Art. 1
In considerazione della rilevanza economica ed occupazionale che assume per il Friuli - Venezia Giulia l' attuazione nell' area della provincia di Pordenone e di Udine del piano d' interventi a medio termine 1983-86 del Gruppo Zanussi e, in particolare, di quella parte dello stesso riguardante il settore elettrodomestici, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire nei modi ed attraverso gli organismi che qui di seguito vengono indicati a sostegno del programma di ristrutturazione e risanamento produttivo e finanziario della Industrie Zanussi SpA e Società controllate.
Art. 2
Gli interventi di cui al precedente articolo consisteranno nell' erogazione di risorse finanziarie, parte mediante assunzione di partecipazione azionaria e concessione di finanziamenti alla Industrie Zanussi SpA e parte mediante finanziamenti agevolati alle Società da questa controllate, il tutto per un ammontare complessivo non superiore a lire 75 miliardi.
Art. 3
Gli interventi a favore della Industrie Zanussi SpA saranno operati attraverso la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Friulia SpA per la parte destinata all' assunzione di partecipazione azionaria ed alla concessione di finanziamenti, per un ammontare complessivo non superiore a lire 50 miliardi.
Art. 4
Per la concessione degli interventi di cui al precedente articolo, in relazione all' entità complessiva del capitale pubblico da investire nella sottoindicata Società, si terrà conto anche delle prospettive e fasi di realizzazione dell' operazione di consolidamento della situazione debitoria della Industrie Zanussi SpA verso il sistema bancario e di quella di ricapitalizzazione da parte dell' azionariato privato.
La concessione ed il mantenimento degli interventi a favore della Industrie Zanussi SpA rimangono, altresì, subordinati alla conservazione da parte della predetta Società del pacchetto azionario di maggioranza nella costituenda Società del settore elettrodomestici.
Non si potrà, infine, dar corso alla partecipazione azionaria se non sia assicurata all' Amministrazione regionale ed alla Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Friulia SpA un rappresentante ciascuna nel Consiglio di amministrazione della Industrie Zanussi SpA, nonché un rappresentante nel Collegio sindacale della stessa.
La partecipazione azionaria non potrà, comunque, superare in nessun momento il 35% del capitale sociale della Industrie Zanussi SpA e potrà essere attuata anche attraverso la conversione di interventi in conto finanziamento.
Art. 5
Per gli interventi, di cui all' articolo 2, a favore delle Società controllate dalla Industrie Zanussi SpA, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche FRIE, istituita dalla
legge 23 gennaio 1970, n. 8, somme per un ammontare complessivo non superiore a lire 25 miliardi, da utilizzare nelle forme e con le agevolazioni stabilite dalle norme vigenti, a fronte di programmi di investimenti delle Società predette.
Art. 6
Per le finalità di cui all' articolo 3, l' Amministrazione regionale costituisce presso la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Friulia SpA un apposito fondo, del quale affida la gestione alla predetta Finanziaria, con contabilità separata.
Al fondo affluiranno le somme necessarie alle operazioni previste al predetto articolo 3, entro il limite ivi indicato ed il loro utilizzo verrà via via autorizzato dalla Giunta regionale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 111, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, L. R. 47/1993
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 189, comma 1, L. R. 5/1994
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 165, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 109, comma 1, L. R. 39/1995
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 79, comma 1, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
Art. 7
Tutta l' attività esecutiva o di controllo concernente gli interventi da autorizzare e via via che saranno autorizzati dalla Giunta regionale, ai sensi del precedente articolo, è delegata nella sua veste di mandataria alla Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Friulia SpA, che la esercita attraverso i propri organi sociali.
Tutti i poteri di controllo del Collegio sindacale della Friulia SpA sono estesi agli interventi ed operazioni qui considerati ed all' amministrazione del fondo affidato.
Semestralmente è trasmessa, a cura della Friulia SpA, alla Giunta regionale una relazione sull' andamento della gestione del fondo, accompagnata dalle osservazioni del Collegio sindacale.
Il Presidente della Friulia SpA è investito per le operazioni qui considerate di ogni più ampio potere di rappresentanza nei confronti dei terzi, anche in giudizio, senza limitazione alcuna, compresa la sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie relativi alle operazioni autorizzate.
Gli atti compiuti dal Presidente della Friulia SpA si presumono nei confronti dei terzi ed anche degli uffici giudiziari, ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio, conformi ai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale, senza necessità si alcuna documentazione dell' esistenza e del contenuto degli stessi.
Art. 8
Alla Giunta regionale, che li esercita attraverso la Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato di concerto con la Direzione regionale dei Servizi amministrativi, sono attribuiti i più ampi ed estesi poteri di controllo e di vigilanza sulla gestione del fondo.
L' Assessore all' industria ed all' artigianato, di concerto con l' Assessore alle finanze, è autorizzato a stipulare con la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Friulia SpA, prima dell' inizio dell' attività del fondo, apposita convenzione per la regolarizzazione dei reciproci rapporti, ivi comprese le modalità dei rientri al bilancio della Regione delle disponibilità attive del fondo, il rimborso delle spese e la remunerazione degli oneri inerenti l' amministrazione del fondo stesso.
Con il decreto del Presidente della Giunta regionale che dispone la cessazione del fondo, o con successivo decreto, saranno, infine, impartite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attività patrimoniali del fondo affluiranno al bilancio attivo della Regione.
Note:
1Parole soppresse al secondo comma da art. 75, primo comma, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.
2Integrata la disciplina del secondo comma da art. 111, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 189, comma 2, L. R. 5/1994
4Integrata la disciplina del secondo comma da art. 165, comma 2, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
5Integrata la disciplina del secondo comma da art. 109, comma 2, L. R. 39/1995
6Integrata la disciplina del secondo comma da art. 79, comma 2, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
Art. 9
Per le finalità di cui al precedente articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 25 miliardi, suddivisa in ragione di lire 20 miliardi per l' anno 1984 e di lire 5 miliardi per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984- 1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - vengono istituiti i seguenti capitoli:
- capitolo 6839 con la denominazione: << Conferimento a favore della gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche FRIE per la concessione di finanziamenti agevolati alle Società controllate dalla Industrie Zanussi SpA a valere sui fondi di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10 miliardi per l' anno 1984, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6818 del precitato stato di previsione, di cui lire 7 miliardi corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita ai sensi dell' articolo 21, I comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell' Assessore alle finanze n. 12 del 7 febbraio 1984. Sul precitato capitolo 6839 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 10 miliardi, cui si fa fronte mediante storno di lire 3 miliardi dal medesimo capitolo 6818 e prelevamento di lire 7 miliardi dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >>;
- capitolo 6840 con la denominazione: << Conferimento a favore della gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche FRIE per la concessione di finanziamenti agevolati alle Società controllate dalla Industrie Zanussi SpA >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15 miliardi, suddiviso in ragione di lire 10 miliardi per l' anno 1984 e di lire 5 miliardi per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 10 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6840 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa, di lire 10 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >>.
Art. 10
Per le finalità di cui al precedente articolo 6 è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 50 miliardi, suddivisa in ragione di lire 40 miliardi per l' anno 1984 e di lire 10 miliardi per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - vengono istituiti i seguenti capitoli:
- capitolo 6841 con la denominazione: << Conferimento a favore della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Friulia SpA per la costituzione di un apposito fondo destinato all' assunzione di partecipazione azionaria ed alla concessione di finanziamenti alla Industrie Zanussi SpA a valere sui fondi di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 45 miliardi, suddiviso in ragione di lire 35 miliardi per l' anno 1984 e di lire 10 miliardi per l' anno 1985. A detto onere si fa fronte, per lire 10 miliardi, mediante storno di pari importo dal capitolo 6825 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita ai sensi dell' articolo 21, I comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8 del 19 gennaio 1984, e, per lire 35 miliardi, suddivisi in ragione di lire 25 miliardi per l' anno 1984 e di lire 10 miliardi per l' anno 1985, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del più volte citato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6841 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 35 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >>;
- capitolo 6842 con la denominazione: << Conferimento a favore della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Friulia SpA per la costituzione di un apposito fondo destinato all' assunzione di partecipazione azionaria ed alla concessione di finanziamenti alla Industrie Zanussi SpA >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5 miliardi per l' anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 11 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6842 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >>.
Art. 11
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.