LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1984, n. 26

Provvedimenti regionali per l' istruzione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1984
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
330.04 - Ricerca scientifica

CAPO I
 Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10,
concernente << Norme regionali in materia
di diritto allo studio >>
Art. 1
 
All' articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:
- il punto c) viene sostituito dal seguente:
<< c) fornitura di materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo, con particolare riguardo a quelli necessari per la sperimentazione, per le attività scolastiche di integrazione e di sostegno, per la scuola a tempo pieno e per l' inserimento delle normali strutture scolastiche di allievi minorati psico - fisici e sensoriali; >>
- il punto e) viene sostituito dal seguente:
<< e) iniziative di orientamento, ad integrazione di quelle previste all' articolo 3, lettera f) della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, ivi compresi interventi volti ad attuare uno stretto collegamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro; >>
- il punto g) viene sostituito dal seguente:
<< g) interventi di carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare ed ambientale:
- a favore degli alunni delle scuole dell' obbligo, mediante il pagamento totale o parziale della retta per l' accoglimento in convitti, semi - convitti o residenze;
- a favore degli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore e degli istituti di istruzione artistica, ivi compresi i conservatori, o mediante il pagamento totale o parziale della retta per l' accoglimento in convitti, semi - convitti, residenze, o mediante sussidi in denaro; >> - il punto n) viene soppresso.

Art. 2
 
L' articolo 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 
All' attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, così come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, provvedono:
- per i punti << a >>, << b >>, << c >> e << d >> i Comuni, cui la Regione assegna apposite sovvenzioni, sulla base dei programmi annualmente predisposti dai Consigli scolastici distrettuali e, per le scuole con lingua d' insegnamento slovena, dalla Commissione di cui all' articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, in accordo con i Consigli di circolo e di istituto delle scuole medesime;
- per il punto << e >> la Regione, anche per il tramite delle strutture dell' Istituto regionale per la formazione professionale;
- per i punti << f >> e << g >> le Province, cui la Regione assegna apposite sovvenzioni che dovranno essere utilizzate dalle Province stesse sulla base dei programmi annualmente predisposti dai Consigli scolastici distrettuali e, per le scuole con lingua d' insegnamento slovena, dalla Commissione di cui all' articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, in accordo con i Consigli di circolo e di istituto delle scuole medesime;
- per il punto << h >> la Regione, nell' ambito dell' ordinamento scolastico, anche avvalendosi degli enti locali;
- per il punto << i >> la Regione;
- per il punto << l >> la Regione, avvalendosi di norma dell' Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi;
- per il punto << m >> la Regione, anche avvalendosi degli enti locali.

I libri di testo assegnati in comodato agli alunni e i materiali di cui al punto c) del precedente articolo 2, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, sono acquisiti al patrimonio delle scuole; le attrezzature didattiche di uso collettivo di cui al medesimo punto c) sono invece acquisite al patrimonio degli enti locali rispettivamente competenti per la manutenzione e l' arredamento. >>

Art. 3
 
Il terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, è sostituito dal seguente:
<< Detti programmi dovranno favorire la promozione e lo sviluppo delle attività integrative, nonché l' estensione del tempo pieno o del tempo prolungato nella scuola dell' obbligo, ove ne sussistano le condizioni. >>

Art. 4
 
Il secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, è sostituito dal seguente:
<< Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate né impegnate dai soggetti beneficiari possono essere computate per l' anno scolastico successivo in diminuzione di quelle assegnate per le medesime finalità ai medesimi beneficiari. >>

Art. 6
 
All' articolo 14 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, è aggiunto il seguente terzo comma:
<< Gli atti dei Comuni e delle Province, emessi in attuazione delle funzioni trasferite dalla presente legge ai predetti Enti locali, sono soggetti esclusivamente al controllo rispettivamente dei Comitati provinciali di controllo e del Comitato centrale di controllo di cui alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48. >>.

Art. 7
 
Per l' attuazione delle iniziative di orientamento di cui al punto e) dell' articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, così come sostituito dall' articolo 1 della presente legge, si provvederà all' inquadramento nella qualifica funzionale di consigliere, nel limite di 30 unità, del personale già assunto con contratto a tempo determinato dall' IRFoP per l' attività di orientamento e che abbia prestato servizio per almeno un anno scolastico.
L' inquadramento verrà disposto a decorrere dal 1 luglio 1984, previo superamento di una prova d' esame teorica e/o tecnico - pratica e valutazione di eventuali titoli. Il programma e le modalità di svolgimento della prova d' esame saranno determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentite le organizzazioni sindacali.
In conseguenza di quanto disposto dal precedente primo comma, l' organico del personale dell' Amministrazione regionale è aumentato di 30 unità nella qualifica funzionale di consigliere.
Il personale suddetto potrà essere assegnato a prestare servizio presso le sedi dei Consigli scolastici distrettuali per l' espletamento del servizio di orientamento.
Per lo svolgimento delle iniziative di cui al primo comma la Regione potrà avvalersi della consulenza di esperti o docenti universitari, mediante contratti d' opera.
Art. 8
 
Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge si applicano anche agli atti emessi nell' anno 1983 e non divenuti esecutivi.
CAPO II
 Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 -
Capi V e VI concernenti contributi per lo sviluppo
dell' istruzione universitaria, per la ricerca scientifica e
per corsi speciali di interesse regionale
Art. 9
 
L' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 20, ed integrato dall' articolo 20 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 62, viene sostituito come di seguito:
<< Art. 15
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti e contributi per lo sviluppo dell' istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nell' ambito della regione, per le attrezzature didattiche e scientifiche delle Università e per la loro manutenzione, nel limite del 25% del finanziamento complessivo, nonché per l' arredamento e per lo svolgimento di corsi speciali di interesse regionale.
I finanziamenti ed i contributi erogati comprendono anche l' onere relativo all' imposta sul valore aggiunto. >>

Art. 10
 
L' ultimo comma dell' articolo 16 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, già modificato dall' articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, è sostituito dal seguente:
<< Le domande per la concessione dei finanziamenti e contributi previsti dal precedente articolo 15 devono essere presentate alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, entro il mese di gennaio, corredate dal piano di impiego dei finanziamenti e dei contributi. >>

CAPO III
 Norma finanziaria
Art. 11
 
Gli oneri per gli assegni fissi, per le ritenute previdenziali ed assistenziali e per le ritenute erariali derivanti dall' applicazione dell' articolo 7, primo e secondo comma, della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 22l dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.
Art. 12
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.