Art. 1
La Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia riconosce e sostiene la funzione e l' attività degli organi e delle strutture locali delle Associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati ed handicappati.
La ricognizione degli organi e delle strutture predette è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione. A tal fine, entro e non oltre il mese di febbraio successivo all' entrata in vigore della presente legge, i responsabili regionali delle Associazioni interessate dovranno produrre alla Direzione regionale del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione idonea documentazione inerente all' attività e alla struttura organizzativa, nonché copia autenticata dei disposti statutari e regolamentari.
La Giunta regionale provvederà annualmente all' aggiornamento della ricognizione di cui al precedente comma sulla scorta degli elementi forniti dai soggetti interessati entro e non oltre il mese di febbraio di ciascun anno.
Art. 2
Allo scopo di favorire le attività rivolte al conseguimento delle finalità istituzionali delle sedi regionali e provinciali delle Associazioni considerate dalla presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente contributi, nei limiti dei fondi all' uopo disponibili, per agevolare l' organizzazione ed il funzionamento delle strutture censite ai sensi del precedente articolo.
Per la concessione dei contributi - non cumulabili con altre provvidenze regionali disposte per le medesime finalità - dovrà essere inoltrata domanda alla Direzione regionale del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione.
La domanda di cui al precedente comma dovrà essere accompagnata da una relazione acclarante le attività da effettuare con il sostegno del contributo regionale, la presumibile spesa, il numero degli associati, la loro partecipazione alle iniziative sociali, e dovrà pervenire alla Regione entro e non oltre il mese di aprile di ciascun anno.
Art. 3
La Giunta regionale ripartisce ed assegna annualmente i contributi previsti dalla presente legge tenendo conto degli elementi indicati al terzo comma del precedente articolo 2.
All' atto del riparto verrà stabilita dalla Giunta regionale la percentuale del contributo da assegnare in forma anticipata, rinviando il saldo all' avvenuta presentazione del rendiconto di cui al successivo articolo.
Art. 4
È fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di presentare, entro e non oltre il primo trimestre dell' anno successivo a quello in cui è stata effettuata la erogazione, un' analitica e documentata rendicontazione delle spese sostenute, nonché di indicare l' ammontare di eventuali sovvenzioni ottenute da altre fonti.
La mancata presentazione del rendiconto nei termini prescritti, nonché l' irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate, comportano la revoca, da parte della Regione, dell' intero finanziamento concesso o di parte di esso.
Art. 5
Per l' anno 1983 si prescinderà dalla ricognizione di cui all' articolo 1 e le domande di contributo di cui all' articolo 2 dovranno essere inoltrate alla competente Direzione regionale entro e non oltre 10 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
Per le finalità previste dall' articolo 2 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3335, con la denominazione: << Contributi per agevolare l' organizzazione e il funzionamento delle strutture locali delle Associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati ed handicappati >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddiviso, in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partita n. 1 dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 3335 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> - del precitato stato di previsione.
Art. 7
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.