LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 agosto 1983, n. 72

Sovvenzioni straordinarie ai Comuni per la ricostituzione della vegetazione arborea e/o arbustiva.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/09/1983
Materia:
210.02 - Foreste

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, nei cui territori siano stati attuati o siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge piani di riordino fondiario promossi da Consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario ed idraulici, sovvenzioni straordinarie per:
a) l' acquisto di terreni da destinare, nelle zone da riordinare o riordinate, alla realizzazione di isole con alberi di alto fusto o cespugliame tipici del luogo;
b) la realizzazione di impianti di alberatura lungo le strade rurali, esistenti o previste dai piani, nelle zone interessate ai riordini.

Le domande di concessione delle sovvenzioni debbono essere presentate entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il 31 marzo, alla Direzione regionale dell' agricoltura corredate da una relazione illustrativa, da una planimetria, dai programmi degli acquisti che si intendono effettuare nonché dai preventivi di spesa.
Alla ripartizione dei fondi disponibili ed alla determinazione delle singole sovvenzioni da concedere e contestualmente liquidare ai Comuni, provvede la Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura.
I comuni dovranno far pervenire, entro il termine stabilito nel decreto di concessione, apposita dichiarazione attestante l' avvenuto impiego della sovvenzione per gli scopi cui era destinata.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 2
Per le finalità previste dall' articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo n. 7386 con la denominazione: << Sovvenzioni straordinarie ai Comuni per la ricostituzione della vegetazione arborea e/o arbustiva >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l' anno 1983.
Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6852 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9/Rag. del 9 febbraio 1983.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.