LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1983, n. 59

Introduzione di procedure automatizzate nella tenuta del libro fondiario e norme sull' ordinamento del servizio.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/1983
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
410.04 - Libro fondiario

TITOLO I
 INTRODUZIONE DI PROCEDURE AUTOMATIZZATE
NELLA TENUTA DEL LIBRO FONDIARIO
Art. 1
 
I registri delle particelle catastali e dei proprietari previsti dal paragrafo 12 delle leggi provinciali per il ducato della Carinzia 2 giugno 1874, BLP n. 91, per la Principesca Contea di Gorizia e Gradisca 5 novembre 1874, BLP n. 2 e per il Margraviato d' Istria 11 marzo 1875, BLP n. 29, conservate in vigore con il RD 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti da indici tenuti mediante l' impiego di procedure automatizzate nell' ambito del sistema informativo elettronico regionale.
Gli indici di cui al comma precedente sono tenuti anche per i comuni catastali i cui libri maestri sono stati istituiti ai sensi della Sovrana Patente del 26 ottobre 1772.
Art. 2
 
Ad esclusivo fine accertativo della esatta corrispondenza dei dati anagrafici relativi ai soggetti a favore o contro i quali viene richiesta un' iscrizione tavolare, le generalità degli stessi vengono integrate con l' indicazione del rispettivo numero di codice fiscale.
A tal fine, all' atto della presentazione della domanda tavolare, deve essere comunicato all' Ufficio tavolare, altresì, il numero del codice fiscale dei soggetti considerati al precedente comma.
Art. 3
 
Nell' ambito degli interventi volti a realizzare una più efficiente gestione del Servizio del libro fondiario viene, altresì, istituito un indice delle vie, per permettere la ricerca delle partite tavolari in cui sono censiti gli edifici, anche attraverso i soli dati di denominazione stradale e di numerazione civica.
Art. 4
 
Le planimetrie previste dagli articoli 10 e 74, secondo comma, del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al RD 28 marzo 1929, n. 499 e successive modificazioni, devono contenere l' indicazione, per ciascuna particella catastale, della denominazione stradale e della numerazione civica dell' edificio, nonché - ove esista - del numero anagrafico.
Nella descrizione dei singoli enti indipendenti (unità immobiliari) si deve aver riguardo alla denominazione stradale e alla numerazione civica, nonché - ove esista - al numero anagrafico.
Il Servizio del libro fondiario provvederà a richiedere ai Comuni le nuove attribuzioni e le variazioni dei numeri civici degli edifici per l' aggiornamento dell' indice di cui all' articolo 3.
Art. 5
 
Con apposito regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno fissate le modalità di tenuta degli indici istituiti dalla presente legge, ivi comprese le modalità per il rilascio delle attestazioni dei dati relativi.
Con decreto dell' Assessore delegato al libro fondiario verrà fissata - per ciascun Ufficio tavolare - la data di entrata in attività degli indici suindicati.
Art. 6
 
I registri delle particelle catastali e dei proprietari, di cui all' articolo 1, primo comma, saranno devoluti ed acquisiti - allo stato in cui si troveranno alla data di entrata in attività degli indici sostitutivi - da parte della Sovrintendenza archivistica per il Friuli - Venezia Giulia.
TITOLO II
 ORDINAMENTO DEL SERVIZIO
DEL LIBRO FONDIARIO
Art. 7
 
La Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia esercita la potestà amministrativa in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari attraverso il Servizio del libro fondiario.
Alle dipendenze del Servizio del libro fondiario sono posti gli Uffici tavolari istituiti ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, e funzionante nei comuni, sede di Pretura, di Trieste, Gorizia, Cervignano del Friuli, Cormons, Gradisca d' Isonzo, Monfalcone e Pontebba.
La competenza territoriale degli Uffici di cui al comma precedente si estende su tutti i comuni censuari sui quali ha giurisdizione in materia tavolare il Pretore del rispettivo mandamento.
Art. 8
 
Il Servizio del libro fondiario provvede, anche con l' adozione di procedure automatizzate, all' impianto, al ripristino e alla modificazione dei libri fondiari e sovraintende alla loro tenuta, coordinando l' attività degli Uffici tavolari dipendenti.
Al fine di assicurare la regolarità e l' uniformità delle iscrizioni tavolari, nonché la corretta applicazione delle disposizioni impartite in materia, al Servizio stesso sono attribuiti compiti di vigilanza e di controllo sugli Uffici suddetti.
Le competenze e le modalità di svolgimento delle attribuzioni del Servizio del libro fondiario saranno disciplinate con apposito regolamento da emanarsi previo confronto con le Organizzazioni sindacali, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
 
La consultazione del libro fondiario nonché dei relativi registri e indici è gratuita.
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato alla tenuta del libro fondiario, fissa le tariffe per l' accettazione delle domande di iscrizione tavolare, per il rilascio degli estratti e delle copie dei documenti e per le altre certificazioni.
Art. 10
 
Il personale appartenente al V livello funzionale - retributivo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato un' anzianità di almeno 5 anni nel profilo professionale di conservatore tavolare e che, alla stessa data presti servizio presso il Servizio del libro fondiario, viene inquadrato, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in soprannumero rispetto alla dotazione organiza di cui alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, nel VI livello funzionale retributivo, con profilo professionale di conservatore tavolare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Con la legge di riforma dell' Amministrazione regionale, si provvederà a definire, in sede di determinazione dell' organico del personale del ruolo unico regionale, la posizione soprannumeraria di cui al comma precedente.
Art. 11
 
Le norme di cui all' articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, si applicano al Servizio del libro fondiario a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a prescindere dall' emanazione del regolamento di cui al primo comma dello stesso articolo.
La costituzione di gruppi di lavoro viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore del Servizio del libro fondiario, sentito il Consiglio organizzativo.
Art. 12
 
Sono abrogate le norme regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge.