LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1983, n. 66

Interventi in materia di opere portuali e marittime di competenza regionale e di navigazione interna.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1983
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, direttamente o mediante concessione ad enti pubblici locali o consorziali, alle opere di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione dei porti e degli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali anche ad uso turistico, dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna nonché delle altre opere marittime di competenza regionale.
Agli interventi di cui al comma precedente provvede la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.
Art. 2
 
Nei casi di danni imprevedibili e comunque in tutti i casi di necessità e urgenza, sulla base delle risultanze di apposito verbale redatto da un tecnico della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Servizio dei porti ed attività emporiali, l' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali dichiara la sussistenza delle condizioni richieste e decide gli interventi da effettuare.
La dichiarazione di cui al precedente comma comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati, nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
L' esecuzione degli interventi avviene in economia nella forma dell' amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari, ovvero anche, qualora l' Amministrazione regionale decida di eseguire in proprio i lavori, con la stipulazione di particolari accordi con le imprese per l' esecuzione dei lavori stessi o per la sola fornitura e posa in opera di materiali e la fornitura di mezzi tecnici e mano d' opera.
L' esecuzione degli interventi suindicati, compresa l' eventuale stipulazione degli accordi con le imprese, ha luogo a cura del Direttore del Servizio dei porti e delle attività emporiali fino all' importo di lire 75.000.000 e dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali per importi superiori.
I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui ai commi precedenti, sono approvati dal Direttore del Servizio dei porti ed attività emporiali e rispettivamente, a seconda dell' entità dell' importo dei lavori di cui al comma precedente, dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.
I contratti e gli accordi stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti ad approvazione e sono immediatamente eseguibili.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, intendendosi sostituiti gli organi della Direzione regionale dei lavori pubblici con gli organi della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.
Art. 3
 
Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato nell' esercizio 1980 con l' articolo 10 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, viene ridotto di lire 200 milioni a decorrere dall' esercizio finanziario 1983.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1989.
Art. 4
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 1 sono autorizzate in termini di competenza le seguenti spese:
- lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1985 per interventi nei porti e negli approdi marittimi, anche ad uso turistico, nei canali marittimi e per le opere marittime di competenza regionale;
- lire 417 milioni per l' esercizio finanziario 1983 per interventi nelle vie di navigazione interna, nonché nei porti ed approdi lagunari e fluviali di competenza regionale.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria IX - il capitolo 5463 con la denominazione: << Spese per interventi nei porti e negli approdi marittimi, anche ad uso turistico, nei canali marittimi e per le opere marittime di competenza regionale >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 3 - mediante storno di pari importo dal capitolo 8353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria IX - il capitolo 5464 con la denominazione: << Spese per interventi nelle vie di navigazione interna, nonché nei porti ed approdi lagunari lacunali e fluviali, anche ad uso turistico, di competenza regionale >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 417 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 417 milioni si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, primo comma, lettera b), del Decreto legge del 22 dicembre 1981, n. 789, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 53.
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 653 con la denominazione: << Assegnazione dello Stato per opere di navigazione interna di competenza regionale ai sensi dell' articolo 1, primo comma, lettera b), del Decreto legge del 22 dicembre 1981, n. 789, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 53 >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa di lire 417 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.