<< Art. 14
Qualora sia accertata l' impossibilità per l' anziano od inabile di usufruire di servizi alternativi al ricovero, e finché permanga tale impossibilità, il Comune di effettiva residenza cura il suo accoglimento, emettendo il relativo provvedimento, presso idonee strutture, ubicate di preferenza in centri urbani residenziali ed aperte all' esterno per favorire una normale vita di relazione.
A tal fine è richiesto il consenso dell' interessato, salvo quanto disposto dalle norme vigenti.
Previo accertamento della necessità ed urgenza del ricovero, il medesimo potrà trovare attuazione anche a favore del cittadino non residente. Dell' intervento realizzato è data comunicazione al Comune di residenza dell' assistito.
Rientrano negli interventi di cui al presente articolo i provvedimenti di ricovero ai sensi dell' articolo 154 del Testo Unico delle leggi di PS approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.
Nelle case per anziani debbono essere assicurati, oltre ai servizi assistenziali, servizi di attività culturali e ricreative, di igiene generale, di consulenza medica e di riabilitazione.
Per i soggetti non autosufficienti per cause permanenti, congenite o sopravvenute, l' assistenza e la cura hanno luogo in case od in reparti protetti di ridotte dimensioni, ai quali i servizi sanitari territoriali competenti devono garantire, ove non esistano, le necessarie prestazioni sanitarie, medico - generiche e specialistiche.
L' accoglimento è disposto, su apposita certificazione del medico di fiducia dell' assistito, in relazione alla situazione del nucleo familiare ed alle condizioni socio - ambientali.
La Giunta regionale formula ed aggiorna annualmente l' elenco delle case per anziani ed inabili - facenti capo ad enti, istituzioni, associazioni e fondazioni pubbliche e private - e dotate dei requisiti di cui al presente articolo ed alle relative direttive regionali.
Sono incluse di diritto nell' elenco le strutture di ricovero già regolarmente autorizzate e funzionanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del
DPR 25 novembre 1975, n. 902 (20 maggio 1976).
L' inclusione nell' elenco costituisce autorizzazione implicita al funzionamento e, in carenza di taluno dei requisiti, potrà aver luogo con riserva di successivo adeguamento entro un termine di tempo prefissato.
I soggetti privati diversi da quelli indicati al precedente ottavo comma che intendano accogliere in abitazioni collettive anziani autosufficienti ovvero in stato di parziale non autosufficienza (anche eventualmente in convivenza con altre persone soggette a rischi di istituzionalizzazione) sono tenuti, oltre agli adempimenti previsti dalle norme vigenti, a richiedere all' Unità sanitaria locale di pertinenza l' autorizzazione al funzionamento. La Giunta regionale determinerà con apposite direttive i requisiti condizionanti il rilascio dell' autorizzazione.
Le Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali curano l' accertamento dei requisiti di cui al presente articolo ed esercitano sulle strutture residenziali per anziani ed inabili un' attività permanente di verifica e di controllo.
La misura massima del contributo pubblico giornaliero a favore delle persone accolte nelle strutture previste dal presente articolo è fissata annualmente dalla Giunta regionale, in proporzione al costo medio regionale per il servizio. Gli importi giornalieri dovuti per il trattamento assistenziale alberghiero sono al netto dei costi per l' assistenza sanitaria di cui al successivo articolo 15. >>.