LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1984, n. 42

Interventi nel settore del turismo (modificazioni e rifinanziamento delle leggi regionali n. 16/1965, n. 51/1977 e n. 4/1984 - articolo 28).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1984
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

TITOLO I
 MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE
25 AGOSTO 1965, N. 16
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 1
 
Nell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, le lettere << d >>, << e >> ed << f >> vengono sostituite dalle seguenti:
<< d) la costruzione e l' installazione di strutture e di impianti necessari per la nautica da diporto;
e) la costruzione, la trasformazione, l'ammodernamento di impianti funiviari e delle relative pertinenze nonché delle piste di discesa a servizio degli impianti stessi;
f) la realizzazione di altri impianti ed opere complementari alla attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;
g) l' acquisto, la costruzione, l' adattamento, l' ampliamento e l' ammodernamento nonché l' arredamento di immobili destinati a sede e ad uffici di informazione delle aziende autonome del turismo. >>

Art. 2
 
L' articolo 7 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 7
 
La misura dei contributi per le iniziative indicate al precedente articolo 2 non può superare le seguenti percentuali della spesa riconosciuta ammissibile:
a) 25% per le opere e le iniziative di cui alle lettere << a >> e << c >> del precedente articolo 2;
b) 85% per le opere e le iniziative di cui alla lettera << b >> del precedente articolo 2, qualora trattisi di alberghi per la gioventù, case per ferie e centri per soggiorni sociali;
c) 25% per le opere e le iniziative di cui alla lettera << b >> del precedente articolo 2, qualora trattisi di parchi di campeggio e di villaggi turistici;
d) 50% per le opere e le iniziative di cui alle lettere << d >>, << e >> ed << f >> del precedente articolo 2, con esclusione di quelle indicate alla successiva lettera << e >>;
e) 30% per la costruzione, l' ampliamento, l' ammodernamento ed anche l' arredamento di immobili da utilizzare - in via principale - per convegni, per manifestazioni anche di carattere sportivo e per altre consimili finalità;
f) 98% per le opere e le iniziative di cui alla lettera << g >> del precedente articolo 2;
g) 98% per le opere e le iniziative di cui alle lettere << d >>, << e >> ed << f >> del precedente articolo 2, se attuate da enti pubblici.

Per la determinazione dell' intervento finanziario a favore delle << foresterie >> (di cui al terzo alinea dell' articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3 - disciplina dei complessi ricettivi complementari -) trovano applicazione - sempreché dette strutture costituiscano << pertinenza >> di altra struttura di carattere turistico, sovvenzionabile con la presente legge - le percentuali ed i criteri corrispondenti a quelli stabiliti per la struttura turistica in cui trovasi o si troverà la << foresteria >>.
Nella spesa riconosciuta ammissibile può essere compresa quella relativa all' acquisto delle aree e degli immobili o di altri diritti reali, eventualmente necessari alla realizzazione dell' opera o dell' iniziativa, sempreché la relativa acquisizione non sia antecedente di due anni alla data della presentazione della domanda di contributo. In detta spesa ammissibile va pure compreso un importo, per spese generali e di collaudo, non superiore al 12% del costo dell' opera indicato nel preventivo di spesa. >>

Art. 3
 
Il terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, viene sostituito col seguente:
<< Riguardo ai contributi previsti ai precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 7. >>

Art. 4
 
Il secondo comma dell' articolo 10 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, viene sostituito col seguente:
<< I contributi previsti dai precedenti articoli 2 e 3 possono essere destinati soltanto ad iniziative cui venga dato avvio dopo l' accoglimento della domanda. >>

Art. 5
 
Il primo ed il secondo comma dell' articolo 11 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, vengono sostituiti col seguente:
<< I contributi sono concessi con decreto del Direttore regionale del turismo, il quale, con il decreto stesso, stabilisce la data in cui deve essere ultimata l' iniziativa. >>

Art. 6
 
Nell' articolo 12 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni:
- al primo comma viene aggiunto il seguente periodo:
<< Qualora però trattisi di iniziative di enti pubblici o di sezioni del CAI, sul contributo può essere disposta l' anticipata erogazione di una quota non superiore al 75% del contributo stesso. >>;
- viene soppresso il terzo comma.

Art. 7
 
Nell' articolo 13 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni:
- nel primo comma i richiami alle lettere << a >>, << b >>, << c >> ed << f >> dell' articolo 2 sono sostituiti con i richiami alle lettere << a >>, << b >>, << c >>, << d >> e << g >> ed è aggiunto il seguente periodo: << Detta trascrizione non è richiesta per le opere effettuate su immobili compresi nel demanio pubblico o nel patrimonio indisponibile dello Stato o di enti pubblici. >>;
- il quarto comma è sostituito dai seguenti: << Il Direttore regionale del turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può tuttavia autorizzare l' anticipata cancellazione del vincolo o il mutamento della destinazione di cui ai precedenti commi, prima della scadenza stabilita, quando sia dimostrata l' impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa. La Giunta regionale, altresì, stabilisce - tenuto conto in particolare del periodo durante il quale il bene ha mantenuto la destinazione prevista - l' entità della somma che il beneficiario deve restituire.Qualora il bene richiamato al precedente comma continui, dopo la variazione di destinazione, ad essere recepito nella tipologia sovvenzionabile con la presente legge regionale, l' importo da richiedere a rimborso può essere determinato, oltre che in applicazione del criterio riportato nel precedente comma, escludendo dal rimborso le provvidenze previste per il bene secondo la nuova destinazione.Non si dà luogo a richieste di rimborsi qualora il contributo sia stato destinato ad un edificio già ad uso rifugio alpino e detto edificio continui ad essere utilizzato quale struttura turistico - ricettiva, sempreché la modifica di destinazione sia conseguente all' esecuzione di opere di urbanizzazione nella zona in cui trovasi l' edificio o comunque a seguito di altre cause indipendenti dalla volontà dei beneficiari. >>.

TITOLO II
 INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 1977, N. 51
Art. 8
 
Nella parte finale del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, le parole << della Delegazione di prima zona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino >> vengono sostituite con le parole << degli organi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino >>.
Art. 9
 
Il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è sostituito con il seguente:
<< Nel caso in cui le iniziative comportino lavori, i contributi sono concessi senza la necessità che sui relativi progetti intervenga il parere prescritto dall' articolo 34, primo comma, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, purché il costo dei lavori - oneri fiscali compresi - dei singoli lotti dell' opera, finanziati indipendentemente, non superi l' importo che sarà stabilito di anno in anno, con decreto del Direttore regionale del turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto principalmente delle variazioni dell' indice del costo - vita. >>

Art. 10
 
Nell' articolo 7 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, viene inserito il seguente terzo comma:
<< La norma contenuta nel secondo comma del presente articolo trova applicazione solamente nel caso in cui il costo dell' opera sovvenzionata non superi l' importo stabilito ai sensi del primo comma e del secondo comma del precedente articolo 5. >>

TITOLO III
 MODIFICHE AD ALTRE NORME
RIGUARDANTI IL SETTORE DEL TURISMO
Art. 11
 
Nella legge regionale 25 febbraio 1983, n. 19, sono soppressi i richiami alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche.
Alla legge regionale 18 novembre 1980, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell' articolo 5 sono soppresse le parole << e del quarto comma dell' articolo 13 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche >>;
b) l' articolo 6 è abrogato.

Alla legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche:
- nell' articolo 46:
a) al primo comma, le parole << Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere d) ed e) >> sono sostituite con le parole << Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere e) ed f) >>;
b) al secondo comma, le parole << Per le finalità previste dall' articolo 2, lettera e) >>, sono sostituite con le parole << Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere d) ed f) >>;
c) al quarto comma, lettera b), le parole << i contributi destinati alle iniziative individuate con la lettera d) dell' articolo 2 >> sono sostituite con le parole << i contributi destinati alle iniziative individuate con le lettere d), e) ed f) dell' articolo 2 >>;
d) al quinto comma, le parole << i contributi da concedersi con gli importi indicati ai precedenti commi per le iniziative individuate con le lettere d) ed e) dell' articolo 2 >> vengono sostituite con le parole << i contributi da concedersi con gli importi indicati ai precedenti commi per le iniziative individuate con le lettere d), e) ed f) dell' articolo 2 >>; le parole << o dalle altre norme in materia >> vengono soppresse;
- nell' articolo 47 è soppresso il secondo comma.

Art. 12
 
Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 11, allorquando in leggi regionali, in regolamenti ed in provvedimenti è fatto richiamo alle lettere d), e) ed f) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, il richiamo si intende riferito rispettivamente alle lettere e), f) e g) del medesimo articolo 2.
TITOLO IV
 NORME FINANZIARIE
Art. 13
 
Per le finalità previste dall' articolo 28 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è autorizzata l' ulteriore spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.500 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.500 milioni per l' anno 1984.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 500 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984;
- per le restanti lire 1.000 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 << Fondo di riserva per le spese impreviste >> del precitato stato di previsione.

Art. 14
 
Per le finalità previste dalla lettera d) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, come modificato con l' articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi, suddivisa in ragione di lire 5 miliardi per l' anno 1985 e di lire 5 miliardi per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984 viene istituito, con decorrenza dall' anno 1985, al Titolo II - Sezione V - rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale del turismo - Categoria XI - il capitolo 6586 con la denominazione: << Contributi per la costruzione e l' installazione di strutture e di impianti necessari per la nautica da diporto >> e con lo stanziamento complessivo di lire 10 miliardi, suddivisi in ragione di lire 5 miliardi per l' anno 1985 e di lire 5 miliardi per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 10 miliardi si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 4 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 15
 
In relazione al disposto dell' articolo 1 della presente legge, le denominazioni dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 vengono modificate come a fianco di ciascuno indicato:
- capitolo 6559: << Contributi a favore di enti pubblici e di privati operatori per la costruzione, la trasformazione e l' ammodernamento di impianti funiviari e relative pertinenze e piste di discesa, nonché per la realizzazione di opere ed impianti complementari all' attività turistica >>;
- capitolo 6560: << Contributi a favore di enti pubblici e privati operatori per l' acquisto, la costruzione, l' adattamento, l' ampliamento, l' ammodernamento e l' arredamento di immobili destinati a sede e ad uffici di informazione delle aziende autonome del turismo >>;
- nei capitoli 6569 e 6580 il riferimento alle lettere << d) ed e) >> viene sostituito con il riferimento alle lettere << e) ed f) >>.

In relazione al disposto di cui all' articolo 11, quinto comma, primo alinea, lettera b), della presente legge, nella denominazione del capitolo 6581 del citato stato di previsione, il riferimento alla << lettera e) >> viene sostituito con il riferimento alle << lettere d) ed f) >>.
Art. 16
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.