LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1984, n. 38

Norme integrative e modificative della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, concernente << Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 1
 
All' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, è aggiunto il seguente comma:
<< Qualora nello svolgimento dei lavori dei predetti organi collegiali e per le finalità per le quali gli stessi risultano costituiti, sorga la necessità di approfondire questioni specifiche e/o di settore che richiedano conoscenze ed esperienze specialistiche, l' Amministrazione regionale può autorizzare l' affidamento di appositi incarichi di consulenza o di studio ai componenti esterni dei predetti organi o ad altri esperti particolarmente qualificati. Il relativo compenso verrà fissato dalla Giunta regionale con la deliberazione d' incarico. >>.

Art. 2
 
Dopo l' articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, è inserito il seguente articolo 4 bis:
<< Art. 4 bis
 
L' Amministrazione regionale, ove non vi provveda lo Stato, è autorizzata a corrispondere i compensi previsti dalla presente legge ai componenti da essa nominati o comunque designati a far parte di organi collegiali istituiti con provvedimento statale. >>

Art. 3
 
Gli oneri previsti dall' ultimo comma dell' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, così come aggiunto con il precedente articolo 1 e dell' articolo 4 bis - esclusi gli oneri di cui al comma successivo - della citata legge regionale n. 63/1982, così come inserito con il precedente articolo 2, fanno carico al capitolo 1721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene elevato di complessive lire 250 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per l' anno 1984 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Gli oneri connessi ai compensi previsti dall' articolo 2, primo comma, e 3 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 63, dovuti in applicazione del citato articolo 4 bis della medesima legge regionale, fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene elevato di complessive lire 30 milioni, suddiviso in ragione di lire 10 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
All' onere complessivo di lire 280 milioni di cui ai precedenti primo e secondo comma, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Sui precitati capitoli 1721 e 1716 vengono, altresì, iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, rispettivamente di lire 50 milioni e di lire 10 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento - di pari importi - dal medesimo capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.