LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 maggio 1984, n. 13

Interpretazione autentica dell' articolo 5 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, concernente: << Istituzione di un fondo destinato alla progettazione di opere di preminente interesse per la Regione Friuli - Venezia Giulia >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/05/1984
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
420.01 - Opere pubbliche

Articolo unico
 
In via di interpretazione autentica dell' art. 5 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, s' intende che, qualora le progettazioni riguardino opere destinate ad essere realizzate a carico totale o parziale dello Stato ovvero di altri enti o amministrazioni, compete alla Giunta regionale l' esercizio della facoltà di disporre il recupero, totale o parziale, delle spese incontrate per le progettazioni stesse, secondo modalità da concordare con gli enti e le amministrazioni destinatari dei progetti.