Salta al contenuto
ITA
ITA
ENG
FUR
SLO
DE
L'istituzione
Il Consiglio Regionale
Consiglieri
Statuto e norme di attuazione
Regolamento interno
Organizzazione e risorse
Uffici
Sede
Associazione Consiglieri
Gli organi
Il Presidente del Consiglio Regionale
Ufficio di Presidenza
Gruppi consiliari
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Giunte
Commissioni
Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione
Conferenza dei Presidenti delle commissioni e del comitato
Le attività
Convocazioni e calendari d'aula
Esiti, resoconti e verbali
Petizioni
Atti di indirizzo
Interpellanze e interrogazioni
Controllo e valutazione delle politiche pubbliche
Affari europei e internazionali
Proposte di referendum abrogativo di legge statale
Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione
Nomine del Consiglio e della Giunta Regionale
Proposte di modifica del Regolamento Interno
Leggi e deliberazioni
Leggi e regolamenti
Iter leggi
Deliberazioni dell'Assemblea
Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
Il cittadino
Il Consiglio per i cittadini
Le autorità regionali di tutela e garanzia, la biblioteca consiliare, risorse documentali e informative, focus tematici, iniziative, eventi, pubblicazioni e dossier del Consiglio regionale.
Contributo promozione e valorizzazione territorio
Patrocini
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Il Consiglio regionale e la scuola
Visite scolastiche
Studenti in Aula
Tirocini curricolari universitari
Comunità linguistiche regionali
Arte, cultura
L'arte e la cultura
Archivio fotografico
Cittadinanza attiva
Petizione
Referendum
Iniziativa di legge popolare
Risorse
Pubblicazioni
Dossier del Servizio giuridico-legislativo
Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari
Pianificazione strategica
Sala multimediale Tessitori
Costituzione e Statuto
Rendiconto sociale
Comitato regionale per le comunicazioni
Commissione regionale per le pari opportunità
Garante regionale dei diritti della persona
Osservatorio regionale antimafia
Difensore civico regionale
Biblioteca Livio Paladin
persone e uffici
Cerca nel sito
Esegui ricerca
seguici su:
@
Home page
/
leggi regionali
/
ricerca
/
lista
/
sommario legge
/
dettaglio legge
persone e uffici
Ricerca
Esegui ricerca
Invia
LEGGI E REGOLAMENTI
naviga nell'argomento
Introduzione alla banca dati
Leggi regionali
Leggi regionali per materie
Regolamenti
Ricerca cronologica fonti normative
Contatti
Indice:
L.R. n. 50/1983
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
CAPO II
Art. 11
Art. 12
Leggi regionali
Legge regionale
13 giugno 1983
, n.
50
Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 9 maggio 1981, n. 26, e 24 dicembre 1982, n. 90, concernenti rispettivamente l' istituzione dell' azienda regionale per la promozione turistica e la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
Scegli il testo:
TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
Formato stampabile:
HTML
-
PDF
-
DOC
Visualizza:
Solo testo
Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 13/06/1983, N. 063
Data di entrata in vigore:
13/06/1983
Materia:
230.01
-
Organizzazione turistica
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
CAPO I
Integrazioni e modifiche
alla
legge regionale 9 maggio 1981, n. 26
Art. 1
Il
quarto comma dell' articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26
, è sostituito con i seguenti:
<< L' Amministrazione regionale può affidare all' azienda, previa assegnazione dei necessari mezzi finanziari, il compito di curare la realizzazione e l' organizzazione di manifestazioni promozionali e di altre azioni ed iniziative di carattere propagandistico - ivi compresa la partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni, nazionali ed estere - concernenti anche settori dell' attività regionale diversi da quello turistico.
Qualora, per le finalità di cui al comma precedente, l' Amministrazione regionale provveda all' assegnazione dei finanziamenti necessari mediante la concessione di apposito contributo (ai sensi della
legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23
, e successive modificazioni, o di altri strumenti legislativi), il Consiglio di amministrazione dell' azienda, con proprio atto, è tenuto ad attestare il regolare impiego del contributo stesso in conformità con le direttive stabilite dall' Amministrazione regionale; tale atto sostituisce qualsiasi altra documentazione a rendiconto eventualmente richiesta dalla legge d' intervento. >>.
Art. 2
Il
primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26
, è integrato come segue:
<< Il Consiglio di amministrazione resta comunque in carica, ad ogni effetto, sino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo Consiglio; analogamente, nel caso di sostituzione di singoli componenti il Consiglio, i membri sostituiti restano in carica, ad ogni effetto, sino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina dei sostituti >>.
Art. 3
Al
secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26
, sono aggiunte le seguenti lettere:
<< i) dal presidente del Consorzio per l' Aeroporto del Friuli - Venezia Giulia o da un consigliere di amministrazione da esso delegato;
l) dal dirigente dell' Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Regione;
m) dal dirigente del Servizio delle attività culturali della Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali >>.
Art. 4
Nel
sesto comma dell' articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26
, la locuzione << dopo un intervallo di almeno tre ore dalla prima >> è sostituita con la locuzione << dopo un intervallo di almeno un' ora dalla prima >>.
Art. 5
Il
secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26
, è sostituito con il seguente:
<< Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Azienda e vigila sull' esecuzione dei compiti ad essa affidati; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l' Ufficio di presidenza; adotta in caso di urgenza e necessità, provvedimenti di competenza dell' Ufficio di presidenza, da sottoporre a ratifica dell' organo medesimo alla prima riunione successiva. >>.
Art. 6
Il
terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26
, è sostituito con il seguente:
<< L' Ufficio di presidenza emana i provvedimenti necessari per l' attuazione del programma di attività deliberato dal Consiglio di amministrazione; adotta i provvedimenti di straordinaria amministrazione che non siano espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio stesso; in caso d' urgenza o necessità, l' Ufficio di presidenza può adottare provvedimenti di spettanza del Consiglio di amministrazione, da ratificare nell' adunanza immediatamente successiva. >>.
Art. 7
La
lettera b) dell' articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26
, è sostituita con la seguente:
<< b) da contributi e sovvenzioni della Regione, di enti, associazioni e privati; >>.
Art. 8
All'
articolo 15 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26
, dopo il secondo comma viene inserito il seguente:
<< Il personale dell' Azienda incaricato di attività connesse con lo svolgimento di azioni promozionali e pubblicitarie fuori dal territorio regionale può essere autorizzato all' effettuazione di lavoro straordinario nei limiti di cui all' articolo 79, terzo comma, della
legge regionale 5 agosto 1975, n. 48
. >>.
Art. 9
Dopo l'
articolo 15 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26
, sono inseriti i seguenti articoli:
<< Art. 15 bis
Personale con contratto a termine
Per lo svolgimento della propria attività istituzionale, con particolare riguardo ai compiti indicati alle lettere b) e d) dell' articolo 2, l' azienda è autorizzata a operare annualmente a carico del proprio bilancio assunzioni a tempo determinato, per la parte di attività che non può essere svolta dal personale di ruolo assegnato.
A tale scopo il Consiglio di amministrazione stabilisce annualmente - con provvedimento da sottoporre all' approvazione della Giunta regionale, nei termini e con le modalità di cui al terzo comma dell' articolo 11 - il numero delle assunzioni necessarie, le qualifiche da ricoprire, la durata e le modalità nonché i criteri di selezione.
I rapporti contrattuali sono stipulati per il tempo necessario all' effettuazione della specifica attività e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi e, alla loro scadenza, non possono essere rinnovati.
Art. 15 ter
Incarichi di consulenza e collaborazione
Per lo svolgimento della propria attività istituzionale, con particolare riferimento all' organizzazione e realizzazione di manifestazioni e di altre iniziative promozionali, alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni, allo svolgimento di campagne pubblicitarie nonché all' approfondimento di specifici problemi turistici, l' azienda è autorizzata a conferire - con provvedimento del Consiglio di amministrazione da sottoporre all' approvazione della Giunta regionale, nei termini e con le modalità di cui all' articolo 11, terzo comma - incarichi di consulenza e collaborazione a esperti, agenzie pubblicitarie, enti pubblici e privati.
Il provvedimento consiliare determinerà le modalità e la durata degli incarichi e la misura degli emolumenti, in armonia con i criteri e le modalità, in quanto applicabili, di cui all'
articolo 380 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3
, così come sostituito dall'
articolo 152 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077
. >>
Art. 10
Il
primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26
, è sostituito con il seguente:
<< In deroga al disposto dell'
articolo 117, lettera e), della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, la Giunta regionale può autorizzare il personale dell' azienda ad utilizzare l' automezzo privato - nelle ipotesi previste dal secondo comma dell' articolo 128 della legge medesima - anche per missioni nel territorio nazionale o all' estero, presso stati confinanti con la regione. >>.
CAPO II
Modifiche alla
legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90
Art. 11
Il
primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90
, è sostituito dai seguenti commi:
<< Le agenzie di viaggio e turismo che, al momento dell' entrata in vigore della presente legge, possiedano regolare licenza di pubblica sicurezza dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all' articolo 4 entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Entro la stessa data le agenzie di cui al primo comma dovranno inviare alla Direzione regionale del turismo idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali di cui all' articolo 5 della presente legge, da parte dell' imprenditore o da una o più persone dipendenti dall' agenzia. >>
Art. 12
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative