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Indice:
L.R. n. 58/1983
Art. 1
Art. 2
Leggi regionali
Legge regionale
17 giugno 1983
, n.
58
Modificazioni alla legge regionale 16 novembre 1972, n. 46 - Sussidi a favore dei nefropatici.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 17/06/1983, N. 066
Data di entrata in vigore:
02/07/1983
Materia:
320.02
-
Assistenza sanitaria ed ospedaliera
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
L'
articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46
, modificato dall'
articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 19
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sussidi straordinari ai nefropatici per le spese derivanti dal trattamento di emodialisi ospedaliero e domiciliare, dal trasporto, dalla tipizzazione, dal trapianto del rene e dalla successiva assistenza.
L' ammontare di tali sussidi può essere pari alla spesa prevista o sostenuta.
La Giunta regionale determina annualmente le condizioni di disagio economico in presenza delle quali può essere concesso il sussidio. >>.
Art. 2
L'
articolo 2 della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46
, modificato dall'
articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 19
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
I sussidi sono disposti con decreto del Direttore regionale dell' igiene e della sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa domanda degli interessati.
La domanda deve essere corredata da certificato medico rilasciato dal servizio di dialisi ospedaliero attestante la necessità del trattamento emodialitico o del trapianto, dal preventivo di spesa da sostenere o dalla documentazione dimostrativa della spesa sostenuta.
I sussidi per la tipizzazione nonché per il trapianto del rene sono erogati, di norma in via anticipata, nella misura percentuale stabilita dalla Giunta regionale, mentre la parte rimanente viene liquidata previa presentazione di certificato medico rilasciato dal presidio ove è avvenuto il trapianto, attestante l' avvenuto intervento, nonché della documentazione dimostrativa della spesa sostenuta. >>.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative