LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 31

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 giugno 1981, n. 35 << Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio - assistenziale >> e 21 dicembre 1981, n. 87 << Iniziative per favorire l' inserimento lavorativo, l' autonomia e l' integrazione sociale delle persone handicappate >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

CAPO I
 Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35
Art. 1
 
L' articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, è così sostituito:
<< Art. 14
 
Qualora sia accertata l' impossibilità per l' anziano od inabile di usufruire di servizi alternativi al ricovero, e finché permanga tale impossibilità, il Comune di effettiva residenza cura il suo accoglimento, emettendo il relativo provvedimento, presso idonee strutture, ubicate di preferenza in centri urbani residenziali ed aperte all' esterno per favorire una normale vita di relazione.
A tal fine è richiesto il consenso dell' interessato, salvo quanto disposto dalle norme vigenti.
Previo accertamento della necessità ed urgenza del ricovero, il medesimo potrà trovare attuazione anche a favore del cittadino non residente. Dell' intervento realizzato è data comunicazione al Comune di residenza dell' assistito.
Rientrano negli interventi di cui al presente articolo i provvedimenti di ricovero ai sensi dell' articolo 154 del Testo Unico delle leggi di PS approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.
Nelle case per anziani debbono essere assicurati, oltre ai servizi assistenziali, servizi di attività culturali e ricreative, di igiene generale, di consulenza medica e di riabilitazione.
Per i soggetti non autosufficienti per cause permanenti, congenite o sopravvenute, l' assistenza e la cura hanno luogo in case od in reparti protetti di ridotte dimensioni, ai quali i servizi sanitari territoriali competenti devono garantire, ove non esistano, le necessarie prestazioni sanitarie, medico - generiche e specialistiche.
L' accoglimento è disposto, su apposita certificazione del medico di fiducia dell' assistito, in relazione alla situazione del nucleo familiare ed alle condizioni socio - ambientali.
La Giunta regionale formula ed aggiorna annualmente l' elenco delle case per anziani ed inabili - facenti capo ad enti, istituzioni, associazioni e fondazioni pubbliche e private - e dotate dei requisiti di cui al presente articolo ed alle relative direttive regionali.
Sono incluse di diritto nell' elenco le strutture di ricovero già regolarmente autorizzate e funzionanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del DPR 25 novembre 1975, n. 902 (20 maggio 1976).
L' inclusione nell' elenco costituisce autorizzazione implicita al funzionamento e, in carenza di taluno dei requisiti, potrà aver luogo con riserva di successivo adeguamento entro un termine di tempo prefissato.
I soggetti privati diversi da quelli indicati al precedente ottavo comma che intendano accogliere in abitazioni collettive anziani autosufficienti ovvero in stato di parziale non autosufficienza (anche eventualmente in convivenza con altre persone soggette a rischi di istituzionalizzazione) sono tenuti, oltre agli adempimenti previsti dalle norme vigenti, a richiedere all' Unità sanitaria locale di pertinenza l' autorizzazione al funzionamento. La Giunta regionale determinerà con apposite direttive i requisiti condizionanti il rilascio dell' autorizzazione.
Le Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali curano l' accertamento dei requisiti di cui al presente articolo ed esercitano sulle strutture residenziali per anziani ed inabili un' attività permanente di verifica e di controllo.
La misura massima del contributo pubblico giornaliero a favore delle persone accolte nelle strutture previste dal presente articolo è fissata annualmente dalla Giunta regionale, in proporzione al costo medio regionale per il servizio. Gli importi giornalieri dovuti per il trattamento assistenziale alberghiero sono al netto dei costi per l' assistenza sanitaria di cui al successivo articolo 15. >>.

Art. 2
 
L' articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, è così sostituito:
<< Art. 19
 
L' Amministrazione regionale, per contribuire al costo degli interventi di cui alla presente legge, è autorizzata ad assegnare finanziamenti ai Comuni, in attuazione dell' articolo 54 dello Statuto e nei limiti dei fondi all' uopo disponibili.
Il riparto sarà effettuato ogni anno per il 60% in base alla popolazione residente in ciascun Comune e per il 15% in proporzione al numero degli ultrasessantenni e minori, secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili.
Per la restante percentuale del 25% i contributi, in attesa delle indicazioni del Piano socio - assistenziale di cui al precedente articolo 7, verranno concessi dall' Amministrazione regionale con riguardo ai seguenti criteri:
- esigenza di salvaguardare servizi e presidi esistenti;
- funzione di riequilibrio territoriale in relazione a particolari situazioni socio - economiche;
- promozione di forme nuove, anche sperimentali, di intervento, rivolte a conseguire le finalità della presente legge.

Ai fini del riparto di cui al precedente comma i Comuni interessati, nei termini e con le modalità indicate dalla competente Direzione regionale, dovranno produrre apposita istanza di contributo, indicando i servizi e le prestazioni che intendono assicurare.
Le assegnazioni di cui al presente articolo sono utilizzate dai Comuni nell' ambito socio - assistenziale e la relativa gestione finanziaria sarà contabilizzata separatamente. >>.

Art. 3
 
L' articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, è così sostituito:
<< Art. 20
 
Entro i termini indicati nei provvedimenti di concessione dei contributi i Comuni trasmetteranno alla Regione una relazione, sui risultati raggiunti nell' organizzazione e nell' erogazione dei servizi e delle prestazioni socio - assistenziali, corredata dall' indicazione delle spese sostenute con il contributo regionale. >>.

Art. 4
 
All' articolo 25 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente comma:
<< Le controversie sono decise in via amministrativa con provvedimento definitivo e comunicate agli enti interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. >>.

CAPO II
 Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 21 dicembre 1981, n. 87
Art. 5
 
Il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 87, è sostituito dal seguente comma:
<< Le iniziative elencate al precedente articolo 2 sono promosse dai Comuni singoli o associati negli ambiti territoriali delle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali per essere gestite - anche mediante convenzioni - dai Comuni medesimi o dalle Unità locali predette. >>.

Art. 6
 
All' articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:
1) Il secondo comma è così sostituito: << In particolare saranno attuati interventi per favorire l' effettuazione di seminari e di corsi rivolti all' orientamento ed alla formazione dei docenti per un adeguamento della scuola ai bisogni formativi degli allievi affetti da minorazioni. >>.
2) Il terzo comma è così sostituito: << Ad integrazione delle previsioni di cui ai precedenti commi del presente articolo e nell' ambito attuativo della presente legge potranno inoltre essere erogati contributi, anche a consuntivo, per la fornitura di sussidi didattici e per l' assegnazione nelle scuole di ogni ordine e grado di personale adeguato a soddisfare le esigenze materiali e sociali degli handicappati inseriti. >>.

Art. 7
 
L' articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 87, è così sostituito:
<< Art. 6
 
Al fine previsto dalla lettera d) del precedente articolo 2 possono trovare esecuzione i seguenti interventi:
1) contributi per servizi di sostegno presso le strutture di lavoro in ordine all' assistenza psico - tecnica nella fase dell' inserimento;
2) contributi per l' adeguamento dei beni strumentali sui posti di lavoro e per l' acquisto di attrezzature occorrenti ad un lavoro autonomo continuativo;
3) contributi, anche mediante forme di leasing, per la costituzione e lo sviluppo di imprese delle quali facciano parte in qualità di dipendenti persone handicappate;
4) contributi per la gestione (in forma diretta o convenzionata) di centri occupazionali sperimentali per soggetti con grave handicap psico - fisico;
5) borse di inserimento guidato in normali sedi di lavoro, con relativa copertura assicurativa e secondo programmi concordati con i datori di lavoro, per la riabilitazione, la formazione e l' integrazione in attività lavorative;
6) assunzione parziale degli oneri sociali, al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente normativa sul collocamento obbligatorio, per favorire inserimenti in aziende preferibilmente operanti nei settori artigiano, agricolo e del commercio;
7) contributi per altre iniziative, anche sperimentali, di formazione e avviamento al lavoro, rivolte a conseguire le finalità della presente legge. >>.


Art. 8
 
Il terzo comma dell' articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 87, è sostituito dal seguente comma:
<< La borsa di inserimento ha di norma durata non superiore a tre anni. È rinnovabile, fino al completo inserimento del beneficiario, per il periodo massimo di altri due anni e previo parere favorevole del gruppo di lavoro aziendale e del Comitato di cui al secondo comma del presente articolo. >>.

Art. 9
 
All' articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:
1) Al primo comma l' inciso << entro e non oltre il mese di marzo di ciascun anno >> è così sostituito: << entro e non oltre il mese di febbraio di ciascun anno >>.
2) L' ultimo comma dell' articolo è sostituito dal seguente comma: << Entro il mese di febbraio di ciascun anno i soggetti gestori delle iniziative attuate nell' anno precedente con il concorso finanziario regionale inviano alla Regione la documentazione della relativa spesa. Entro lo stesso termine le unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali sono tenute a trasmettere alla Regione un' organica relazione sui risultati dei progetti inoltrati ai sensi del primo comma del presente articolo che abbiano trovato esecuzione. >>.

Art. 10
 
L' articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 87, è sostituito dal seguente articolo:
<< Art. 11
 
La Regione, nell' ambito dell' attività di programmazione socio - assistenziale e in attesa di un' organica acquisizione e divulgazione dei relativi dati ed elementi conoscitivi, attua un' indagine sulla dimensione quantitativa e qualitativa del problema degli handicappati residenti nel suo territorio e sui servizi operanti o in programma nel settore, secondo modalità all' uopo individuate dalla Giunta regionale.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi e a sostenere spese dirette, anche mediante stipulazione di convenzioni, per la realizzazione dell' indagine di cui al precedente comma, nonché per iniziative - comprese quelle formative - manifestazioni e pubblicazioni rivolte ad approfondire e a divulgare, anche attraverso l' accesso ai mezzi di informazione di massa, la conoscenza nella regione dei problemi dell' handicap. >>.

Art. 11
 
Gli oneri previsti dal terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 87, come sostituito con l' articolo 6, punto 2), della presente legge fanno carico al capitolo 3329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
CAPO III
 Entrata in vigore della legge
Art. 12
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.