LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1983, n. 68

Intervento finanziario straordinario a favore del Comune di Sutrio e dell' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Carnia Centrale e modifica dell' articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/06/1983
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

TITOLO I
 INTERVENTO FINANZIARIO STRAORDINARIO A
FAVORE DEL COMUNE DI SUTRIO E
DELL' AZIENDA AUTONOMA DI CURA, SOGGIORNO
E TURISMO DELLA CARNIA CENTRALE
Art. 1
 
Per consentire al Comune di Sutrio ed all' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Carnia Centrale di far fronte alle particolari esigenze finanziarie insorte a seguito della realizzazione e della gestione da parte di detti enti degli impianti a funi e termali e delle relative pertinenze, l' Amministrazione regionale è autorizzata a somministrare agli stessi, importi non eccedenti a lire 900 milioni e, rispettivamente, a lire 1.800 milioni.
Art. 2
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 1 dev' essere stipulata - su conforme deliberazione della Giunta regionale - apposita convenzione nella quale verranno indicate le modalità organizzative e gestionali degli impianti e alla cui attuazione sarà condizionata la somministrazione degli importi previsti nella presente legge.
Art. 3
 
Gli importi di cui al precedente articolo 1 dovranno essere restituiti all' Amministrazione regionale, senza carico di interessi, entro nove anni dalla somministrazione dell' intera somma.
Nella convenzione di cui al precedente articolo 2 verranno stabiliti gli importi annui che gli enti saranno tenuti a rimborsare, nonché i termini di scadenza dei relativi versamenti e gli interessi dovuti in caso di ritardo nei versamenti stessi.
Nel primo quadriennio successivo alla data di versamento dell' intera somma dovrà comunque essere rimborsato un importo non inferiore al 15% di quello somministrato.
Art. 4
 
Con il provvedimento d' approvazione della convenzione potrà essere disposto il versamento di una quota dell' importo da somministrare, in misura non eccedente il 70% dell' importo stesso.
Per ottenere, dopo l' anticipazione, il pagamento delle quote restanti, gli enti interessati dovranno produrre apposita richiesta, corredata da una relazione illustrante l' impiego degli importi ricevuti.
Art. 5
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva in termini di competenza per l' esercizio finanziario 1983 di lire 2.700 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XIII - il capitolo 8701 con la denominazione: << Somministrazione straordinaria, su rimborso, a favore del Comune di Sutrio e dell' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Carnia Centrale >> con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.700 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 2.700 milioni si fa fronte:
- per lire 1.250 milioni, mediante storno dai sottoelencati capitoli del precitato stato di previsione:
lire 100 milioni dal capitolo 6851,
lire 150 milioni dal capitolo 6852,
lire 1.000 milioni dal capitolo 6901,
corrispondenti a parte delle quote non utilizzate al 31 dicembre 1982 e trasferite - ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 9/rag. del 9 febbraio 1983;

Art. 6
 
Per l' introito degli importi di cui al precedente articolo 3, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito << per memoria >> al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI il capitolo 918 con la denominazione: << Rimborso della somministrazione straordinaria erogata a favore del Comune di Sutrio e dell' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Carnia centrale >>.
TITOLO II
 MODIFICA ALL' ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE
23 AGOSTO 1982, N. 60, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI
Art. 7
 
Il testo del terzo comma dell' articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modifiche viene sostituito con il seguente:
<< Al di fuori dell' ipotesi di cui ai precedenti commi, possono esser accolte domande di contributo anche se i lavori da sovvenzionare:
a) siano stati iniziati, purché non antecedentemente al 1 gennaio 1982, b) siano stati iniziati, seppure antecedentemente al 1 gennaio 1982, e ancorché ultimati, purché detti lavori vengano o siano stati eseguiti in prosecuzione di opere sovvenzionate ai sensi delle leggi regionali richiamate al precedente articolo 9 ed eseguiti sul medesimo immobile. >>.


Art. 8
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.