LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e rifinanziamento degli interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  17/01/1984
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO I
 Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68
Art. 1
 
Dopo l' articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è inserito il Capo I bis, nonché gli articoli 7 bis e 7 ter, come segue:
<< CAPO I bis
 Disposizioni comuni per le opere di prevenzione
e pronto soccorso per calamità naturali
Art. 7 bis
 
L' Assessore regionale ai lavori pubblici, ovvero l' Assessore regionale alle foreste, dà immediata comunicazione alla Giunta regionale degli interventi di pronto soccorso assunti ai sensi del precedente articolo 3, nonché degli interventi di prevenzione assunti ai sensi del precedente articolo 5, per la deliberazione di ratifica da adottarsi nella prima riunione della Giunta regionale successiva alla comunicazione stessa.
Qualora i provvedimenti adottati dall' Assessore, ai sensi del precedente comma, non siano ratificati dalla Giunta regionale, saranno applicate le disposizioni dell' articolo 72 del Regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
Art. 7 ter
 
I lavori previsti dai precedenti articoli 2 e 4 possono essere affidati in concessione alle Amministrazioni provinciali e comunali, alle Comunità montane nonché ai Consorzi di bonifica e ai Consorzi per l' Ufficio di economia e bonifica montana di cui al Capo III della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
In tal caso i relativi progetti ovvero le perizie sommarie di spesa sono redatte dall' Ente concessionario ed approvate, rispettivamente, dal Direttore regionale dei lavori pubblici oppure dal Direttore regionale delle foreste. >>.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 5
 
In deroga al termine indicato al secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, le richieste dei benefici relative agli interventi straordinari di cui al titolo IV della legge regionale citata, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche, come riconosciute e verificatesi negli ambiti territoriali delimitati con DPGR 7 gennaio 1983, n. 04/Pres., dovranno pervenire alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO II
 Interventi straordinari
conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei mesi di settembre e ottobre 1983
Art. 6
 
I contributi straordinari per l' importo complessivo di lire 10.000 milioni assegnati dallo Stato, con le ordinanze n. 9 del 15 settembre 1983 e n. 44 del 27 ottobre 1983 del Ministro per il coordinamento della Protezione civile, per far fronte alle esigenze di soccorso e di assistenza alle popolazioni, conseguenti al nubifragio del settembre 1983 nella zona dell' Alta Carnia, vengono destinati:
- per lire 3.750 milioni, ai lavori di cui al Capo I del Titolo I della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, di competenza della Direzione regionale dei lavori pubblici;
- per lire 1.000 milioni agli interventi di cui all' articolo 13 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68;
- per lire 3.750 milioni, agli interventi di pronto soccorso riguardanti opere di sistemazione idraulico - forestale previsti dall' articolo 3 della citata legge regionale 28 agosto 1982, n. 68;
- per lire 1.500 milioni agli interventi d' urgenza di cui alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69, di competenza della Direzione regionale dell' agricoltura.

Per l' iscrizione nel bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 dei predetti contributi, vengono istituiti, a decorrere dall' esercizio 1984, i seguenti capitoli:
- nello stato di previsione dell' entrata: al Titolo II, Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 656 con la denominazione: << Contributi straordinari dello Stato destinati all' emergenza causata dal nubifragio del settembre 1983 nell' Alta Carnia >> e con lo stanziamento di lire 10 miliardi per l' esercizio 1984;
- nello stato di previsione della spesa: al Titolo II - Sezione V:
a) alla Rubrica n. 9:
- alla Categoria IX - il capitolo 8226 con la denominazione: << Spese per i lavori di pronto soccorso e di prevenzione da eseguirsi nella zona dell' Alta Carnia colpita dal nubifragio del settembre 1983 (Titolo I, Capo I, legge regionale 28 agosto 1982, n. 68) >> e con lo stanziamento di lire 3.750 milioni per l' esercizio 1984;
- alla Categoria XI - il capitolo 8412 con la denominazione: << Contributi per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e privati, destinati ad uso abitativo ovvero ad attività produttiva, danneggiati o distrutti nella zona dell' Alta Carnia colpita dal nubifragio del settembre 1983 (articolo 13, legge regionale 28 agosto 1982, n. 68) >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1984;
b) alla Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - Categoria IX - il capitolo 6194 con la denominazione: << Spese per interventi di pronto soccorso conseguenti al nubifragio del settembre 1983 nell' Alta Carnia riguardanti opere di sistemazione idraulico - forestale (articolo 3, ottavo comma, legge regionale 28 agosto 1982, n. 68) >> e con lo stanziamento di lire 3.750 milioni per l' esercizio 1984;
c) alla Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7188 con la denominazione: << Spese per interventi d' urgenza conseguenti al nubifragio del settembre 1983 nell' Alta Carnia, diretti a prevenire eventi dannosi in dipendenza di fenomeni di dissesto idro - geologico, nonché per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica, di sistemazione idraulico - agraria e delle opere di miglioramento fondiario d' interesse collettivo, danneggiate o distrutte (articolo 1, lettere a) e b), legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69) >> e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1984.

Art. 7
 
Per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1984.
La spesa di lire 1 miliardo autorizzata con il precedente comma fa carico al capitolo 7242 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1 miliardo per l' esercizio 1984.
Art. 8
 
Gli interventi per il ripristino e la ricostruzione delle opere agrarie di bonifica montana o di miglioramento fondiario di interesse collettivo danneggiate dall' evento calamitoso del settembre 1983 nell' Alta Carnia potranno essere effettuati a termini delle vigenti leggi regionali e statali anche prescindendo dalla classificazione formale delle medesime e dalla titolarità delle particelle catastali comunque interessate alle opere stesse. L' Amministrazione regionale è autorizzata, per il ripristino delle predette infrastrutture, ad intervenire anche se le stesse, all' atto dell' evento, erano in fase di realizzazione in base a precedenti provvedimenti od ultimate ma non concluse con gli atti di compimento o di affidamento all' ente beneficiario.
Per le opere già eseguite resta al beneficiario il titolo alla provvidenza già concessa dietro presentazione del verbale di consistenza di quanto già effettuato, redatto dal Direttore dei lavori, che dovrà altresì descrivere i danni verificatisi alle stesse opere.
Art. 9
 
La ricostruzione a termini delle vigenti leggi regionali o statali dei fabbricati rurali e degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli danneggiati dall' evento calamitoso del settembre 1983 nell' Alta Carnia potrà essere effettuata - qualora per ragioni connesse all' evento calamitoso non fosse possibile nell' area su cui insistevano - su area diversa, purché ricadente nel medesimo comune od in comune contermine ed appartenente ai medesimi proprietari.
Parimenti le opere infrastrutturali, quali strade interpoderali o vicinali, elettrodotti ed acquedotti rurali, potranno essere ripristinate ricostruendone parte su aree diverse da quelle sulle quali originariamente insistevano.
Art. 10
 
In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 28 agosto 182, n. 68, le domande per ottenere gli interventi per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati dall' evento calamitoso del settembre 1983 nell' Alta Carnia dovranno pervenire alla Comunità montana nel termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68. All' accertamento della regolarità e della congruità delle richieste provvede il Presidente della Comunità avvalendosi degli organi tecnici della Comunità stessa.
Parimenti, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, gli interventi regionali sono limitati alla parte del danno sofferto eccedente l' eventuale risarcimento effettuato da imprese autorizzate all' esercizio delle assicurazioni.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 13, secondo comma, L. R. 25/1985
Art. 11
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi in conto capitale a fondo perduto per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende, di cui all' articolo 19 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, danneggiate in conseguenza del nubifragio del settembre 1983 nell' Alta Carnia, nel territorio delimitato con le modalità indicate nell' articolo 14 della medesima legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.
I contributi di cui al precedente comma:
- sono erogati a favore delle imprese singole od associate dei settori dell' industria, del commercio, dell' artigianato e del turismo, anche se aventi sede legale fuori del territorio regionale;
- debbono essere reimpiegati per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro e si riferiscono al danno subito per la distruzione totale o parziale di impianti, macchinari, attrezzature, arredamenti e scorte, in ciò comprendendo il danno riguardante linee elettriche, canali di carico e cabine di trasformazione ed il danno subito dalle imprese boschive per il mancato e/o tardivo recupero del legname;
- sono concessi per danni complessivi superiori ai 2 milioni di lire;
- il loro ammontare è fissato in misura pari al 40 per cento dell' ammontare del danno e comunque entro il limite massimo di lire 120 milioni.

I contributi di cui ai precedenti commi sono cumulabili, nei limiti dell' accertata entità del danno subito, con gli interventi annui costanti di cui all' articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 23 della medesima legge.
Le domande per la concessione degli interventi di cui ai precedenti commi, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, dovranno pervenire alla Comunità montana competente per territorio nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68. Al rilevamento ed alla valutazione dei danni subiti dalle singole aziende ed ad ogni altro accertamento istruttorio sulla congruità delle richieste provvede il Presidente della Comunità avvalendosi degli organi tecnici della Comunità stessa.
Art. 12
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 11 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983 - 1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XV - il capitolo 7003 - con la denominazione: << Fondo per l' assegnazione di contributi in conto capitale per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende di cui all' articolo 19 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, danneggiate in conseguenza del nubifragio del settembre 1983 nell' Alta Carnia >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1984.
Con deliberazione della Giunta regionale viene stabilita la ripartizione del fondo di cui al precedente comma fra i settori dell' industria, del commercio, dell' artigianato e del turismo. In base a tale ripartizione il Presidente della Giunta provvede, con proprio decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, ad istituire gli appositi capitoli di spesa, da attribuirsi alle rispettive rubriche di competenza.
Art. 13
 
Alle imprese del settore industriale, che abbiano subito danni a causa dell' eccezionale evento calamitoso verificatosi l' 11 ottobre 1983 e che siano situate nel territorio conseguentemente delimitato ai sensi della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e che non siano ricorse ai benefici disposti dall' articolo 20 della legge medesima, come modificata ed integrata con la presente legge, si applicano le provvidenze previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, anche per i mutui a medio termine, contratti con gli Istituti o le Aziende di credito a ciò autorizzati, per la riparazione, la ricostruzione o il rinnovo - nella potenzialità complessiva antecedente l' evento calamitoso - degli immobili, impianti, macchinari, arredamenti ed attrezzature distrutti o danneggiati, nonché, per la ricostituzione delle scorte funzionali al prodotto finito, ai semilavorati ed alle materie andate perdute.
Per le modalità e procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al precedente comma, valgono, per quanto applicabili, le disposizioni previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Per le finalità di cui ai precedenti commi viene autorizzato, nell' esercizio 1984, un limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1993.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7907 con la denominazione: << Contributi sugli interessi di mutui contratti per il ripristino dell' efficienza delle imprese del settore industriale danneggiate dalla calamità dell' 11 ottobre 1983 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1984 e 1985.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 14
 
Alle imprese del settore artigianale, che abbiano subito danni a causa dell' eccezionale evento calamitoso verificatosi l' 11 ottobre 1983 e che siano situate nel territorio conseguentemente delimitato ai sensi della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e che non siano ricorse ai benefici disposti dall' articolo 20 della legge medesima, come modificata ed integrata con la presente legge, si applicano le provvidenze previste dall' articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49.
A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, a partire dall' esercizio finanziario 1984, un contributo annuale di lire 500 milioni per un periodo di 10 anni.
Le modalità di conferimento dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il Credito alle imprese artigiane.
Per le modalità di concessione dei finanziamenti alle imprese artigiane e per la misura delle agevolazioni valgono i criteri già determinati ai sensi del terzo comma dell' articolo 10 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39.
Per le finalità di cui ai commi precedenti, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1984, un limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1993.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7910 con la denominazione: << Contributi annui costanti alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane per gli interventi previsti dall' articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1984 e 1985.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 15
 
La concessione dei benefici di cui agli articoli 11, 13 e 14 è limitata alla parte del danno sofferto eccedente l' eventuale risarcimento effettuato da imprese autorizzate all' esercizio delle assicurazioni.
I benefici di cui agli articoli 13 e 14 sono:
a) cumulabili con quelli previsti a seguito del sisma del Friuli del 1976 dalla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 e sue successive modificazioni e integrazioni;
b) concessi anche qualora la riparazione, la ricostruzione o il rinnovo degli immobili, impianti, macchinari, arredamenti e attrezzature distrutti o danneggiati, nonché la ricostituzione delle scorte siano iniziate, purché non in data antecedente a quella dell' 11 ottobre 1983.

Art. 16
 
Al fine di sopperire alle straordinarie esigenze di liquidità delle imprese del settore industriale ricomprese nel territorio interessato dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di settembre e ottobre 1983 e, conseguentemente, delimitato ai sensi della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi Garanzia Fidi tra le piccole imprese industriali delle Province di Udine e di Gorizia, di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, contributi straordinari per l' ammontare complessivo di lire 1.000 milioni per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine garantite dal Consorzio stesso.
Al fine di sopperire all' esigenza di liquidità delle imprese del settore artigiano ricomprese nel territorio interessato dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di settembre e ottobre 1983 e, conseguentemente, delimitato ai sensi della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia un finanziamento straordinario di lire 250 milioni per le operazioni di credito d' esercizio a breve termine di cui al punto 1, terzo comma, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21.
I limiti e le modalità degli interventi di cui ai commi precedenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' industria e all' artigianato.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, primo comma, L. R. 33/1986
Art. 17
 
Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad Enti pubblici, società e privati a norma della presente legge sono resi pubblici mediante il Bollettino Ufficiale della Regione e l' affissione sugli Albi dei Comuni interessati.
Art. 18
 
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 16 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, è istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7908 con la denominazione: << Contributo straordinario ai Consorzi Garanzia Fidi tra le piccole imprese industriali delle province di Udine e Gorizia per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine garantite >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984.
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 16 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' esercizio 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7909 con la denominazione: << Finanziamento straordinario all' ESA per operazioni di credito d' esercizio a breve termine di cui al punto 1, terzo comma, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l' esercizio 1984.
Art. 19
 
Il limite d' impegno di lire 100 milioni, autorizzato per l' esercizio 1982 per il settore dell' industria e dell' artigianato con l' articolo 33, terzo comma, della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, viene ridotto di lire 95 milioni a decorrere dall' esercizio 1984.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 95 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1991.
I limiti d' impegno di lire 45 milioni per il settore del commercio e di lire 5 milioni per il settore del turismo, autorizzati per l' esercizio 1982 con il già citato articolo 33, terzo comma, della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, vengono revocati a decorrere dall' esercizio 1984.
Le annualità relative ai predetti limiti, autorizzate per gli anni dal 1984 al 1991, vengono revocate.
Per le finalità previste dall' articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall' articolo 4 della presente legge, sono autorizzati, nell' esercizio 1984, un limite di impegno di lire 95 milioni per il settore dell' industria e dell' artigianato, un limite di impegno di lire 150 milioni per il settore del commercio ed un limite di impegno di lire 30 milioni per il settore del turismo.
Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:
- per il settore dell' industria e dell' artigianato, di lire 95 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1993;
- per il settore del commercio, di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1993;
- per il settore del turismo, di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1993.

L' onere complessivo di lire 190 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per il settore dell' industria e dell' artigianato per gli esercizi 1984 e 1985, fa carico al capitolo 7867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, il cui stanziamento - in relazione al disposto di cui al precedente primo comma - presenta sufficiente disponibilità.
L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per il settore del commercio per gli esercizi 1984 e 1985, fa carico al capitolo 8113 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato - in relazione al disposto di cui al precedente terzo comma - di lire 210 milioni.
L' onere complessivo di lire 60 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per il settore del turismo per gli esercizi 1984 e 1985, fa carico al capitolo 8634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato - in relazione al disposto di cui al precedente terzo comma - di lire 50 milioni.
Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 20
 
All' onere complessivo di lire 6.510 milioni, di cui lire 4.880 milioni per l' esercizio 1984 e lire 1.630 milioni per l' esercizio 1985, derivante dai precedenti articoli 7, 12, 13, 14, 18 e 19, ottavo e nono comma, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985.
Art. 21
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.