All' attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, così come modificato dall'
articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, provvedono:
- per i punti << a >>, << b >>, << c >> e << d >> i Comuni, cui la Regione assegna apposite sovvenzioni, sulla base dei programmi annualmente predisposti dai Consigli scolastici distrettuali e, per le scuole con lingua d' insegnamento slovena, dalla Commissione di cui all' articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, in accordo con i Consigli di circolo e di istituto delle scuole medesime;
- per il punto << e >> la Regione, anche per il tramite delle strutture dell' Istituto regionale per la formazione professionale;
- per i punti << f >> e << g >> le Province, cui la Regione assegna apposite sovvenzioni che dovranno essere utilizzate dalle Province stesse sulla base dei programmi annualmente predisposti dai Consigli scolastici distrettuali e, per le scuole con lingua d' insegnamento slovena, dalla Commissione di cui all' articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, in accordo con i Consigli di circolo e di istituto delle scuole medesime;
- per il punto << h >> la Regione, nell' ambito dell' ordinamento scolastico, anche avvalendosi degli enti locali;
- per il punto << i >> la Regione;
- per il punto << l >> la Regione, avvalendosi di norma dell' Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi;
- per il punto << m >> la Regione, anche avvalendosi degli enti locali.
I libri di testo assegnati in comodato agli alunni e i materiali di cui al punto c) del precedente articolo 2, come modificato dall'
articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, sono acquisiti al patrimonio delle scuole; le attrezzature didattiche di uso collettivo di cui al medesimo punto c) sono invece acquisite al patrimonio degli enti locali rispettivamente competenti per la manutenzione e l' arredamento. >>