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Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1983, n. 61

Anticipazione dei contributi statali ai Consorzi dei produttori agricoli per la difesa contro la grandine.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/1983
Materia:
210.01 - Agricoltura
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai Consorzi dei produttori agricoli ed agli Organismi per la difesa delle produzioni agricole di cui al primo ed al secondo comma dell' articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, il concorso dello Stato previsto a favore dei suddetti dal secondo comma dell' articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come sostituito giusta il quinto comma dell' articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
L' anticipazione è concessa ed erogata in misura pari all' importo iscritto nei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall' Intendenza di finanza competente per territorio e dovrà essere rimborsata, sino a totale concorrenza dell' importo ottenuto e senza maggiorazioni, entro dieci giorni dall' incasso di ciascuna quota di concorso statale.
Nel caso in cui il saldo del concorso statale non coprisse l' intera anticipazione concessa, la differenza verrà rimborsata dall' Ente beneficiario contestualmente al versamento dell' anzidetto concorso statale.
Art. 2
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 18.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.200 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 7.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIII - il capitolo 7457 con la denominazione: << Anticipazioni a favore dei Consorzi dei produttori agricoli e degli Organismi per la difesa delle produzioni agricole del concorso dello Stato di cui all' articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 18.200 milioni, di cui lire 4.200 milioni per l' esercizio 1983 e lire 7.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere complessivo di lire 18.200 milioni si provvede come segue:
- per lire 2.100 milioni, relative all' esercizio 1984, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 9 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per le restanti lire 16.100 milioni (lire 4.200 milioni per l' esercizio 1983, lire 4.900 milioni per l' esercizio 1984 e lire 7.000 milioni per l' esercizio 1985) con l' entrata di pari importo derivante dal recupero previsto al secondo e terzo comma del citato articolo 1.

A tal fine, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983, viene istituito al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - il capitolo 919 con la denominazione: << Rientri delle anticipazioni concesse ai Consorzi dei produttori agricoli ed agli Organismi per la difesa delle produzioni agricole conseguenti al recupero del concorso dello Stato erogato ai sensi dell' articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 16.100 milioni suddiviso in ragione di lire 4.200 milioni per l' esercizio 1983, di lire 4.900 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 7.000 milioni per l' esercizio 1985.
Sul precitato capitolo 7457 dello stato di previsione della spesa viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.200 milioni, cui si fa fronte con lo stanziamento, pure in termini di cassa, di pari importo che viene iscritto sul capitolo 919 dello stato di previsione dell' entrata, istituito con il quarto comma del presente articolo.