LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 giugno 1984, n. 20

Disciplina e organizzazione dell' insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/07/1984
Materia:
230.03 - Professioni turistiche

TITOLO I
 NORMA PRELIMINARE
Art. 1
 
L' esercizio dell' attività professionale di maestro di sci e l' organizzazione delle scuole di sci nella regione Friuli - Venezia Giulia sono disciplinati dalla presente legge.
TITOLO II
 MAESTRO DI SCI
Art. 2
 
È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.
Art. 3
 
L' esercizio dell' attività professionale di maestro di sci è subordinato all' ottenimento di una autorizzazione, concessa dal Direttore regionale del turismo, distintamente per l' attività di maestro di sci di discipline alpine e maestro di sci di fondo.
Tale autorizzazione è rilasciata previa frequenza di specifici corsi di formazione professionale e previo superamento di un esame finale sostenuto di fronte alla commissione regionale di cui all' articolo 5 della presente legge.
Art. 4
 
L' Amministrazione regionale, nell' ambito dei programmi regionali di formazione professionale, istituisce o promuove annualmente i corsi di cui al precedente articolo, la cui parte tecnica e pratica verrà effettuata per mezzo di istruttori della Federazione Italiana Sport Invernali e la parte teorica verrà svolta con la collaborazione della stessa Federazione Italiana Sport Invernali e dell' Associazione regionale dei maestri di sci della regione Friuli - Venezia Giulia.
Le materie, la durata e la sede dei corsi vengono determinati di concerto tra la Direzione regionale dell' Istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali e la Direzione regionale del turismo, sentita l' Associazione regionale dei maestri di sci del Friuli - Venezia Giulia.
Per l' ammissione al corso sono necessari i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) cittadinanza italiana o di altro stato membro della Comunità economica europea;
c) possesso del titolo di studio di scuola media inferiore o, per i nati prima del 1949, della licenza elementare;
d) mancanza di condanne penali passate in giudicato;
e) idoneità fisica alla professione attestata da un certificato medico, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di ammissione al corso.

L' ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova attitudinale. Non è richiesta la prova attitudinale per le rispettive discipline - sci alpino e sci di fondo - agli atleti inclusi ufficialmente nelle squadre nazionali per le discipline alpine, per lo sci di fondo e per il biathlon, che facciano domanda di ammissione al corso entro tre anni dalla cessazione dell' attività agonistica nazionale.
Art. 5
 
L' esame finale, che dovrà consistere in una prova tecnico - pratica, una didattica ed una teorica, si svolgerà di fronte ad una Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
La composizione di tale Commissione, che durerà in carica un quinquennio, è così determinata:
a) il Direttore regionale del turismo o un suo delegato che funge da presidente;
b) due maestri di sci di discipline alpine e due maestri di sci di fondo, designati dall' Associazione regionale dei maestri di sci;
c) tre istruttori per maestri di sci di discipline alpine e tre istruttori per maestri di sci di fondo designati dalla Federazione Italiana Sport Invernali:
d) un esperto di sicurezza in montagna e di topografia, designato dall' Associazione Guide Alpine Italiane;
e) un medico iscritto alla Federazione italiana medici sportivi, designato dalla stessa Federazione;
f) un rappresentante del Comitato Carnico Giuliano della Federazione Italiana Sport Invernali.

Funge da segretario un funzionario dell' Amministrazione regionale di qualifica non inferiore a quella di segretario.
Per la prova pratica nonché per la prova attitudinale, la commissione si può articolare in due sottocommissioni rispettivamente per la valutazione dei candidati all' insegnamento dello sci di discipline alpine e di fondo.
Il presidente della commissione d' esame determina la composizione delle due sottocommissioni, tenuta presente la qualificazione dei membri di cui alle precedenti lettere << b >> e << c >>.
Art. 6
 
Presso la Direzione regionale del turismo sono istituiti gli elenchi professionali dei maestri di sci di discipline alpine e di fondo della regione Friuli - Venezia Giulia.
A tali elenchi sono iscritti i maestri di sci che abbiano ottenuto l' autorizzazione regionale di cui all' articolo 3 della presente legge.
Art. 7
 
I maestri di sci, in possesso di licenza o autorizzazione rilasciata secondo la normativa vigente in altre Regioni o all' estero, possono esercitare l' insegnamento nel Friuli - Venezia Giulia, previa comunicazione da effettuarsi annualmente, almeno 15 giorni prima dell' inizio dell' attività, alla Direzione regionale del turismo nella quale siano indicati:
a) gli estremi della licenza o autorizzazione in possesso del richiedente;
b) la località della prevista attività di insegnamento e la sua durata;
c) l' accettazione da parte della scuola di sci nell' ambito della quale il maestro intende operare;
d) l' accettazione delle tariffe approvate ai sensi dell' articolo 9 della presente legge nel caso di attività svolta in modo autonomo.

L' esercizio saltuario della professione da parte dei maestri di sci autorizzati, provenienti con i loro allievi da altre regioni o dall' estero, non è soggetto alle norme di cui alla presente legge.
Art. 8
 
Ogni tre anni i titolari delle autorizzazioni regionali sono tenuti a partecipare ad appositi corsi di aggiornamento e perfezionamento, che verranno organizzati con le modalità di cui al precedente articolo 4.
La mancata partecipazione a tali corsi di aggiornamento, fatta salva la proroga di un anno, eventualmente rinnovabile per comprovati motivi, comporta la decadenza dell' autorizzazione.
Art. 9
 
Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci, relative sia alle lezioni individuali che alle lezioni collettive, sono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno, su proposta dell' Associazione regionale dei maestri di sci, dalla Commissione di cui all' articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88, così integrata:
a) un rappresentante dell' Associazione regionale dei maestri di sci del Friuli - Venezia Giulia, in sostituzione del rappresentante delle associazioni sindacali di categoria;
b) un rappresentante delle Associazioni di categoria degli albergatori;
c) un rappresentante dei proprietari o dei gestori degli impianti di risalita operanti nella regione;
d) un rappresentante del Comitato Carnico Giuliano della Federazione Italiana Sport Invernali.

Le tariffe così determinate sono approvate con decreto del Direttore regionale del turismo e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
TITOLO III
 SCUOLE DI SCI
Art. 10
 
Sono denominate << scuole di sci >> le unità organizzative, affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali, costituite da maestri di sci autorizzati, per l' esercizio dell' attività professionale dell' insegnamento dello sci.
L' apertura di scuole di sci nel Friuli - Venezia Giulia è soggetta ad autorizzazione regionale.
L' autorizzazione è concessa con decreto del Direttore regionale del turismo, sentita l' Associazione dei maestri di sci della regione Friuli - Venezia Giulia, previo accertamento delle seguenti condizioni:
a) che la scuola abbia un organico costituito da almeno dieci maestri autorizzati, di cui uno con funzioni di direttore della scuola, per le scuole di discipline alpine o miste, e di almeno tre maestri, di cui uno con funzioni di direttore della scuola, per le scuole di fondo. Eventuali deroghe - da concedersi previo parere favorevole della Giunta regionale - potranno essere previste per la costituzione di nuove scuole di sci di discipline alpine ubicate in località dotate di impianti e attrezzature idonee, nelle quali non sia già operante altra scuola di sci;
b) che la scuola disponga di una sede che sia in grado di operare con l' intero organico di maestri facenti capo alla scuola per tutto il periodo di apertura degli impianti di risalita o delle attrezzature sciistiche;
c) che la scuola abbia un atto costitutivo, uno statuto ed un regolamento redatti con atto pubblico e deliberati dall' assemblea dei maestri che la costituiscono, i quali disciplinano l' organizzazione della scuola medesima in base ai principi della presente legge, con la garanzia della effettiva partecipazione dei componenti della scuola alla gestione della stessa;
d) che le scuole non precludano la partecipazione alle attività a maestri di sci provenienti da altre regioni o da altri stati;
e) che la scuola garantisca la propria disponibilità in operazioni di soccorso;
f) che la scuola di sci collabori con le autorità scolastiche, gli enti di promozione sportiva, gli enti del turismo sociale e gli enti locali per l' organizzazione di attività di promozione dello sci.

Art. 11
 
Con l' ottenimento dell' autorizzazione di cui al precedente articolo 10, la scuola di sci viene iscritta nell' elenco regionale delle scuole di sci del Friuli - Venezia Giulia, tenuto presso la Direzione regionale del turismo.
L' iscrizione nell' elenco regionale autorizza l' uso della denominazione: << SCUOLA DI SCI AUTORIZZATA DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA >>.
Le scuole di sci iscritte nell' elenco regionale possono accedere agli eventuali contributi erogati dall' Amministrazione regionale nel settore del turismo per specifiche attività di settore.
Art. 12
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende autonome del turismo, ai Comuni, Province e Comunità montane per l' acquisto, la costruzione, l' adattamento e l' ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di sci di cui al precedente articolo 10 della presente legge.
Gli enti di cui al precedente comma, fruenti di contributi concessi ai sensi della presente legge, sono obbligati ad assegnare gli immobili di cui al precedente comma in uso a titolo gratuito alle scuole di sci.
Il contributo non potrà essere superiore al 98% della spesa ammissibile.
Per la concessione e l' erogazione dei contributi si osserveranno, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni.
Gli immobili di cui al presente articolo saranno vincolati alla loro specifica destinazione per venti anni dalla data dei relativi decreti di concessione.
TITOLO IV
 INSEGNAMENTO AUTONOMO DELLO SCI
Art. 13
 
I maestri di sci che intendano svolgere l' attività professionale in forma autonoma sono tenuti a darne comunicazione all' Ufficio provinciale del turismo competente per territorio e alla Scuola di sci, se iscritta nell' elenco di cui al precedente articolo 11, della località ove intendono operare in modo continuativo o prevalente.
Ai maestri di cui al precedente comma è fatto divieto di organizzare con altri maestri l' offerta delle prestazioni e di avvalersi in modo diretto o indiretto della loro opera.
TITOLO V
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 14
 
L' autorizzazione di cui all' articolo 3 della presente legge ha validità annuale e comporta il pagamento di una tassa di concessione di lire diecimila.
L' autorizzazione di cui all' articolo 10 della presente legge ha validità annuale e comporta il pagamento di una tassa di concessione di lire cinquantamila.
Il rinnovo delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti deve avvenire entro il 31 dicembre dell' anno precedente a quello di validità.
Art. 15
 
I maestri di sci che all' entrata in vigore della presente legge siano in possesso di regolare licenza di pubblica sicurezza, rilasciata ai sensi dell' articolo 123 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono richiedere entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, l' iscrizione agli elenchi di cui all' articolo 6.
Coloro che, all' entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto dalla Federazione Italiana Sport Invernali, l' attestato di idoneità all' insegnamento dello sci, sono direttamente ammessi a sostenere la sola prova teorica di cui al precedente articolo 5.
Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, le scuole di sci già esistenti potranno richiedere l' autorizzazione di cui all' articolo 10 e l' iscrizione all' elenco regionale di cui all' articolo 11, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell' articolo 10 della presente legge.
L' autorizzazione e l' iscrizione di cui al comma precedente potranno essere concesse anche in deroga al possesso dei requisiti di cui al punto a) o al punto b) del terzo comma dello stesso articolo 10, purché la scuola interessata si obblighi ad adeguarsi alle disposizioni stesse entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 16
 
Ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali, per i fini della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:
a) per aver esercitato l' attività professionale di maestro di sci senza la preventiva autorizzazione regionale: sanzione da lire 900.000 a lire 1.000.000. in caso di recidiva la sanzione viene raddoppiata;
b) per aver aperto una scuola di sci nel Friuli - Venezia Giulia senza la preventiva autorizzazione regionale: sanzione da lire 4.000.000 a lire 5.000.000. In caso di recidiva la sanzione viene raddoppiata;
c) per non aver adempiuto agli obblighi di cui all' articolo 7 della presente legge: sanzione da lire 900.000 a lire 1.000.000. In caso di recidiva la sanzione viene raddoppiata;
d) per aver svolto l' attività di cui all' articolo 13 senza aver provveduto alla preventiva comunicazione di cui al primo comma dello stesso articolo: sanzione da lire 400.000 a lire 500.000;
e) per aver violato il disposto di cui al secondo comma dell' articolo 13: sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000. In caso di recidiva la sanzione viene raddoppiata;
f) per aver applicato tariffe diverse da quelle approvate ai sensi dell' articolo 9: sanzione da lire 300.000 a lire 3.000.000. In caso di recidiva la sanzione può essere raddoppiata.

Art. 17
 
I maestri di sci, titolari di licenze o autorizzazioni concesse o rilasciate dallo Stato, da Regioni, da Province autonome o da Comuni possono chiedere l' iscrizione agli elenchi di cui all' articolo 6 della presente legge, purché svolgano continuativamente attività professionale nel Friuli - Venezia Giulia.
Art. 18
 
Le spese di funzionamento della commissione di cui al precedente articolo 5 fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 19
 
Per le finalità previste dall' articolo 12 della presente legge, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale del turismo - Categoria XI - il capitolo 6577 con la denominazione: << Contributi per l' acquisto, la costruzione, l' adattamento e l' ampliamento di immobili da utilizzare quale sede di scuola di sci >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1984.
Al predetto onere di lire 250 milioni, si provvede come segue:
- per lire 200 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito Fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 31 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13/Rag. del 7 febbraio 1984;
- per le restanti lire 50 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Sul precitato capitolo 6577 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 6577 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 ed al bilancio per l' anno 1984.