LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 maggio 1984, n. 12

Interpretazione autentica del terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, riguardante il personale precario assunto per le esigenze della ricostruzione e per la necessità dell' assistenza.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/05/1984
Materia:
130.01 - Comuni e Province
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Articolo unico
 
In via di interpretazione autentica, il terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, è sostituito dal seguente:
<< Per essere incluso nell' elenco, l' interessato dovrà superare le prove previste, riportando in ciascuna un punteggio non inferiore a sei decimi. >>.