La misura dei contributi per le iniziative indicate al precedente articolo 2 non può superare le seguenti percentuali della spesa riconosciuta ammissibile:
a) 25% per le opere e le iniziative di cui alle lettere << a >> e << c >> del precedente articolo 2;
b) 85% per le opere e le iniziative di cui alla lettera << b >> del precedente articolo 2, qualora trattisi di alberghi per la gioventù, case per ferie e centri per soggiorni sociali;
c) 25% per le opere e le iniziative di cui alla lettera << b >> del precedente articolo 2, qualora trattisi di parchi di campeggio e di villaggi turistici;
d) 50% per le opere e le iniziative di cui alle lettere << d >>, << e >> ed << f >> del precedente articolo 2, con esclusione di quelle indicate alla successiva lettera << e >>;
e) 30% per la costruzione, l' ampliamento, l' ammodernamento ed anche l' arredamento di immobili da utilizzare - in via principale - per convegni, per manifestazioni anche di carattere sportivo e per altre consimili finalità;
f) 98% per le opere e le iniziative di cui alla lettera << g >> del precedente articolo 2;
g) 98% per le opere e le iniziative di cui alle lettere << d >>, << e >> ed << f >> del precedente articolo 2, se attuate da enti pubblici.
Per la determinazione dell' intervento finanziario a favore delle << foresterie >> (di cui al terzo alinea dell'
articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3 - disciplina dei complessi ricettivi complementari -) trovano applicazione - sempreché dette strutture costituiscano << pertinenza >> di altra struttura di carattere turistico, sovvenzionabile con la presente legge - le percentuali ed i criteri corrispondenti a quelli stabiliti per la struttura turistica in cui trovasi o si troverà la << foresteria >>.
Nella spesa riconosciuta ammissibile può essere compresa quella relativa all' acquisto delle aree e degli immobili o di altri diritti reali, eventualmente necessari alla realizzazione dell' opera o dell' iniziativa, sempreché la relativa acquisizione non sia antecedente di due anni alla data della presentazione della domanda di contributo. In detta spesa ammissibile va pure compreso un importo, per spese generali e di collaudo, non superiore al 12% del costo dell' opera indicato nel preventivo di spesa. >>