Art. 1
Avuto riguardo alla fase di sviluppo del processo di ricostruzione in atto delle zone terremotate del Friuli, la Segreteria generale straordinaria procede, entro il 31 dicembre 1998, sulla base dei dati forniti dai Comuni interessati, ad una formale ricognizione delle aree su cui insistono degli insediamenti abitativi di carattere provvisorio, tuttora necessari per oggettive esigenze connesse al completamento del predetto processo ricostruttivo.
L' approvazione della ricognizione delle aree ritenute necessarie in funzione del completamento di tale processo ha luogo con decreto del Segretario generale straordinario ed allo stesso è implicitamente riconosciuta la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, agli effetti dell'
articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Allo stesso organo spetta, poi, autorizzare l' occupazione temporanea delle aree suindicate, la quale non potrà essere protratta oltre un triennio dalla data di emanazione del relativo provvedimento.
Con lo stesso decreto che autorizza l' occupazione viene stabilita l' indennità relativa da offrire ai proprietari dei beni occupati.
L' indennità, se accettata entro 30 giorni dalla notificazione ai soggetti interessati dal decreto, viene corrisposta direttamente e per l' intero periodo.
In caso di mancata accettazione nel termine previsto, trova applicazione l' articolo 72, terzo e quarto comma, della
legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Con il medesimo decreto potrà, altresì, essere determinata ed offerta ai proprietari, una indennità per i periodi di occupazione antecedenti all' emanazione del predetto provvedimento, qualora nessuna indennità sia stata loro corrisposta per tali periodi.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, si provvede a fissare i parametri di indennizzo, determinati, tenendo conto della perdita dei frutti, della diminuzione del valore del fondo, della durata dell' occupazione e di tutte le altre valutabili circostanze.
Per il ripristino della produttività delle aree di cui al primo comma, una volta cessate le oggettive esigenze, prima della scadenza del termine di cui al terzo comma e comunque a seguito di rilevazione semestrale a cura del Segretario generale straordinario, si provvede con le modalità ed i criteri previsti dal successivo articolo 2.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 59, secondo comma, L. R. 55/1986
2Parole sostituite al primo comma da art. 59, primo comma, L. R. 55/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, comma 2, L. R. 26/1988
4Parole sostituite al primo comma da art. 50, comma 1, L. R. 26/1988
5Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 51, comma 1, L. R. 26/1988
6Parole sostituite al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 24/1989
7Parole sostituite al primo comma da art. 41, comma 1, L. R. 37/1993
8Parole sostituite al primo comma da art. 17, comma 1, L. R. 40/1996
Art. 2
Le aree non ricomprese nel provvedimento di ricognizione di cui all' articolo precedente, secondo comma, sebbene occupate da insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché le aree adibite a deposito di materiali di risulta, devono essere riconsegnate da parte dei Comuni interessati ai proprietari relativi entro 120 giorni dalla data del provvedimento predetto.
Entro il medesimo termine i comuni devono provvedere al ripristino delle aree occupate di cui al comma precedente.
Qualora nessuna indennità, ovvero soltanto una qualche parziale indennità sia stata corrisposta per i periodi di occupazione, le Amministrazioni comunali interessate sono delegate a determinare, offrire e corrispondere l' indennità spettante con i criteri e le modalità stabiliti dal precedente articolo 1.
L' Amministrazione regionale provvede, con decreto del Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, ad assegnare ai Comuni interessati i fondi necessari per la corresponsione delle indennità di occupazione nonché quelli per la messa in pristino delle aree di cui al presente articolo.
Qualora il proprietario delle suddette aree venga autorizzato dal Sindaco ad eseguire direttamente le opere di messa in pristino, le stesse dovranno essere portate a compimento entro il termine di cui al primo comma.
In tal caso il proprietario ha diritto, a seguito di presentazione di apposita domanda, al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, ovvero risultanti da perizia tecnica di stima del Comune.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale saranno determinati i limiti massimi di costo, cui devono attenersi i Comuni e i proprietari, per l' esecuzione delle opere destinate a ripristinare le aree occupate.
L' erogazione dei fondi in questione viene effettuata annualmente; in via d' anticipazione nella misura dell' 80% di un preventivo sommario di spesa approvato in proposito dal Consiglio comunale ed il saldo ad accertamento definito delle somme dovute.
Con le medesime deliberazioni viene forfettariamente determinato, in ragione del 3% delle somme via via assegnate ai sensi del precedente comma, quanto dovuto ai Comuni a titolo di rimborso delle spese sostenute per l' esercizio delle funzioni delegate.
Nei limiti del 7 per cento dei costi relativi all' esecuzione delle opere di ripristino delle aree occupate dagli insediamenti provvisori, sono assunte a carico dell' Amministrazione regionale le spese sostenute dai Comuni per le operazioni di ristabilimento dei confini delle aree predette in vista della loro riconsegna ai legittimi proprietari. L' erogazione dei relativi fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso delle spese sostenute. A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 59, secondo comma, L. R. 55/1986
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, comma 1, L. R. 26/1988
3Aggiunto dopo il nono comma un comma da art. 54, comma 1, L. R. 50/1990
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 1, L. R. 48/1991
5Integrata la disciplina del decimo comma da art. 61, comma 1, L. R. 40/1996
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 2, L. R. 13/1998
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 5, L. R. 13/1998
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 15/2004
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 63, L. R. 12/2009
10Integrata la disciplina del comma 1 da art. 50, comma 4, L. R. 26/1988
11Integrata la disciplina del comma 2 da art. 50, comma 4, L. R. 26/1988
Art. 3
Le Amministrazioni comunali sono delegate a finanziare le spese sostenute dagli aventi diritto alle provvidenze della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, per l' acquisto dei sedimi sui quali insistono insediamenti abitativi definitivi realizzati con strutture pervenute da soggetti terzi donanti.
Per sedime si intende l' area di stretta insistenza dei manufatti maggiorata del 20%.
Il finanziamento è accordato per una somma pari al valore economico dell' area al tempo dell' insediamento così come stimata dall' Amministrazione comunale, rivalutata sulla base degli indici di svalutazione monetaria determinati dall' ISTAT.
Il finanziamento non può essere accordato quando l' insediamento dei manufatti sia difforme dalle vigenti norme regolamentari o di attuazione degli strumenti urbanistici.
Per l' assegnazione e l' erogazione dei fondi ed il rimborso delle spese sostenute per l' esercizio delle funzioni delegate di cui al primo comma, vale quanto disposto dal penultimo e dall' ultimo comma del precedente articolo.
Delle somme esborsate, si terrà conto, per il loro recupero, all' atto della stipula del contratto di acquisizione in proprietà.