LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1983, n. 66

Interventi in materia di opere portuali e marittime di competenza regionale e di navigazione interna.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1983
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata implicitamente da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 1

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 71, primo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
2Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 25, primo comma, L. R. 25/1985
3Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987
Art. 2

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 71, secondo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
2Parole aggiunte al quarto comma da art. 71, secondo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
3Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.