<< Art. 8
La Direzione regionale degli enti locali comprende:
1) l' Ufficio centrale degli enti locali, con il compito di curare la trattazione degli affari riguardanti gli enti e le istituzioni soggetti al controllo del Comitato centrale di controllo, nonché gli affari pertinenti o connessi all' esercizio del controllo medesimo;
2) il Servizio centrale degli affari giuridici e della consulenza, con il compito di curare e coordinare l' assistenza e la consulenza legale anche in forma itinerante e l' organizzazione di seminari o corsi di formazione, d' aggiornamento o di specializzazione nei confronti degli enti e delle istituzioni soggetti al controllo dei Comitati centrale e provinciali di controllo, l' istruttoria del contenzioso per la parte di competenza della Direzione regionale, l' emanazione di norme non legislative e di atti generali in materia di competenza della Direzione medesima e, infine, il servizio di segreteria del Collegio di cui all' art. 16 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48;
3) il Servizio centrale ispettivo, elettorale e delle circoscrizioni locali, con il compito di curare la trattazione degli affari attinenti alle elezioni, ai referendum, alle circoscrizioni e denominazioni locali, alla toponomastica, alla polizia locale urbana e rurale, alla vigilanza e alle ispezioni ordinarie e straordinarie nonché agli interventi sostitutivi presso gli Enti soggetti al controllo regionale al fine di assicurare l' ordinato e regolare funzionamento dei servizi e la corretta ed uniforme osservanza delle leggi e dei regolamenti;
4) il Servizio centrale di ragioneria, con il compito di trattare gli affari di contabilità e finanza riguardanti gli enti e le istituzioni sottoposte al controllo del Comitato centrale, gli affari di finanzia straordinaria relativi a tutti gli enti locali ed ai loro rapporti con gli organi statali centrali e, infine, di attendere alle rilevazioni statistiche generali e particolari nonché ai vari adempimenti di natura contabile e finanziaria;
5) il Servizio centrale delle istituzioni di assistenza e beneficienza con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all' assistenza e beneficienza di competenza regionale e per legge non affidati ad altri Uffici regionali, di curare inoltre l' istruttoria delle pratiche relative alla erezione, modificazione ed estinzione delle istituzioni operanti nel settore ed ai relativi statuti, nonché di vigilare e coordinare la loro attività.
La Direzione regionale degli enti locali, inoltre, coordina l' attività degli Uffici e Servizi della Direzione regionale; cura gli affari di carattere generale non espressamente attribuiti ad altri Servizi; attende alla formazione del bilancio preventivo regionale, per la parte interessante la Direzione, alle relazioni annuali e periodiche.
Alle dipendenze della Direzione regionale degli enti locali sono posti i seguenti uffici periferici, ai quali spetta la trattazione, nell' ambito della provincia, degli affari connessi con l' esercizio dei controlli di competenza del rispettivo Comitato provinciale:
a) Ufficio provinciale degli enti locali di Gorizia;
b) Ufficio provinciale degli enti locali di Pordenone;
c) Ufficio provinciale degli enti locali di Trieste;
d) Ufficio provinciale degli enti locali di Udine.
Gli Uffici provinciali curano, inoltre, gli adempimenti relativi alle funzioni di amministrazione attiva previsti dalla presente legge e dalle altre disposizioni e provvedono agli adempimenti loro richiesti dalla Direzione regionale degli enti locali nonché dagli altri uffici della Regione.
Ciascun Ufficio provinciale comprende un settore affari generali, un settore affari giuridico - amministrativi ed un settore ragioneria.