LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 ottobre 1983, n. 77

Modificazioni all' ordinamento dell' Amministrazione regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/10/1983
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 1
 
Il terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale sono poste la Direzione regionale degli enti locali, la Direzione regionale delle foreste e la Direzione regionale del turismo. >>

Art. 2
 
L' articolo 8 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:
<< Art. 8
 
La Direzione regionale degli enti locali comprende:
1) l' Ufficio centrale degli enti locali, con il compito di curare la trattazione degli affari riguardanti gli enti e le istituzioni soggetti al controllo del Comitato centrale di controllo, nonché gli affari pertinenti o connessi all' esercizio del controllo medesimo;
2) il Servizio centrale degli affari giuridici e della consulenza, con il compito di curare e coordinare l' assistenza e la consulenza legale anche in forma itinerante e l' organizzazione di seminari o corsi di formazione, d' aggiornamento o di specializzazione nei confronti degli enti e delle istituzioni soggetti al controllo dei Comitati centrale e provinciali di controllo, l' istruttoria del contenzioso per la parte di competenza della Direzione regionale, l' emanazione di norme non legislative e di atti generali in materia di competenza della Direzione medesima e, infine, il servizio di segreteria del Collegio di cui all' art. 16 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48;
3) il Servizio centrale ispettivo, elettorale e delle circoscrizioni locali, con il compito di curare la trattazione degli affari attinenti alle elezioni, ai referendum, alle circoscrizioni e denominazioni locali, alla toponomastica, alla polizia locale urbana e rurale, alla vigilanza e alle ispezioni ordinarie e straordinarie nonché agli interventi sostitutivi presso gli Enti soggetti al controllo regionale al fine di assicurare l' ordinato e regolare funzionamento dei servizi e la corretta ed uniforme osservanza delle leggi e dei regolamenti;
4) il Servizio centrale di ragioneria, con il compito di trattare gli affari di contabilità e finanza riguardanti gli enti e le istituzioni sottoposte al controllo del Comitato centrale, gli affari di finanzia straordinaria relativi a tutti gli enti locali ed ai loro rapporti con gli organi statali centrali e, infine, di attendere alle rilevazioni statistiche generali e particolari nonché ai vari adempimenti di natura contabile e finanziaria;
5) il Servizio centrale delle istituzioni di assistenza e beneficienza con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all' assistenza e beneficienza di competenza regionale e per legge non affidati ad altri Uffici regionali, di curare inoltre l' istruttoria delle pratiche relative alla erezione, modificazione ed estinzione delle istituzioni operanti nel settore ed ai relativi statuti, nonché di vigilare e coordinare la loro attività.

La Direzione regionale degli enti locali, inoltre, coordina l' attività degli Uffici e Servizi della Direzione regionale; cura gli affari di carattere generale non espressamente attribuiti ad altri Servizi; attende alla formazione del bilancio preventivo regionale, per la parte interessante la Direzione, alle relazioni annuali e periodiche.
Alle dipendenze della Direzione regionale degli enti locali sono posti i seguenti uffici periferici, ai quali spetta la trattazione, nell' ambito della provincia, degli affari connessi con l' esercizio dei controlli di competenza del rispettivo Comitato provinciale:
a) Ufficio provinciale degli enti locali di Gorizia;
b) Ufficio provinciale degli enti locali di Pordenone;
c) Ufficio provinciale degli enti locali di Trieste;
d) Ufficio provinciale degli enti locali di Udine.

Gli Uffici provinciali curano, inoltre, gli adempimenti relativi alle funzioni di amministrazione attiva previsti dalla presente legge e dalle altre disposizioni e provvedono agli adempimenti loro richiesti dalla Direzione regionale degli enti locali nonché dagli altri uffici della Regione.
Ciascun Ufficio provinciale comprende un settore affari generali, un settore affari giuridico - amministrativi ed un settore ragioneria.
Art. 8 bis
 
La Direzione regionale delle foreste comprende:
1) il Servizio della selvicoltura, con il compito di curare l' incremento, la difesa e la gestione del patrimonio boschivo;
2) il Servizio per le sistemazioni montane, con il compito di provvedere alle sistemazioni idraulico - forestali ed alle opere pubbliche di bonifica montana;
3) il Servizio degli affari amministrativi, del Corpo forestale e del contenzioso, con il compito di curare la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile, di provvedere all' organizzazione di corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento del personale del Corpo forestale, nonché con il compito di esercitare funzioni ispettive sul Corpo medesimo e di curare la trattazione delle contravvenzioni;
4) il Servizio per le progettazioni, con il compito di provvedere alla progettazione delle opere concernenti i bacini montani e gli altri interventi di competenza dell' Amministrazione forestale.

Alle dipendenze della Direzione regionale delle foreste, con le attribuzioni previste dalle norme vigenti sono posti i seguenti uffici periferici:
a) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste;
b) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine;
c) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone;
d) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo. >>.


Art. 3
 
L' articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 
La Direzione regionale del turismo comprende il Servizio del turismo e dell' industria alberghiera, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi al turismo ed all' industria alberghiera della regione, nonché la trattazione degli affari relativi alla vigilanza sulle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Alle dipendenze della Direzione regionale del turismo sono altresì posti gli Uffici provinciali del turismo di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. >>.

Art. 4
 
L' articolo 14 della legge regionale 22 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 14
 
La Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali comprende:
1) il Servizio dell' istruzione e dell' assistenza scolastica, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all' istruzione, all' attuazione del diritto allo studio, all' edilizia scolastica, nonché alla ricerca scientifica;
2) il Servizio della formazione professionale, con il compito di promuovere e coordinare le attività formative e professionali di ogni tipo;
3) il Servizio delle attività culturali, con il compito di promuovere e sostenere le attività culturali, ivi comprese quelle relative agli scambi tra regioni vicine e alla valorizzazione delle lingue e delle culture locali;
4) il Servizio dei beni culturali, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi alla difesa ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli - Venezia Giulia, nonché gli affari relativi ai musei ed alle biblioteche di interesse locale e regionale; di esercitare inoltre tutte le funzioni, sia trasferite, sia delegate, già spettanti alla Sovrintendenza ai beni librari. >>.


Art. 5
 
L' articolo 18 della legge regionale 22 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.
Art. 6
 
L' articolo 27 della legge regionale 22 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 27
 
La Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali comprende:
1) il Servizio della viabilità con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di strade di interesse locale, provinciale e regionale, nonché il coordinamento con gli interventi riguardanti la viabilità statale, le comunicazioni autostradali e ferroviarie, gli aeroporti, gli autoporti, le idrovie e le infrastrutture di trasporto in genere;
2) il Servizio dei trasporti e traffici con il compito di curare la trattazione degli affari relativi al trasporto su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie di interesse regionale, al trasporto merci nonché alle linee marittime di cabotaggio tra gli scali della regione, nonché di curare il coordinamento con altri mezzi di trasporto di persone e merci;
3) il Servizio delle attività portuali ed emporiali, con il compito di promuovere l' organizzazione e lo sviluppo delle attività portuali ed emporiali nell' ambito regionale e la realizzazione di opere ed impianti ad esse funzionali. >>.


Art. 7
 
Al quarto comma dell' articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, i punti 3) e 7) sono sostituiti dai seguenti:
<< 3) all' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali; >> << 7) all' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali; >>.

Art. 8
 
All' articolo 5, primo comma, della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- i punti 7) e 13 bis) sono sostituiti dai seguenti:
<< 7) enti locali; >> << 13 bis) foreste; >> - dopo il punto 11) viene inserito il seguente:
<< 11 bis) turismo; >>.

Art. 9
 
All' articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- al quarto comma la locuzione << all' Assessore al turismo >> è sostituita con la locuzione << al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore da lui delegato >>;
- il sesto comma è sostituito dal seguente: << Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l' Assessore agli enti locali, alle foreste e allo sviluppo della montagna la menzione si intende riferita al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore da lui delegato. >><< Quando leggi e regolamenti regionali in materia di viabilità, trasporti, traffici, porti, attività emporiali e di istruzione, formazione professionale, attività e beni culturali, menzionano il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore da lui delegato, la menzione si intende riferita rispettivamente all' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed alle attività emporiali ed all' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali. >>.

Art. 10
 
La ripartizione in rubrica delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto dall' articolo 6, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, attribuendo i capitoli di spesa alla Presidenza della Giunta regionale ed alle Direzioni regionali, secondo le competenze determinate dalla presente legge.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla corte dei conti e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1983 ed al bilancio pluriennale 1983-85.
Art. 11
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.