anche se svolte in regime di leasing, secondo quanto stabilito con il decreto di cui al successivo articolo 5; per gli interventi concernenti edifici di grandi dimensioni è consentita una pluralità di richieste di contributo per lo stesso tipo di intervento, secondo le indicazioni contenute nei decreti attuativi di cui al successivo articolo 5;
- per gli interventi nel settore industriale previsti dall' articolo 8 della legge predetta, tutti i produttori di beni, ivi compresi i conduttori di impianti di acquacoltura in ambiente marino, nonché i prestatori di servizi a carattere industriale;
- per gli interventi nel settore agricolo di cui agli articoli 8 e 12 della stessa legge, si prescinde dalle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall' articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80; dette previdenze potranno altresì essere concesse agli Enti di cui all' articolo 24 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9, e al Centro regionale di sperimentazione agraria per il Friuli - Venezia Giulia, anche tra loro in forma associata.
Art. 4
La ripartizione dei fondi da destinare agli interventi di cui all'
articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, viene attuata in sede di prima utilizzazione in ragione del 95%, per gli interventi nel settore industriale e del 5% per quelli nel settore agricolo.
Tale ripartizione potrà essere riveduta, dopo la fase iniziale di applicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore alla pianificazione e bilancio di concerto con gli altri Assessori interessati, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 5
L' attuazione degli interventi previsti ai punti b), c) e d) del precedente articolo 2 - su proposta delle Direzioni regionali competenti, d' intesa con la Direzione regionale della pianificazione e del bilancio - è subordinata all' emanazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, da assumersi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, di apposite disposizioni:
- per l' ammissibilità e la presentazione delle domande di accesso agli interventi;
- per la ripartizione dei contributi, nell' ambito dei criteri di priorità stabiliti dal successivo articolo 6;
- per la concessione ed erogazione dei contributi ed incentivi relativi;
- per l' effettuazione di verifiche o collaudi a campione e per la eventuale fissazione delle prescrizioni per garantire la regolare manutenzione ed il corretto esercizio delle opere e degli impianti ammessi alle agevolazioni predette;
- per la definizione delle caratteristiche degli edifici di grandi dimensioni e per la determinazione dei relativi contributi secondo quanto indicato nel precedente articolo 3;
- per le altre indicazioni che si rendessero necessarie, ivi compresa l' adozione di appositi schemi - tipo di atti e provvedimenti amministrativi ed a contenuto tecnico.
All' attuazione degli interventi di cui al punto a) secondo alinea, del precedente articolo 2 si procederà previa deliberazione della Giunta regionale su proposta della Direzione regionale della pianificazione e del bilancio, di concerto con le Direzioni regionali interessate.
Nell' adozione dei provvedimenti previsti dai commi precedenti si terrà conto delle indicazioni scaturite dal Piano regionale di sviluppo e dal Piano Urbanistico regionale, delle prescrizioni previste ai sensi dell'
articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e delle direttive contenute nella deliberazione dd. 8 giugno 1983 del CIPE nonché dei criteri di priorità di cui al successivo articolo 6.
Art. 6
Nel settore dell' edilizia di cui all'
articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, agli interventi su edifici, a qualunque uso adibiti, di proprietà di Enti pubblici, ivi compresi gli alloggi di proprietà degli IACP, sarà riservato il 30% delle somme disponibili. Il restante 70% sarà destinato a favorire iniziative di soggetti privati.
Per il riparto dei fondi verranno stabilite apposite categorie in relazione alla tipologia tecnologica degli interventi ed alla destinazione d' uso degli edifici.
Le graduatorie nelle diverse categorie saranno determinate in base alla quantità di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito per ogni singolo tipo di intervento.
Nel settore dell' industria di cui all'
articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, saranno considerati prioritari gli interventi che consentono una maggiore quantità di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito, tenendo comunque presenti le diverse tipologie produttive dove gli stessi vengono realizzati ed i diversi tipi di interventi programmati, con particolare riguardo agli interventi globali o integrati, che investono l' intero processo produttivo.
Saranno altresì considerati prioritari gli interventi volti a favorire le trasformazioni di processo, in particolare nella piccola e media industria e nell' artigianato.
Saranno infine considerati prioritari gli interventi tesi al recupero di energia da residuati del ciclo produttivo e quelli che assumono carattere dimostrativo e di esempio per analoghe iniziative.
Il contributo in conto capitale agli interventi prioritari sarà concesso applicando l' aliquota percentuale del 25% della spesa ritenuta ammissibile.
Nel settore dell' agricoltura, di cui agli articoli 8 e 12 della
legge 29 maggio 1982, n. 308, la priorità degli interventi nelle graduatorie sarà determinata in base alla quantità di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito nell' intervento.
Art. 7
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche alle iniziative intraprese dopo la data del 30 giugno 1981 e prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
Per l' attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria IX - il capitolo 8757 con la denominazione: << Spese per ricerche e studi nel settore delle fonti energetiche e del contenimento dei consumi, nonché per iniziative tendenti alla diffusione delle conoscenze in materia di energia e sensibilizzazione del cittadino sul corretto uso delle risorse energetiche >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 750 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
Al predetto onere di lire 750 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 (Rubrica n. 12 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 8757 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.
Art. 9
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8411 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l' utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell' edilizia >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 9.715.800.000 per l' anno 1984.
Al predetto onere di lire 9.715.800.000 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 (Rubrica n. 12 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 10
Per la realizzazione degli interventi previsti dall'
articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e secondo quanto previsto dall' articolo 4 della presente legge, sono autorizzati per l' anno 1984, un limite d' impegno di lire 5.018.850.000 nel settore industriale, e un limite di impegno di lire 264.150.000 nel settore agricolo.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993 nella misura di lire 5.018.850.000 per il settore industriale, e nella misura di lire 264.150.000 per il settore agricolo.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V - vengono istituiti i seguenti capitoli:
- nella Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7906 con la denominazione: << Contributi pluriennali su mutui o in conto capitale per il finanziamento di interventi intesi a favorire la riduzione dei consumi energetici mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti nel settore industriale >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15.056.550.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986;
- nella Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7493 con la denominazione: << Contributi pluriennali su mutui o in conto capitale a favore di interventi intesi a favorire la riduzione dei consumi energetici mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti nel settore agricolo >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 792.450.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986.
All' onere complessivo di lire 15.849.000.000, previsto dai precedenti commi, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 (Rubrica n. 12 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi ed agli stessi si farà fronte con gli stanziamenti che verranno annualmente assegnati per i medesimi anni ai sensi della legge indicata al precedente primo comma.
Sul precitato capitolo 7906 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.
Art. 11
Per la realizzazione degli interventi previsti dall' articolo 12, primo comma, punto 1), della
legge 29 maggio 1982, n. 308, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 2.798.401.000 per l' anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7494 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fondi rinnovabili >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.798.401.000 per l' anno 1984.
Al predetto onere di lire 2.798.401.000 si provvede come segue:
- per lire 1.333.401.000 mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 (Rubrica n. 12 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per lire 1.465.000.000 con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 12, secondo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308.
La maggiore entrata di cui al precedente comma viene iscritta al capitolo 659 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.465.000.000 per l' anno 1984.
Art. 12
Per la realizzazione degli interventi previsti dall' articolo 12, primo comma, punto 2), della
legge 29 maggio 1982, n. 308, è autorizzato il limite di impegno di lire 399.340.000 per l' anno 1984.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di ire 399.340.000 per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7500 con la denominazione: << Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili >> e con lo stanziamento complessivo d lire 1.198.020.000 corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986.
Al suddetto onere di lire 1.198.020.000 si provvede come segue:
- per lire 400.020.000 mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 (Rubrica n. 12 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per le restanti lire 798.000.000 con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 12, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308.
La maggiore entrata di cui al precedente comma viene iscritta al capitolo 660 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 798.000.000 suddivisi in ragione di lire 266.000.000 per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni del 1987 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi, ed agli stessi si farà fronte con gli stanziamenti che verranno annualmente assegnati per i medesimi anni ai sensi della legge indicata al precedente primo comma.
Art. 13
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.