In considerazione di particolari e prioritarie esigenze - per incidenza numerica e situazione socio - culturale - della popolazione anziana di date zone del territorio regionale, l' Amministrazione regionale, a fini di riequilibrio e nell' osservanza dei principi della vigente normativa del settore socio - assistenziale, è autorizzata a concedere finanziamenti secondo un apposito piano di interventi approvato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale e alla emigrazione, di concerto con l' Assessore regionale all' igiene e alla sanità, per:
a) opere di risanamento e di adattamento di abitazioni di proprietà comunale o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza o di altri enti pubblici;
b) opere di realizzazione di centri diurni;
c) opere di realizzazione e di adattamento di comunità - alloggio e di alloggi autonomi o protetti per anziani singoli o in coppia;
d) opere di costruzione, trasformazione, adattamento, completamento e di ammodernamento di residenze sociali per anziani non autosufficienti ed autosufficienti;
e) opere di sistemazione di ambienti e di spazi per attività diverse, anche ricreative, di anziani;
f) acquisto di arredi e di attrezzature, compresi mezzi di trasporto, per le strutture di cui alle precedenti lettere b), c) e d).